DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
(testo
integrato e coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 15 luglio 2002,
n. 145)
(le
modifiche sono in grassetto corsivo)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in
particolare l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre
2000. n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data
8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27
e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del d.lgs n.80 del 1998,
nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali
e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti
uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni,
curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando
condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico‑sociale della Repubblica.
Articolo 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano
le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e
dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata
non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente
in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art.2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990,
n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei,
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989,
n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Articolo 4
Indirizzo politico‑amministrativo. Funzioni e
responsabilità
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del
1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico‑amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico‑finanziarie da destinare
alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche
(Art.6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.4 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato dall'art.2
del d.lgs n.387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4‑bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico ‑
finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione
triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e
le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo
17, comma 4‑bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le
disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(Art.7 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.5 del d.lgs n.546 del 1993 e poi modificato dall'art.3 del d.lgs n.387
del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29
del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le
misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e
prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilità economico‑finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti
pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica
utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
(Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.6 del d.lgs n.80 del 1998)
1.
I contratti collettivi
nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato
dall'art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidità
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i
modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri ‑
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all'articolo 18 del decreto‑legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando
il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di
accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2, commi da 1 a 5‑ter del d.lgs n.29 del
1993, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura
uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di
avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale
struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente
del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con
il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei
servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle
iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva
nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo
autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera
del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai
sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di
un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12‑bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto
dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima
dall'art.3 del d.lgs n.470 del 1993 e
poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art.14 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.8 del d.lgs n.546 del 1993 e
poi dall'art.9 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base
delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti
direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a),
l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad esclusione delle
risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4‑bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti
per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di
governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e,
per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli
obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per
il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare
o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di
urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento
ministeriale per motivi di legittimità.
Articolo 15
Dirigenti
(Art.15 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.4 del d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato dall'art.10
del d.lgs. n.80 del 1998; Art.27 del d.lgs n.29 del 1993, commi 1 e 3,
come sostituiti dall'art.7 del d.lgs
n.470 del 1993, nonché dalla legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più
elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello
Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad
uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art.4
del d.lgs n.387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro,
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non
generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei
dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure
previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono
ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non
definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica,
sempreché tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio
o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
(Art.17 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 10 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del
1998, nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito
dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali, adottando
i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile
ART. 17-bis
Vicedirigenza
(introdotto dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri
disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è
ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia
maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di
prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al
personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia
risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera
direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte
delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale
dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo
quanto stabilito dall'articolo 27.
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.5 del d.lgs n.470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59
del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello
generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e
l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può
chiedere all'Istituto nazionale di statistica ‑ ISTAT ‑
l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui
al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ‑
AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
standards.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art.19 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.11 del d.lgs n.546 del 1993, poi dall'art.13 del d.lgs n.80 del 1998,
successivamente modificato dall'art.5 del d.lgs n.387 del 1998, quindi
modificato dalla Legge 15 luglio 2002, n.145 )
1.Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princípi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli
di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della
relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I
criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c).
5-bis.
Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del
5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo
23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter.
I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale,
conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli
di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre
anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni
statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui all'articolo 24, comma 2. (comma abrogato dalla
Legge 15 luglio 2002, n. 145)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
Articolo 20
Verifica dei risultati
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.6 del d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato prima
dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del
1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per
le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i
dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente
con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in
vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilità dirigenziale
(Art.2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art.12 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.14 del
d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificati dall'art.7 del d.lgs n.387 del 1998, poi modificato dalla Legge
15 luglio 2002, n. 145)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi
e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo
la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo
dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi
del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere
escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei
casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. (comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145)
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo 22
Comitato dei garanti
(Art.21, comma 3 del d.lgs n.29 del 1993, come
sostituito dall'art.14 del d.lgs n.80 del 1998, modificato dalla legge 15
luglio 2002, n. 145)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma
1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i
cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli
di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le
modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e collocato fuori ruolo per la durata del
mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.
Articolo 23
Ruolo dei dirigenti
(Art.23 del d.lgs n.29 del 1993, rubricato come “Ruolo
unico dei dirigenti”, come sostituito dall'art.15 del d.lgs n.80 del 1998,
successivamente modificato dall'art.8 del d.lgs n.387 del 1998 e quindi sostituito dalla Legge 15 luglio
2002, n. 145)
1.
In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il
ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2.
È assicurata la mobilità dei dirigenti
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati,
su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti
o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli
effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al
mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento
di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al
fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato
possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento
di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei
casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della
qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato
gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei
medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza.
Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è
computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'aspettativa per lo svolgimento di attività o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al
comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle
funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese
private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e
l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle
imprese destinatarie.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di
polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti
privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalità e le procedure attuative del presente articolo.
Articolo 24
Trattamento economico
(Art.24 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.13 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.16 del d.lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998 e poi
dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)
1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni
attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e
con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni
o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di
base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico
accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione,
ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti
dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della
dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai
sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché
dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da
destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico
del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio
1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo
3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere
sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e
ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei
progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge
n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione,
unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di
ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di
cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse
disponibili.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998; Art. 25‑ter del d.lgs n.29 del 1993,
aggiunto dall'art.1 del d.lgs n.59 del
1998)
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono
valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative
ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e
didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e
per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai
quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati,
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio
di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa è amministrativa al fine
di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di
dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto
possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle
connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione
scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla
dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la
durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di
ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle
operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di
formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all'articolo 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale
(Art.26, commi 1, 2‑quinquies e 3 del d.lgs n.29
del 1993, modificati prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi
dall'art.45, comma 15 del d.lgs n.80
del 1998)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio
effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e
professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero‑professionale o di
attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali
determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi
regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E'
assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa,
dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non
può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali
(Art.27‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio
della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici
non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni
di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni
ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente
(Art.28 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.8 del d.lgs n.470 del 1993, poi dall'art.15 del d.lgs n.546 del 1993,
successivamente modificato dall'art.5‑bis del decreto legge n.163 del
1995,convertito con modificazioni della legge n.273 del 1995, poi nuovamente sostituito dall'art.10 del d.lgs
n.387 del 1998, quindi sostituito dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole
amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresí, ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresí
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5,
soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al
corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresí, dipendenti
di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza
lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici
mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo
di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita,
per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non
inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che indíce i concorsi
pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore
al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e
disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale
ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.
Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano
annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è
attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art.28‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998 e successivamente modificato dall'art.11,
comma 15 della legge n.124 del 1999)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette
anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i
posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo
la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per
titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di
ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del
comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per
cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai
sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a
coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro
riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale
viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio
maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi
di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di
formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua
anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto
sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso
per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo
l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento
dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti
di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono
assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono
depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base
dei principi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze
professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione
dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla
data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi
di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica
sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale
tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito
positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici.
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse
(Art.33 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.13 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione
di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma
1.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento
di attività
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano
l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e
di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29
dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all'estero
(Art.33‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.11 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale
di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a
seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni
interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento
della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente
servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione
europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico
delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato
italiano dall'unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di
appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello
sviluppo professionale degli interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art.35 del d.lgs n.29 del 1993. come sostituito prima
dall'art.14 del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e
poi dall'art.20 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze
di personale sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare
l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità
agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure
idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione;
del numero, della collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonché
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la
situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni
comprese nell'ambito della Provincia è in quello diverso determinato ai sensi
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno
diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
L'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni ‑ ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche
del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello
diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni
o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia
preso servizio presso La diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore ha
diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2
del decreto‑legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni..
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art.35‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali
sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione
del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per
la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo
33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 35
Reclutamento del personale
(Art.36, commi da 1 a 6 del d.lgs n.29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.22 del
d.lgs n.80 del 1998, successivamente modificati dall'art.2, comma 2‑ter
del decreto legge 17 giugno 1999, n.180 convertito con modificazioni dalla
legge n.269 del 1999; Art.36‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.23 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.274,
comma 1, lett. aa) del d.lgs n.267 del
2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento
della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla
legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13
agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscan9
l'imparzialità e assicurino economicità e
celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati,
diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base
della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico‑amministrative
o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1^ febbraio 1989, n.53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto
dei principi fissati dai commi precedenti.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale
(Art.36, commi 7 ed 8 del d.lgs n.29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.22 del
d.lgs n.80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla
legge 18 aprile 1962. n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984. n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici
(Art.36‑ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.13 del d.lgs n.387 del 1998)
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 i bandi di concorso
per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo
28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di
conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando,
e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento
stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato
dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non
implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le
funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al
comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e
tirocinio per portatori di handicap
(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.19 del d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1
del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o
propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, ii.68, sulla base delle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento
della funzione pubblica e dai Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA'
SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art.45 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.15 del d.lgs n.470 del 1993 e dall'art.1 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente modificato dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998, nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n.
145)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti
settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti
pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell’Enea, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma,
nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per
l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di
direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali
che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare
più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data
della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art.46 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.3 del d.lgs n.396 del 1997 e successivamente modificato prima
dall'art.44, comma 3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.55 del d.lgs n.300
del 1999; Art.44, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere
di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di
settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità
di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in
materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle
regioni, per le amministrazioni
regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia ‑ ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia ‑ UPI e dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le
università;
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse,
ai fini del presente articolo, dai presidenti
degli enti, d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
della sanità, partecipa al comitato di settore per il compatto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le
funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo
di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale
partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi
deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti
datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,
anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni
omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei
servizi.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e
l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni,
le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai
criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti
collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui
ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i
lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità
delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve
essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del
totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o
strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e
le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità
con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva
i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze
sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano
considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni,
agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli
organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si
applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
430.
Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva
(Art.47‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs
n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del
1998)
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la
media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle
elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei
voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro
complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del
dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per
la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano
i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle
quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma
3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e
dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del
comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non
oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata,
con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della
rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure
elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della
funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere
articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico
inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle
organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni
caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ‑ CNEL, che lo emana entro
quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal
comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il
voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto
della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia‑Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge
regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente
anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e
prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate
rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia
di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione
della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del
lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai
fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di
rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.
La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione,
comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.23 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto
dell'apporto di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute. Compete
ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi
definiti dalla contrattazione
collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per
i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati,
limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di
settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come
sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del
d.lgs n.396 del 1997)
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni ‑ ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti
ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base
di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale.
Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della
contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze
delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche
per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e
documentazione necessario all'esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e
alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche
e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto
annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli
aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene
istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica. I
suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere
all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la
indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da
cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali,
sentita la Conferenza unificata Stato‑regioni e Stato‑città, il
presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI,
7. I componenti sono scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del
personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo
31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il comitato dura
in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il
comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a
carico delle singole amministrazioni
dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo
individuale è concordata tra l'ARAN e
l'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6. ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni
eventualmente richieste, poste a carico dei
soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è
effettuata:
a) per le amministrazioni dello State direttamente
attraverso la previsione di spesa
complessiva da iscrivere nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato,
mediante un sistema di trasferimenti da
definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,
a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonché, per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato‑regioni e
Stato‑città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e
contabile nei limiti del proprio
bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le
norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della
funzione pubblica da esercitarsi entro
quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo
della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è
costituito da cinquanta unità,
ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi
pubblici, ovvero mediante assunzioni
con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente
di venticinque unità di personale anche
di qualifica dirigenziale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano
lo stato giuridico ed il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato.
Il collocamento in posizione di comando
o di fuori ruolo è disposto secondo le
disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127. L'ARAN
può utilizzare, sulla base di apposite
intese, anche personale direttamente messo a
disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di
bilancio, l'ARAN può avvalersi di
esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del
comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la
contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi
del comma 2.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(Art.51 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.18 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.4 del d.lgs n.396 del 1997
e successivamente modificato dall'art.14, comma 1 del d.lgs n.387 del 1998; Art.44. comma 6 del d.lgs n.80 del
1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati
di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore
e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce
il parere favorevole del comitato di
settore sul testo contrattuale e sugli
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite il Ministro per la
funzione pubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, il giorno successivo l'ARAN
trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1‑bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La
Corte dei conti certifica
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal fine
elementi istruttori e valutazioni da
tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene
previa intesa con la Conferenza Stato‑regioni
e con la Conferenza Stato‑città. Gli
esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.
L'esito della certificazione viene comunicato dalla
Corte all'ARAN. al comitato di settore
e al Governo. Se la certificazione è
positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è
positiva, l'ARAN, sentito il comitato
di settore o il Presidente del
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della
certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della
riapertura delle trattative. Le
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla
valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei
conti, la quale riferisce al Parlamento
sulla definitiva quantificazione dei costi
contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve
concludersi entro quaranta giorni dall'
ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si
renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 40, commi 2 e 3, sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e
verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima
dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997
e successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1‑bis della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni e
integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato
con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato
di cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli
oneri nonché l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è
iscritta in apposito fondo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla
sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun compatto mediante
assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero
mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a
copertura dei relativi oneri. Per le
amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti
collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi
di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica
allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio ai
sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei
conti, anche nelle sue articolazioni
regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per
ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può
avvalersi, oltre che dei servizi di
controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art.53 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.24 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.43,
comma 1 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47,
sostituisce la clausola in questione
sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art.54, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993,
come modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del
decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e
della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel
settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo
43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi
comprese le modalità di utilizzo e
distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della
loro rappresentatività e con
riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in
ogni caso l'applicazione della legge 20
maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ‑ Dipartimento della
funzione pubblica ‑ il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a
fornire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a
ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti
elenchi sono pubblicati in allegato
alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
93.
Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29
del 1993)
1. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni ed integrazioni, si
applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15
del d.lgs n.387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni considerate equivalenti
nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni
non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non
più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione
del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente,
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha
diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti
in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, ma
al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi
possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può
comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima
dall'art.2 del decreto legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del
1993, poi dall'art.1 del decreto legge n.361 del 1995,convertito con
modificazioni dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del d.lgs n.80 del 1998 nonché dall'art.16 del
d.lgs n. 387 del 1998, nonché dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’art. 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e
quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari,
nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli
incarichi è consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato
direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o
persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della
specifica professionalità, tali da
escludere casi di incompatibilità, sia
di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione
dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo
definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero‑professionali. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono
esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non
retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per
il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare
per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo
dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì,
essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni
e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente
presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il
termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da
conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti
ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della
cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche
sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti
e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al
comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e
formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Articolo 54
Codice di comportamento
(Art.58‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.26 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art.27
del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di
assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai
cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN
indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4,
affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi
principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che
viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata.
In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di
uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di cui al presente articolo.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art.59 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.27 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.2
del decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge
n.437 del 1995, nonché dall'art.27, comma 2 e dall'art.45, comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si
applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei
codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente
lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente
lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di
impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure
di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il
dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si
conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da
un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che,
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali
della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art.59‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.28 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno
istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui
all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 57
Pari opportunità
(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima
dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387
del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunità fra uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità
organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attività dei Comitati pari
opportunità nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità
di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della
Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione
pubblica.
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalità
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei
bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione
pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale,
facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle
retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art. 31 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli
programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ‑
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed
al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare
i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio
dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure
interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di
spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei
programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i
soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di
indirizzo e coordinamento.
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
(Art.65 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.32 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro
evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora,
altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e
prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della finzione
pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione,
con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per
l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo
annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite
dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione
pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del
settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese,
con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso
gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e
all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto,
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque
ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari,
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei
risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 61
interventi correttivi del costo del personale
(Art.66 del d.lgs n.29
del 1993)
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11‑ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino
o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato dall'amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è
trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego istituito presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in
qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri
a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri
rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza
delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al
Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza
una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri ‑
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Articolo 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29
del 1993)
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è
responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti
pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso
gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1.
Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del
Governo.
Titolo VI
GIURISDIZIONE
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato
dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse
le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle
concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi
ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se
illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del
processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di
condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta
in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie,
promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione
esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo
3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso
di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto
anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'articolo 40.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità
ed interpretazione dei contratto
collettivi
(Art. 68‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19,
commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Quando per la definizione di una controversia
individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale
una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN
ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova
udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare
la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si
applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso,
a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a
darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la
procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di
deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso
a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della
causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di
estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di
cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie
possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo
419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono
una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare
memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di
cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice
fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è
necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è
investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di
parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali
(Art.69 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima
dall'art.34 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998
e successivamente modificato prima dall'art.19, commi da 3 a 6 del d.lgs n.387
del 1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all'articolo
63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66,
secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66,
commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza
del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412‑bis,
commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo
di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere
riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la
quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in
cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o
integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo
con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice
di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli
organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel
settore pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
(Art.69‑bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto
dall'art.32 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19,
comma 7 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi,
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con
le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione
si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento
della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto
compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica
amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della
Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è
istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di
appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla
quale il lavoratore è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio
di conciliazione o la delega per la
nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia
della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del
lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso
atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio
di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve
comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad
una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non
si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo
del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il
collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di
ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata
dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura
civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della
funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato
(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.35 del d.lgs n.546 del 1993)
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato
attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ‑ Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite
conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un
suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro,
nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri ‑
Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti
di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario
concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
I provvedimenti delle singole amministrazioni dello
Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza
del Consiglio dei ministri ‑ Dipartimento della funzione pubblica in
apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti
al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono
collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto
della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali
danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norme transitorie
(Art.25, comma 4 del d.lgs n.29 del 1993; art.50,
comma 14 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.17 del d.lgs
n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997; art.72, commi 1 e 4
del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.36 del d.lgs n.546 del 1993;
art.73, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.37 del d.lgs
n.546 del 1993; art.28, comma 2 del d.lgs n.80 del 1998; art.45, commi 5, 9, 17
e 25 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati dall'art.22, comma 6 del d.lgs
n.387 del 1998; art.24, comma 3 del
d.lgs n.387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali
recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo
1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla
data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2.
Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994‑1997, in relazione ai soggetti e alle
materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di
produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998‑2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui
all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del
dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non
riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e
vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito
tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si
applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore
dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998‑2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e
18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle
amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle
dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente
decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al
quadriennio 1998‑2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola
le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22
novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento
governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di
posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto
titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12.
l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia,
restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di
cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
Articolo 70
Norme finali
(Art.73, commi 1, 3, 4, 5 e 6‑bis del d.lgs n.29
del 1993, come modificati dall'art.21 del d.lgs n.470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art.37 del d.lgs n.546 del 1993 e modificati dall'art.9, comma
2 del d.lgs n.396 del 1997, dall'art.45, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998 e
dall'art.20 del d.lgs n.387 del 1998; art.45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e
23 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati dall'art.22, comma 6 del d.lgs
n.387 del 1998, dall'art.89 della legge n.342 del 2000 e dall'art.5 1, comma
13, della legge n.388 del 2000)
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le
competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in
materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV,
capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 ‑ esclusi gli
articoli 10 e 13 ‑ sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il
personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento
economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente
decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art.11, comma 8
del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984. n.
312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di
lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti
collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2.
comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette
aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano, Il potere di indirizzo e le altre
competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle
aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi
dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine
della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e
bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto‑legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo
quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente
decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni
vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o
provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono
riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano
al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed
integrazioni. 9. Per il personale della carriera prefettizia di cui
all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco
nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli
articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o
altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad
autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di
proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga
posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento
fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale
comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla
completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46,
commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di
cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non
economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria,
rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli
35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi
previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della
sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a
seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994‑1997,
cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui
agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in
quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi
contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle
norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva
nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali,
cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi della tornata 1998‑2001, le norme contenute nell'allegato C),
con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998‑2001
per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La
contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998‑2001, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle
disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite
in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con
la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72
Abrogazioni di norme
(Art.74 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.38 del d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 2
del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.21 del d.lgs n.387 del 1998; art.43,
commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificati dall'art.22,
commi da 1 a 3 del d.lgs n.387 del 1998; art.28, comma 2 del d.lgs n.80 del
1998)
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti
norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12,
nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al
personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con
quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11
agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n.3l2;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n.283,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 1981, n.432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data
dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994‑1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n.5, 28 e 30,
comma terzo della legge 29 marzo 1983,
n.93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle
disposizioni che riguardano l'accesso
alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n.266, come integrato dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n.494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1987, n.551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8
luglio 1988, n.254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n.400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n.168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina
sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto‑legge 11
luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n.359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto‑legge 19
settembre 1992, n.384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n.438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno
1985, n.281 e 10 ottobre 1990, n.287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.534;
s) articolo 6‑bis del decreto legge 18 gennaio
1993, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e
da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n.537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14
gennaio 1994, n.20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 1994, n.7l6;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
18 ottobre 1994, n.692, a decorrere dalla
data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre
1994, n.724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27
febbraio 1995, n.112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396;
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 ad
eccezione degli articoli da 33 a 42 e
45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387 ad
eccezione degli articoli 19, commi da 8
a 18 e23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti
dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni
che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994‑1997, per ciascun ambito di
riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni
disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti
collettivi per il quadriennio 1994‑1997, per ciascun ambito di
riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli
articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio
1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti
collettivi del quadriennio 1998‑2001, per ciascun ambito di riferimento,
cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa
contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni
che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti
collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs
n.29 del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e 387
del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si
intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come
riportate da ciascun articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994‑1997 per
il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo
del presente decreto.
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994‑1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte
successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) art. 4, comma 4, decreto‑legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lettera
b), decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
l) art. 4, decreto‑legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
n) art. 9, comma 4, decreto‑legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10
ottobre 1989, n. 349;
s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7
agosto 1990, n. 245;
v) art. 10, commi 1 e 2, decreto‑legge 29 marzo
1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
w) art. 1, legge 25
febbraio 1992, n. 209;
x) art. 3, comma 3, decreto‑legge 4 dicembre
1992, n. 469, convertito con legge 1° febbraio 1993, n. 23.
