DISEGNO DI LEGGE n° 1306-B
Delega
al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale
presentato
dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
(LETIZIA
MORATTI)
di
concerto col Ministro per gli affari regionali
(LA
LOGGIA)
col
Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
col
Ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
col
Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(STANCA)
col
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e
col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
TESTO APPROVATO IN VIA
DEFINITIVA
DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA
Marzo
2003
Art.
1.
(Delega in materia di
norme generali sull’istruzione e di livelli
essenziali
delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione
professionale)
1.
Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, nel rispetto
dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze
e dell’identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di
comuni e province, in relazione alle competenze
conferite ai diversi soggetti istituzionali, e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in
materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n.
281 del 1997.
3.
Per la realizzazione delle finalità della
presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca predispone,
entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n.
281 del 1997, a sostegno:
a)
della
riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo
e la valorizzazione dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b)
dell’istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)
dello
sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche,
nel pieno rispetto del principio di pluralismo
delle soluzioni informatiche offerte
dall’informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d)
dello
sviluppo dell’attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e)
della
valorizzazione professionale del personale
docente;
f)
delle
iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g)
del
concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h)
della
valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i)
degli
interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto – dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per
lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica
superiore e
per l’educazione degli adulti;
m)
degli interventi di adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al
presente articolo e all’articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della
loro entrata in vigore.
Art.
2.
(Sistema
educativo di istruzione e
di formazione)
1.
I decreti di cui all’articolo 1
definiscono il sistema educativo di istruzione e
di formazione, con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
è promosso l’apprendimento in tutto
l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le
competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche
con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed
europea;
b)
sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai
princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà
europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto
all’istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l’attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base
nazionale a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l’integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione
dell’offerta di istruzione e formazione
costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
nei termini anzidetti di diritto all’istruzione
e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di
cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni. L’attuazione graduale
del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti
legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,
della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano programmatico di cui all’articolo 1, comma
3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d)
il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola
dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione
e della formazione professionale;
e)
la scuola dell’infanzia, di durata
triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,
morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori,
essa contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la
continuità educativa con il complesso dei servizi
all’infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell’infanzia; alla scuola
dell’infanzia possono essere iscritti secondo
criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che
compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito
dalla scuola primaria, della durata di cinque
anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della durata di tre anni. Ferma restando la
specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in
due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un
biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed
assicura l’orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato
altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla
scuola primaria si iscrivano le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il
31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
bambini che li compiono entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento; la scuola
primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i
mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per
l’utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni
e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo, di educare ai princìpi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome
di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l’alfabetizzazione e
l’approfondimento nelle tecnologie informatiche,
le conoscenze e le abilità, anche in relazione
alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua
dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il
primo ciclo di istruzione si conclude con un esame
di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema
dell’istruzione e della formazione
professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a
sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e
l’esercizio della responsabilità personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema
dell’istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo
anno di età i diplomi e le qualifiche si possono
conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei
artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata
quinquennale; l’attività didattica si sviluppa
in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare
e prevede altresì l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il
profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame
di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l’accesso all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l’ammissione al quinto anno dà
accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore;
h)
ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale,
i percorsi del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione di cui alla lettera c);
le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono
definite con il regolamento di cui all’articolo
7, comma 1, lettera c); i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per
l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l’esame di
Stato, utile anche ai fini degli accessi
all’università e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di apposito corso annuale, realizzato d’intesa
con le università e con l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando
la possibilità di sostenere, come privatista,
l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità
di cambiare indirizzo all’interno del sistema
dei licei, nonchè di passare dal sistema dei
licei al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante
apposite iniziative didattiche, finalizzate
all’acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l’acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage
realizzati in Italia o all’estero anche con
periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi,
sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza rilasciate dalle istituzioni
scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, d’intesa
rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno
del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle
abilità richieste per l’accesso ai corsi di
studio universitari, dell’alta formazione, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
l)
i
piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base
nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche
collegata con le realtà locali.
Art.
3.
(Valutazione
degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione e
degli apprendimenti degli studenti, con
l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti
del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica,
sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo miglioramento e
dell’armonizzazione della qualità del sistema
di istruzione e di formazione, l’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli
studenti e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti
compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c)
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d’esame e su prove predisposte e
gestite dall’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base
degli obiettivi specifici di apprendimento del
corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell’ultimo anno.
Art.
4.
(Alternanza
scuola-lavoro)
1)
Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, al fine di assicurare agli studenti che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità
di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall’istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le
imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3,
della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle
attività produttive, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18
anni, attraverso l’alternanza di periodi di
studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla
base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell’istruzione e
della formazione professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d’intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti
d’istruzione e formazione professionale di corsi
integrati che prevedano piani di studio progettati
d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il
corso di studi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il
reperimento e l’assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei
percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi
per le imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione
dell’esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato dei
rapporti con le imprese e del monitoraggio degli
allievi che si avvalgono dell’alternanza
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Art.
5.
(Formazione
degli insegnanti)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono
dettate norme sulla formazione iniziale dei
docenti della scuola dell’infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità
per tutti i docenti e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base
della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e
all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti di cui alla lettera a)
del presente comma. Per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado
e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all’insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di
istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti può prevedere stage
all’estero;
c)
l’accesso ai corsi di laurea
specialistica per la formazione degli insegnanti
è subordinato al possesso dei requisiti minimi
curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b)
e all’adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei;
d)
l’esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica di cui alla lettera a)
ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai
fini dell’accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi
di cui alla lettera a), le università,
sentita la direzione scolastica regionale,
definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l’istituzione e l’organizzazione di apposite
strutture di ateneo o d’interateneo per la
formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le
istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o
d’interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per
la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e)
curano anche la formazione in servizio degli
insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento
dell’attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
2.
Con
i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli
istituti di alta formazione e specializzazione
artistica, musicale e coreutica di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi
accademici. Ai predetti fini si applicano, con i
necessari adattamenti, i princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3.
Per coloro che, sprovvisti
dell’abilitazione all’insegnamento secondario,
sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di
cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del
diploma di istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di
Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di
accesso alle scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e
gli esami sostenuti per il conseguimento del
predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici,
anche per consentire loro un’abbreviazione del
percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero
al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici e dell’iscrizione in soprannumero al
relativo anno di corso stabilito dalle autorità
accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola
secondaria superiore, abbiano superato le relative
prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell’articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di
tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell’infanzia e nella scuola
elementare o primaria. Esso consente altresì
l’inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall’articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli
è integrata con la previsione di un apposito
punteggio da attribuire al voto di laurea
conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: “I concorsi
hanno funzione abilitante” sono soppresse.
Art.
6.
(Regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e
di Bolzano)
1.
Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Art.
7.
(Disposizioni
finali e attuative)
1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare
a norma dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si
provvede:
a)
alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b)
alla
determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
c)
alla
definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità
nazionale dei titoli professionali conseguiti
all’esito dei percorsi formativi, nonchè per i
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2.
Le norme regolamentari di cui al comma 1,
lettera c), sono definite previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3.
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e di formazione
professionale.
4.
Per gli anni scolastici 2003-2004,
2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo
criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilità dei posti e delle risorse
finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di
stabilità, al primo anno della scuola
dell’infanzia i bambini e le bambine che
compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio
2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo
2, comma 1, lettera e). Per l’anno
scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo
anno della scuola primaria, nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e
le bambine che compiono i sei anni di età entro
il 28 febbraio 2004.
5.
Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e
dal comma 4 del presente articolo, limitatamente
alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola
primaria statale, determinati nella misura massima
di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003,
45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede a
modulare le anticipazioni, anche fino alla data
del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera f), garantendo comunque il rispetto
del predetto limite di spesa.
6.
All’attuazione del piano programmatico di
cui all’articolo 1, comma 3, si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7.
Lo schema di ciascuno dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere
corredato da relazione tecnica ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8.
I decreti legislativi di cui al comma 7 la
cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica sono emanati solo
successivamente all’entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
9.
Il parere di cui all’articolo 1, comma 2,
primo periodo, è espresso dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario.
10.
La
legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11.
La
legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
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