TABELLA COMPARATIVA DELLE LINEE

RIVENDICATIVE PER IL CONTRATTO DELLA

DIRIGENZA SCOLASTICA ELABORATE DA OO.SS

CONFEDERALI E ANP

(fonte: CISL Scuola TOSCANA)

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ANP

Il sistema di regole

Rappresentano punto di riferimento per la stipula del CCNL dell’area della dirigenza scolastica, definita dal D.L.vo 59/98, come recepito dagli artt. 25 bis, 25 ter e 28 bis del D.L.vo 29/93 integrato e aggiornato, il protocollo sul lavoro pubblico, il patto per il lavoro e lo sviluppo.

 

far riferimento ai contratti in vigore per i dirigenti del pubblico impiego, sia a quelli dello scorso quadriennio, sia a quelli attualmente in discussione in sede Aran o appena sottoscritti, come quello degli Enti Locali;

La specificità della dirigenza scolastica

Il dirigente scolastico occupa un ruolo strategico all’interno del processo di riforma in atto, in quanto anche dalla sua capacità. di promozione, di interazione con il contesto territoriale e di guida con le dinamiche relazionali all’interno dell’istituzione scolastica discende la realizzazione concreta dell’autonomia e di tutte le sue potenzialità.

La definizione di una specifica area della dirigenza scolastica e il suo incardinamento nel comparto scuola assumono un valore culturale e professionale forte in quanto la professionalità del dirigente scaturisce anche da una dimensione dìdattico-pedagogica acquisita e affinata negli anni. Tali tratti peculiari della dirigenza. di scuola vanno dunque valorizzati in quanto più funzionali all’elevamento della qualità del servizio.

Poiché i compiti della nuova dirigenza scolastica sono tesi a promuovere gli interventi che assicurano il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di scelta educativa delle famiglie e la libertà d’insegnamento dei docenti, il dirigente scolastico dovrà disporre dei necessari ed adeguati strumenti di direzione per assicurare una gestione unitaria delle istituzioni scolastiche.

 

rivendicare l'inserimento dei dirigenti delle scuole nell'attuale area I, fermo restando che il contratto dovrà prevedere accanto ad una parte comune (norme comuni), relativa agli istituti giuridici ed economici fondamentali, anche una parte specifica (norme d'area), nella quale possano trovare posto alcune norme ad hoc da salvaguardare per i dirigenti delle scuole soprattutto nell'attuale fase di transizione.

Essere concordata, per la parte comune, con le organizzazioni sindacali delle altre aree dirigenziali aderenti alla Cida Federdirigenti Funzione Pubblica;

La nuova disciplina contrattuale dell’area dirigenziale scolastica

Essa va costruita anche attraverso un lavoro di ricognizione delle norme contenute nei CCNL del 4.8.95 e del 26.5.99 e del CCNI del 31.8.99.

La costruzione del Contratto di area rispetterà la consueta ripartizione degli istituti contrattuali in norme di garanzia, campo di applicazione, relazioni e libertà sindacali, trattamento economico.

 

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ANP

Relazioni sindacali

Debbono prevedere i livelli (nazionale, integrativo, regionale) e i modelli (contrattazione, partecipazione [informazione, concertazione intesa], interpretazione autentica) della trattativa prevista per gli altri settori. Vanno pertanto anche precisati compiti e prerogative del dirigente scolastico nelle relazioni sindacali di scuola sulla base delle materie che il CCNL Scuola ha demandato e demanderà a livello delle unità scolastiche. Il fine della contrattazione è la definizione di accordi scritti vincolanti per le parti.

Relazioni sindacali

Prevedere due soli livelli di contrattazione: quello nazionale in sede Aran e quello integrativo in sede regionale, sia perché dal 1° settembre 2000 i "ruoli" dei dirigenti delle scuole saranno regionali, sia perché il Ministero della Pubblica istruzione non gestirà più né il personale dei livelli, né i dirigenti, esclusi i quelli generali.

