CONTRATTO DIRIGENZA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AREA 1
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001
dal 1.7.2000 |
lire |
114.000 |
dal 1.1.2001 |
lire |
180.000 |
2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato possono altresì destinare al finanziamento del fondo risorse secondo la capacità di bilancio dei singoli enti in misura non superiore al 2% del monte salari 1999. Tale percentuale non può essere superiore all'1,5% per gli enti di cui alla legge n. 88/89.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
ART. 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA PREPOSTI AD UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI
1. Le Amministrazioni determinano - articolandoli in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.
2. In ciascuna Amministrazione l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all' interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di lire 17.000.000, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del presente CCNL, a un massimo di lire 82.000.000.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 3, le Amministrazioni, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destinano in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
ART. 5
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Per le amministrazioni statali il fondo è alimentato dalle risorse di cui all'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000 (40 miliardi) nelle misure e con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica ai sensi del citato art. 50.
2. Gli enti e le amministrazioni diverse dallo Stato adeguano le risorse del fondo in modo da garantire una quota di finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota media pro-capite risultante dalle risorse di cui al comma 1 per i dirigenti delle amministrazioni statali.
3. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti di prima fascia sono corrisposti sulla retribuzione di posizione in godimento i seguenti incrementi mensili pro-capite:
dal 1.7.2000 |
lire |
166.000 |
dal 1.1.2001 |
lire |
280.000 |
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