FINANZIARIA 2001 - SCUOLA

Art. 33

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della Scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall’Art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto Scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell’Art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.124.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all’incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse vengono ripartite, con criteri perequativi, definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i fondi delle singole Amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’Art. 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica.

5. Per il riconoscimento e l’incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.

7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo, 19 comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

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