Quanto ai contenuti i criteri e i principi cui far riferimento, almeno per gli istituti contrattuali di maggior rilievo, saranno i seguenti:

questa parte del contratto andrà completamente riscritta tenendo presente che a partire dal 1° settembre 2000 i capi di istituto da un lato rappresenteranno la parte pubblica nella contrattazione alle strutture sindacali (comprese le RSU) del personale docente ed Ata all'interno delle istituzioni scolastiche e dall'altro avranno come "controparte" l'Aran (a livello nazionale) e il dirigente regionale (a livello integrativo);

Esercizio del diritto di sciopero da parte del D.S.

Gli adempimenti conseguenti alla proclamazione delle sciopero in termini di adattamento del servizio e comunicazione alle famiglie devono essere declinati in modo da offrire piena garanzia e certezza di compiti al D.S.

Regolamentazione del diritto di sciopero

 

la normativa dei dirigenti delle scuole va adeguata a quella delle altre aree dirigenziali.

Tempo di lavoro

Va introdotto il concetto di tempo di lavoro con il conseguente superamento del vincolo delle 36 ore settimanali di servizio dal momento che il lavoro dirigenziale è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.

Impegno di lavoro

L’orario non dovrà essere quantificato: così avviene per tutti i dirigenti in quanto responsabili dei risultati. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’amministrazione di appartenenza, ciascuno organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze;

 

 

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ANP

Attuazione D.L.vo 59/98, art. 25 bis, comma 5

Va data applicazione integrale al D.L.vo 59/98 sulla prerogativa degli affidamenti dei compiti ai docenti in campo organizzativo e gestionale.

" 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. "

 

 

 

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ANP

Affidamento di incarichi e mobilità

L’affidamento degli incarichi e la durata di essi , ferma restando la prerogativa del dirigente regionale, devono essere adeguati alla specificità della scuola che richiede continuità per lo sviluppo delle attività progettuali. Si deve inoltre tener conto anche delle preferenze espresse dagli interessati.

In prima applicazione e in vista del definitivo assetto del dimensionamento della rete scolastica, occorre prevedere che l’affidamento degli incarichi possa essere anche di breve durata. Va previsto che, in presenza di sedi vacanti, il dirigente regionale, prima di procedere allo scorrimento della graduatoria, acquisisca le eventuali disponibilità dei D.S. in servizio.

Gli incarichi possono prevedere anche compiti di consulenza e supporto alle scuole dell’autonomia.

Affidamento e revoca degli incarichi

L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei principi previsti dall'art.19, co.1 e 2, d.lgs.29/93, affida ai dirigenti incarichi la cui durata non può essere inferiore ai due anni, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione dei risultati. Per questo istituto non è prevista contrattazione. Tuttavia processi come la rotazione degli incarichi o la revoca degli stessi inducono a contrattare particolari garanzie, quali, ad esempio, il preavviso e la connessa indennità, la trasparenza e l'imparzialità di ogni decisione assunta dal dirigente regionale, nonché il contraddittorio e la conciliazione prima dell'avvio di ricorsi al giudice del lavoro. La normativa sugli incarichi è, inoltre, strettamente collegata a quella sulla mobilità e sulla valutazione

Mobilità dovrà essere prevista anche la possibilità di modificare, sentite le esigenze dei dirigenti interessati, l'incarico nell'arco di durata dello stesso, mediante il trasferimento o il passaggio di fascia, ad altra istituzione scolastica nella quale sia vacante il posto da dirigente. Ciò dovrà avvenire anche sulla base di titoli acquisiti nei corsi di formazione attualmente in svolgimento o in quelli da attivare in futuro nell'ambito del reclutamento dei dirigenti delle scuole.

