Legge
finanziaria 2002 -
"Disposizioni in materia di
organizzazione scolastica"
1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le
dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad
ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che
tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle
condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di
garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con
particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base
regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al
comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali
delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il
decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di
sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni
iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro
definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono
ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di
24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche
autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in
coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e
fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie
concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'articolo
4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle
materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio
nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le
classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei
componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle
scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione
può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda
prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede
di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la
corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata
legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
7-bis. Nel primo corso
concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui articolo 29, comma
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha
una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore
di tirocinio con valutazione finale.
7-ter. Il reclutamento dei
presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro
riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal
medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata
con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per
cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi,
è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che
consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del
tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e
lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici
regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono
curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca
educativa.
7-quinquies. Le graduatorie
dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità
rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime
graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi
di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a
coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7-sexies. Il 50 per cento dei
risparmi conseguenti all'applicazione del comma 74-ter vanno ad
incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
8. Al personale delle amministrazioni
pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive
scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della
Guardia di Finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è
riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del titoli di studio di
cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Le
modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite
convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
9. All'articolo 145, comma 40, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la parola: "straordinario" è soppressa;
b)
le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";
c)
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per
la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore
al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a
misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente
realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati
con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente comma".