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del
12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del
22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del
26 febbraio 1998, relativo al personale dell'amministrazione civile
dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della
legge del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della
carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 ‑1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto
previsto dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,
n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e
puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;
e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24,
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994‑97 per
il personale con qualifica dirigenziale ‑ sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3,
per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità;
11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art.
66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il
personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 346 ;
f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le
decorrenze di cui all'art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo
nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e
24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994‑1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e
71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1980, n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b)
commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e
b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1988, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996;
6, con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo
del 13 maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1990, n. 333.
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994‑1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1
a 7;
da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo
triennio di vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente
alla parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47,
51, 52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del
Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40,
55, 57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30
marzo 1989, n. 127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29
dicembre 1988, n. 554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41
a 43, 46, comma 1, relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo
periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al
medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67,
con effetto dal 1o gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47,
comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la
disapplicazione dell'art. 57, lettera b) dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica decorre dal 1o gennaio 1997; 68, commi da 4 a 7, decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18,
comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68
commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte
relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36,
39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21
lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n.
554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127;
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con
esclusione del comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già
avvenute alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del
lavoro; 34, 37, 38, comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994‑97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del
1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al
personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con
riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3,
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo
1985, n. 588;
m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2;
7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n.
494 del 1987;
p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2
e 12;
da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8
a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20,
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo,
con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1o settembre
1925, n. 2009;
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994‑1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e
134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249;
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21,
lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge
29 gennaio 1986, n. 23;
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista
nello stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13,
20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 567;
k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n.
554;
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18,
commi 2 e 3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 319;
p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma
1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 giugno 1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105
lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
j) art. 6, legge 10
agosto 1988, n. 357;
k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n.
521;
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4, comma
20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537.
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
b) articoli 1, 1‑bis, 1‑ter, da 2 a 19, 19‑bis,
19‑ter, 20, 20‑bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42,
comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 ‑
30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L.
ENEA 31 dicembre 1988‑30 dicembre 1991.
Allegato B
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994‑1997 per
il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del
presente decreto.
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1
a 8;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n.
312;
f) decreto‑legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
h) art. 8, legge 8
agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto‑legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870;
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto‑legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto‑legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10
ottobre 1989, n. 349;
q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
r) art. 14, legge 7
agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto‑legge 29 marzo
1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
t) art. 1, legge 25
febbraio 1992, n. 209;
u) art. 3, comma 3, decreto‑legge 4 dicembre
1992, n. 469, convertito con legge 1° febbraio 1993, n. 23;
v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30
settembre 1997):
a) art. 18, comma 2‑bis, decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e
71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n.
70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
e) articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto‑legge 11
gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n.
72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88;
h) art. 5, comma 3, decreto‑legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21;
i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93;
e) art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347;
f) articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13;
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da
40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987 n. 268;
h) articoli 4, 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988 n. 395;
i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142,
salvo che per i limitati casi di cui all'art. 46;
j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44,
46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333;
k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica
e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL
1994‑1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da
69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono
portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro
inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita
del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38,
47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità
30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
del 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82
a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109,
110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro
1994‑1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto
comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2‑bis, eccetto
l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;
o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5
agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,
limitatamente alla durata dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale
sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 ‑ 1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da
69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso
alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono
portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro
inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di
vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47,
51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità
30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti
dall'art 72 del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a
47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo
nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ;
n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2‑bis, eccetto
l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del
5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,
limitatamente alla durata dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71,
da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di
residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro;
18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto
collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39,
decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68,
commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n.
312;
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
g) art. 2, 3 comma 2, decreto‑legge 11 gennaio
1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 1, decreto‑legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994‑1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1
a 8;
da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le
decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale
del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa
al personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente
della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748:
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio
1977, n. 422;
f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n.
312;
g) decreto‑legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13;
k) decreto‑legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;
l) art. 13 decreto‑legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto‑legge 7 settembre 1987, n.
370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto‑legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
b) articoli 1, 1‑bis, 1‑ter, da 2 a 16, 16‑bis,
17, 18, 19, 19‑bis, 19‑ter, 20, 20‑bis, 22, da 24 a 27, da 29
a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 ‑ 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i
Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente
CCL ENEA 31 dicembre 1988‑30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998‑2001
per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69,
comma 1, terzo periodo del presente decreto).
1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998‑2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1984, n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62,
comma 1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a
36, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle
1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro.