Ministero
dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione
Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione - Uff. V
INTESA
SULLA MOBILITA’ PROFESSIONALE E SULL’ORDINE E TEMPI DELLE OPERAZIONI
RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO E ALLL’AVVICENDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
L’anno 2002, il giorno ventisei del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione
integrativa a livello nazionale
TRA
la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione
integrativa a livello nazionale
E
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti
dall’allegato 1 del presente accordo
PREMESSO:
che in data 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’area V della dirigenza
scolastica per il periodo 1.9.2000- 31.12.2001;
che detto contratto demanda alla contrattazione integrativa a livello
nazionale in sede di Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
la disciplina dei criteri generali in ordine ad alcuni istituti contrattuali;
che, in particolare, l’art.24, comma 3, dispone che l’aliquota dei
posti destinata alla mobilità professionale è fissata nella misura del 15%
sulla disponibilità totale e che tale percentuale può essere modificata in sede
di contrattazione integrativa nazionale entro il termine perentorio di 30
giorni dalla sottoscrizione del C.C.N.L.;
che si rende pertanto urgente e necessario determinare entro il
suddetto termine la percentuale di posti che è possibile utilizzare per la
mobilità professionale, nonché disciplinare l’ordine e i tempi delle operazioni
di affidamento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali per assicurare un
regolare e ordinato inizio dell’anno scolastico 2002/2003;
LE PARTI CONCORDANO:
la seguente preventiva intesa che farà parte del contratto integrativo
nazionale che sarà successivamente sottoscritto ai sensi dell’art.7 del
C.C.N.L.
Art. 1
Mobilità professionale
I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i
seguenti:
scuola elementare e media
istituti secondari superiori
istituti educativi.
Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti
scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
Alla mobilità professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 15
per cento della disponibilità totale.
Con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene stabilita la data entro
la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori
possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica
di cui all’art.29, comma 6 del DLgs. n. 165/2001.
Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia
superiore al contingente stabilito per l’ammissione alla frequenza dei moduli
di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione
del corso concorso di cui all’art.29 del DLgs n.165/2001, si procederà
all’individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla
base dell’esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In
mancanza di tale esperienza si farà riferimento all’anzianità di servizio di
ruolo di direttore didattico e/o preside.
L’accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato
all’esito positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.
Art. 2
Incarichi
Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1
settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all’art.19,
comma 1 del DLgs n. 165/2001 e dell’art.23, comma 1 del C.C.N.L.
Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme
vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell’Ufficio
scolastico regionale ai dirigenti dell’area V nell’ambito della dotazione dei
rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei
criteri di cui all’art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell’art.23 del
C.C.N.L. del personale dirigenziale dell’area V, sottoscritto in data 1-3-2002.
Ai dirigenti scolatici utilizzati presso l’amministrazione centrale e
regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono
conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.
Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l’Ufficio
scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei
posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno
scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di
consentire agli interessati l’esercizio del diritto di produrre eventuali
domande per l’accesso ai posti dirigenziali vacanti.
In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri
generali di cui all’art.23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato
l’incarico dirigenziale attualmente rivestito. E’ facoltà del dirigente interessato
esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L’Ufficio
scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio,
all’affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell’art.23 del
C.C.N.L.
Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai
sensi del comma 3, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni
scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i
successivi tre anni scolastici.
Nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ufficio
dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di
incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente
scolastico interessato.
Art. 4
Mutamento d’incarico in casi eccezionali
Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei
seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie
esistenti solo nelle sedi richieste;
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del
contratto individuale;
altri casi previsti da norme speciali.
Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente
dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una
mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
Art. 5
Ordine e tempi delle operazioni
L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
conferma degli incarichi ricoperti;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione
dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico;
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai
sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o
utilizzazione. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al
competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del
termine fissato al comma 3 del presente articolo;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
nuovo incarico per mobilità professionale;
mobilità interregionale.
Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1
viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del
dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della
regione.
Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro
il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo
incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Art.
5
Norme
transitorie e finali
In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla
sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici
scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai
dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore
formativo diverso da quello di appartenenza.
Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui
all’art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell’art.23 del C.C.N.L. La
mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al
limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
Una volta definita sia la contrattazione integrativa nazionale
relativamente agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL, sia i
conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono
riconosciuti:
lo svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi
della___ ____, con decorrenza 1/09/2000 o successiva;
la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con
decorrenza comunque non anteriore all’1/01/2001;
la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l’anno
scolastico 2001/02.
Roma, 26 marzo 2002