In ogni caso dovranno essere contrattate le medesime garanzie previste al precedente punto 3. Inoltre si potrà/dovrà discutere, ferme restando ovviamente le disposizioni di legge, anche la possibilità di passaggio ad altre tipologie dirigenziali comprese nell'area di riferimento stabilita dall'accordo quadro (nell'ipotesi di aggregazione di più aree), previo assenso dell'amministrazione di destinazione e dell'amministrazione di appartenenza, quest'ultimo possibilmente sostituito dal preavviso;

 

 

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ANP

Responsabilità del Dirigente Scolastico e valutazione

In ordine alla responsabilità di risultato la valutazione, data la specificità del contesto scolastico, va riferita in particolar modo ai processi attivati dal D.S.

Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti

 

il contratto dovrà stabilire le modalità (concertate) per la definizione dei criteri generali che informano la valutazione, nonché le procedure di garanzia in caso di esito negativo della stessa

Disciplina e tutela

Le materie relative alla disciplina e ai conseguenti strumenti di tutela del D.S. fanno riferimento a quelli della dirigenza pubblica in quanto compatibili con lo specifico contesto scolastico.

 

Contenzioso

In caso di insorgenze di controversie di lavoro va prevista una sede di raffreddamento e contenimento attraverso la definizione di modalità e procedure specifiche che prevedano il tentativo di conciliazione e arbitrato, previa costituzione di relativi collegi.

 

Copertura assicurativa

Per le responsabilità di carattere civile e amministrativo, in cui il D.S. può incorrere senza dolo o colpa grave, nell’esercizio delle sue attività o per l’assunzione delle spese del personale convocata in giudizio per fatti inerenti allo svolgimento delle sue funzioni si deve prevedere un onere a carico dell’Amministrazione mediante la stipula di apposite polizze.

Copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi compreso il patrocinio legale, salvo ipotesi di dolo e colpa grave

Si tratta di una innovazione fortemente voluta dalla CIDA per i contratti dirigenziali dello scorso quadriennio e allora ottenuta per una sola area, ma attualmente suscettibile di essere estesa a tutte le aree dirigenziali, visto che è già contenuta nel contratto dei dirigenti degli enti locali (il primo della nuova tornata) sottoscritto a gennaio 2000.

 

 

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ANP

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al fine di dare seguito agli impegni sottoscritti dall’ARAN con il CCNL del 26.5.99 si deve avviare la contrattazione con le risorse sufficienti a consentire un risultato di piena equiparazione con le altre dirigenze pubbliche.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento fondamentale

Il trattamento fondamentale, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, deve esser perequato a quello delle dirigenze pubbliche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuzione di posizione

Per la dirigenza scolastica sarà sostituita dall’attuale indennità di direzione, dovrà raggiungere la piena mensilizzazione, farà riferimento alle dirigenze pubbliche e dovrà essere commisurata ai parametri di dimensione e complessità dell’istituzione scolastica.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Dovrà esser prevista l'uniformità e la perfetta rispondenza delle voci e degli importi che compongono la retribuzione dei dirigenti. Particolare rilevanza assume il meccanismo di inquadramento perché collettivo. Prendendo a riferimento il contratto dei dirigenti degli enti locali sottoscritto a gennaio 2000, lo stipendio dei dirigenti è attualmente così composto: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale.

Stipendio tabellare

è uguale per tutti i dirigenti (esclusa l'area medica). Su questa voce l'equiparazione dei dirigenti delle scuole dovrà partire già dal 1° settembre 2000. L'attuale stipendio di ingresso dei capi di istituto di L.32.147.000 dovrà essere portato a L.37.632.000 per eguagliarlo a quello dei dirigenti (cfr. dirigenti EE.LL). Tutta l'anzianità maturata dai capi di istituto rispetto allo stipendio di ingresso, compresi i ratei del gradone di attuale appartenenza, costituirà, così come è avvenuto per tutte le aree dirigenziali, la retribuzione individuale di anzianità (RIA – cfr. sotto);

Indennità integrativa speciale: bisogna acquisire fin dal 1° settembre 2000 quella dei dirigenti, vale a dire si dovrà passare dall'attuale dei capi di istituto di L.12.983.000 a quella di L.14.326.000 dei dirigenti;

