GESTIONE DEL CONTENZIOSO
legittimazione processuale dei dirigenti
scolastici nelle vertenze civili e di lavoro
Fonte:
sito web MIUR - 22 novembre 2001
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione
Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio
XI
Prot. n. 7267
Roma, 9 novembre 2001
Oggetto: Dirigenti scolastici. Gestione del contenzioso.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 2951
del 22.8.2001 con la quale codesto Ufficio solleva il problema della
legittimazione processuale dei dirigenti scolastici nello svolgimento
dell'attività contenziosa riconducibile all'esercizio delle funzioni - già di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica - trasferite alle
istituzioni scolastiche a norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99.
Al riguardo si osserva che, in seguito al
riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità
giuridica alle istituzioni scolastiche e del trasferimento di funzioni operato
dal citato art. 14, le istituzioni stesse si pongono quali soggetti giuridici
autonomi, ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali
rappresentanti nei rapporti con i terzi (art. 25 D.Leg.vo n. 165/2001). Ne
consegue a norma dell'art. 75 c.p.c. il pieno riconoscimento della
legittimazione processuale in capo ai dirigenti nelle vertenze civili e di
lavoro sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio di dette funzioni.
Né ciò contraddice la natura di organi
dello Stato delle istituzioni scolastiche, qualificazione questa che
l'attribuzione della personalità giuridica non fa comunque venire meno. L'ampia
autonomia, non solo amministrativa e patrimoniale, ma anche didattica (sia pure
nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale), attribuita alle
scuole ai sensi dell'art. 21 della L. n. 59/97, l'attribuzione della
personalità giuridica quale strumento per la concreta attuazione dell'autonomia
stessa, fanno ritenere superata la configurazione degli istituti scolastici
come organi nel senso tradizionale. In altri termini, la nuova configurazione
degli istituti scolastici, come si è delineata alla data del 1.9.2000
(attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica), fa sì che le
istituzioni scolastiche siano considerate quali soggetti autonomi di situazioni
giuridiche attive e passive; l'art. 14 del D.P.R. n. 275/99 attribuisce alle
istituzioni scolastiche la titolarità esclusiva delle funzioni già appartenenti
all'amministrazione centrale e periferica e gli atti emanati dai dirigenti
scolastici nello svolgimento di dette funzioni sono atti definitivi.
Pertanto la legittimazione processuale
spetta al Direttore regionale esclusivamente per il contenzioso sorto in
relazione allo svolgimento di attività delegate o comunque concernenti i
rapporti interni tra scuola e Amministrazione, mentre il dirigente scolastico è
legittimato per le vertenze riguardanti tutti gli atti di gestione
organizzativa, ed amministrativa, del personale e delle risorse finanziarie
anche attraverso la costituzione di un ufficio unico ai sensi dell'art. 12 del
D.lgs. 165/2001 soprattutto in presenza di contenzioso "seriale". A
tal fine nulla esclude che la Direzione Regionale possa svolgere un'attività di
consulenza e collaborazione, secondo l'organizzazione data nei decreti previsti
dall'art. 6 c. 2 del D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347, che offra al dirigente
scolastico un qualificato supporto nello svolgimento di detta attività contenziosa.
Per quanto attiene al patrocinio legale,
il D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
275/99, ha precisato che l'Avvocatura dello Stato "continua ad
assumere....la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti alle autorità
giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali
di tutte le istituzioni scolastiche cui è attribuita l'autonomia e la
personalità giuridica ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59".
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio