Ddl n. 1696 Camera
Riordino della dirigenza statale.
(in
blu gli emendamenti approvati nel corso della discussione in Commissione Affari
Costituzionali camera fino all'ultima seduta del 28.11.2001.
Richiamiamo, in particolare, l'attenzione dei colleghi sull'emendamento
modificativo del comma 6 dell'articolo 1, che prevede l'azzeramento degli
incarichi a tutti i dirigenti, sia di prima che di seconda fascia, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge)
Art. 1.
(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso
dei funzionari internazionali nella pubblica
amministrazione).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del
singolo dirigente" Al conferimento degli
incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di
conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui
al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che,
comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con
cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei
princìpi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento
della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre
anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
g) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio
e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi
quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma
3";
h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246";
i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi
e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo
la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo
dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma
1".
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sostituire il secondo periodo con il
seguente:
«Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente di prima e di seconda fascia del Ruolo
unico di cui all'articolo 23, eletti rispettivamente dai dirigenti di prima e
di seconda fascia con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3
del medesimo articolo e collocati fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Ai fini dell'elaborazione del parere alla
riunione del Comitato interviene il dirigente eletto di prima o di seconda
fascia a seconda che il provvedimento si riferisca rispettivamente a un
dirigente di prima o di seconda fascia».
4. L'articolo
23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«1. In ogni singola amministrazione è istituito il ruolo dei dirigenti
articolato in due fasce, denominate prima e seconda fascia, e distinto in modo
da garantire la necessaria specificità tecnica.
2. Con decreto del Ministro della funzione pubblica, sentite le amministrazioni
interessate, senza ulteriori adempimenti, i dirigenti di cui al comma 1 possono
transitare, a domanda, ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
3. Alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione accedono i dirigenti
della seconda fascia dello stesso ruolo che abbiano ricoperto incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art. 19, o equivalente,
per un tempo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla
seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di elezione del componente
del Comitato dei garanti di cui all'art. 22.
5. Con regolamento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità di passaggio dei dirigenti di prima e seconda
fascia del ruolo unico ai ruoli dei singoli ministeri.
6. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente articolo».
5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto
il seguente:
"Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di
studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi
funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali";
b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai
seguenti:
"Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a)
per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del
diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa
all'interno delle strutture stesse";
c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
", prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di
cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze
di servizio professionali maturate";
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata
applicazione relativamente agli incarichi di prima fascia incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di
seconda fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della
presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza
svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente.
Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di
funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è
attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente
trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore
spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero
di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario,
tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che
conferisce l'incarico.
Art. 1-bis.
(Concorsi per la qualifica dirigenziale).
A
coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal decreto
legislativo n. 387 del 1998.
Art. 1-bis.
All'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inserite in
fine le seguenti parole: «e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n.300».
Art. 2.
(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed
agenzie).
1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di
amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società
controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o
dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura computata con decorrenza dalla data della prima riunione
dell'Assemblea o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato
di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o
rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati
fino alla loro naturale scadenza. Le stesse
previsioni si applicano ai Rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni
organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni
e organismi ministeriali ed interministeriali, nominati dal Governo o dai
Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative
negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima
legislatura nonché quelle conferite o comunque rese
operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di
insediamento del nuovo Governo possono essere confermate, revocate,
modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo l'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del
ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni
per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed
altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i
quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la
ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme
assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
1-bis. Per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli
organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della
domanda.
2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile
ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può
comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private
che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità.
4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi
che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a)
del comma 3.
5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli
progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea
di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo,
da porre a carico delle aziende destinatarie.
6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di
assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai
fini della progressione di carriera.
7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque
applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia,
nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti ovvero i soggetti
pubblici o privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1
e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente
articolo".
2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
" 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e
provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità
per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione
dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico,
il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di
disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Nell'ambito della contrattazione
collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad
esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e Città
metropolitane, è istituita l'area vicedirigenziale nella quale è inquadrato,
con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle
posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti e categorie equiparate. In sede
di prima applicazione, la disposizione si applica anche al personale non
laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è
attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti
possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I professionisti degli Enti
pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono - senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate -
assieme alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel
pieno rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».
4. Dopo l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma
1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento
degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in
soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già
riconosciuta e non riassorbibile».
5. L'articolo 17-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
inserito dal comma 4, si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori
ruolo).
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione
interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un
impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti
o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere
continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui
contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto
per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza
del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può
essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto
il collocamento fuori ruolo".
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1
della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste
dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti,
organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini
della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114,
del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione
dei titoli.
2-bis. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole «o di fuori ruolo,» sono inserite le seguenti parole: «o svolge altra
forma di collaborazione autorizzata,».
Art. 5.
(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di
incarichi ed attività internazionali).
1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per
l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio
personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi
nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate
inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando
espressamente:
a) l'area di attività in cui operano;
b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che
intendono fornire;
d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento
economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso
enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima
dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1
avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità,
esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina
deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica
amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere
disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.
Art. 6.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 Con uno o
più regolamenti da adottare con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi
internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 4 e 5
della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative
delle stesse norme.
Art. 7.
(Abrogazioni).
1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.