Retribuzione di posizione

concettualmente simile all'indennità di direzione, è una voce da rivalutare fortemente in termini economici per equipararla a quella degli altri dirigenti, per i quali varia, a seconda dell'incarico, da L.17.000.000 a L.82.000.000 per 13 mensilità rispetto all'attuale dei capi di istituto variabile da L.4.728.0000 (per presidi e direttori di scuole con meno di 35 docenti) a L.12.000.000 (per i colleghi delle scuole più grandi e più complesse)

 

 

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ANP

Indennità di risultato

Dovrà essere articolata in modo tale da corrispondere alla duplice esigenza di retribuire il personale dirigente positivamente valutato e di riconoscere la qualità della prestazione individuale che si aggiunga alla precedente per una percentuale di personale da definire.

In questo contesto devono essere recuperate le somme previste e non utilizzate dall’art. 33, comma 13 del CCNL.

 

 

 

 

 

 

 

Anzianità

Cessando di operare in analogia con le altre dirigenze, deve comunque trovare un meccanismo di salvaguardia dell'anzianità maturata attraverso una specifica retribuzione individuale di anzianità, comprensiva dell’eventuale rateo con assegno ad personam non riassorbibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità specifiche di mobilità

Vanno affrontate e definite in sede contrattuale le indennità specifiche di mobilità conseguenti al conferimento degli incarichi

Retribuzione di risultato

Viene riconosciuta a tutti i dirigenti, e non ad aliquote predeterminate, in ragione di 13 mensilità nel rispetto dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa, tenendo comunque conto sia del livello di impegno richiesto dal posto di funzione, sia della congruità delle risorse assegnate (attualmente variabile da 3 a 12 milioni a seconda delle diverse aree dirigenziali);

Premio per la qualità della prestazione individuale

viene riconosciuta al 10% dei dirigenti di ciascuna area e/o tipologia in seguito alla valutazione dell'attività svolta

 

Retribuzione individuale di anzianità (RIA)

si dovrà trasformare la progressione di anzianità della carriera dei capi di istituto nella retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, dei dirigenti. Il calcolo della RIA è semplice: si ottiene sottraendo allo stipendio attualmente in godimento (prima della dirigenza) lo stipendio di ingresso. Si tratta, in definitiva, di trasformare un istituto economico simbolico (uno scatto ogni sei/sette anni in presenza di contratti economici ogni due anni) in una voce stipendiale fissa, pensionabile e non riassorbibile, recuperando anche i ratei maturati nell'attuale gradone di appartenenza, e rivalutandola in ragione del tasso programmato di aumento del costo della vita. La presenza della RIA nella retribuzione rende del tutto ingiustificata ogni forma di preoccupazione relativa ad eventuali rischi di penalizzazioni stipendiali;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ANP

Trattamento di previdenza complementare

Fermo restando i diritti acquisiti in materia di buonuscita, il Contratto Collettivo potrà disciplinare forme di previdenza integrativa in relazione anche al quadro legislativo in materia

Previdenza integrativa

si tratta ovviamente di concordare tale istituto con le altre aree dirigenziali e, quindi, di fare una proposta a livello Confederale;

Formazione

Va affrontata come fatto professionalmente qualificante in grado di sviluppare e potenziare costantemente le competenze e le capacità di direzione. Deve essere previsto un ammontare specifico di risorse che programmi una preparazione e una formazione adeguata al processo riformatore in atto destinando annualmente alle finalità formative una quota pari all’ 1% della spesa complessiva di comparto, come previsto dal Protocollo sul lavoro pubblico tra OO.SS. e Governo.

 

Crediti formativi

Dovranno essere disciplinati gli effetti dei crediti formativi conseguenti alla valutazione positiva, richiesta in seguito alla frequenza del corso di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale e agli effetti conseguenti alla valutazione dell’a.s. in corso

 

Clausola di salvaguardia

Le parti concordano che, in presenza di innovazioni normative che abbiano ricaduta sull’organizzazione del lavoro, si riaprano i termini della contrattazione per i necessari adeguamenti

 

 

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