No all'applicazione della "Frattini" ai
Dirigenti Scolastici
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 30 maggio 2003
Pubblichiamo
la lettera e il comunicato unitari di Cgil Cisl
Uil Scuola e Snals inviata al Presidente e ai
Capigruppo dei partiti della VII Commissione
Camera dei Deputati; al Presidente e ai Capigruppo
dei partiti della XI Commissione Camera dei
Deputati; Presidente e ai Capigruppo dei partiti
della VII Commissione Senato della Repubblica; al
Presidente e ai Capigruppo dei partiti della XI
Commissione Senato della Repubblica, in merito
all'applicazione della "Frattini" ai
Dirigenti Scolastici.
Roma,
30 maggio 2003
Testo
lettera unitaria
Prot.
n. 17/7 ac-gr
Roma, 30 maggio 2003
Onorevoli
Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori,
con
la presente CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL
richiamano la Loro attenzione sulla C.M. N. 49 del
16 maggio 2003 avente ad oggetto
"Conferimento e mutamento incarichi
dirigenziali per l’a.s. 2003-2004", emanata
dal MIUR Dipartimento per i Servizi nel
territorio- Direz. Generale del Personale della
Scuola e dell’Amministrazione Ufficio V.
Ciò
al fine di segnalare che taluni contenuti della
stessa disapplicano il Contratto dell’Area V ed
estendono la Legge Frattini anche alla Dirigenza
Scolastica.
La
C.M. 49/2003, infatti, recependo tardivamente e
inopinatamente le indicazioni contenute nella
Circolare della Funzione Pubblica 31 luglio 2002
"Modalità applicative della legge sul
riordino della Dirigenza", definisce
l’origine non contrattuale dell’incarico
dirigenziale e la sua natura "provvedimentale",
e in quanto tale, esclusivamente assoggettato alle
regole partecipative di cui all’articolo 7 della
legge 241/90 e non più disciplinato dal
Contratto.
Con
una Circolare, quindi, peraltro priva di adeguati
riferimenti giuridici e supporti argomentatitivi,
si disapplica una parte sostanziale del CCNL
dell’Area V 1 marzo 2002 e si avvia un indebito
processo di delegittimazione dei contenuti del
comma 15 dell’articolo 21 della Legge 59/97 che,
nell’attribuire ai Capi d’Istituto la
qualifica dirigenziale, ne ha chiaramente
individuato i tratti di specificità che
CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL considerano
un valore e una risorsa per il relativo esercizio
professionale.
Cosicché
la Circolare annulla il carattere bilaterale
dell’incarico e affida esclusivamente
all’Amministrazione la prerogativa di definirne
oggetto obiettivi e durata, con l’ulteriore
precisazione che la durata stessa dell’incarico
, come per la Dirigenza Amministrativa, non può
eccedere il termine di cinque anni (teoricamente
può essere inferiore ad un anno e può cambiare
di anno in anno a discrezione del Direttore
generale dell’Ufficio scolastico Regionale).
Ci
preoccupa fortemente, come detto, l’assunzione
da parte del MIUR del principio della totale
estensione, che consideriamo impropria, della
Legge 145/2002 alla Dirigenza Scolastica per gli
effetti che potrebbero derivarne sull’intera
disciplina degli incarichi, non esclusa la
possibilità di preposizione alle istituzioni
scolastiche di Dirigenti di altre amministrazioni
statali ovvero di persone di" comprovata
qualificazione professionale non appartenente ai
ruoli dirigenziali", con l’unico vincolo
delle aliquote all’uopo stabilite
dall’articolo 3 della citata legge 145/2002.
La
C.M. 49/93 ha deliberatamente ignorato, altresì,
l’unanime espressione del Parlamento, affidata
ad uno specifico ordine del giorno, con il quale
ha impegnato il Governo a non applicare alla
Dirigenza Scolastica l’intero articolo 3 della
Legge 145/2002.
Tutto
ciò, peraltro, non potrà non avere riflessi
anche sull’intera questione della valutazione
della Dirigenza Scolastica, dal momento che sul
piano della individuazione degli obiettivi e dei
contenuti dell’incarico, stando alle
precisazioni della Circolare 49/2003, viene meno
l’intervento attivo del Dirigente Scolastico
come espressione delle esigenze del contesto e del
Piano dell’Offerta Formativa, disapplicando il
contenuto essenziale del CCNL 1 marzo 2002.
Poiché
CGIL-CISL-UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL ritengono
discutibile nel metodo e nel contenuto l’operato
del Ministero dell’Istruzione, chiedono alle
SS.LL. un intervento quanto più tempestivo
possibile per ripristinare la corretta attuazione
degli intendimenti unanimemente espressi dal
Parlamento della Repubblica.
Si
chiede, inoltre, ricorrendone la possibilità, di
essere ricevuti in audizione per significare
direttamente le nostre posizioni in merito
all’intera questione.
Certi
di un sollecito riscontro, si inviano cordiali
saluti.
Testo
comunicato unitario
CGIL
CISL UIL Scuola e Snals, in riferimento alla C.M.
N. 49 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto
“Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali
per l’a.s. 2003-2004”, emanata dal MIUR
Dipartimento per i Servizi nel territorio-
Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell’Amministrazione Ufficio V-
esprimono il più netto dissenso circa
taluni contenuti della stessa, ed in particolare
nella parte in cui si assume, di fatto, il
presupposto della totale e meccanica applicabilità
alla Dirigenza Scolastica della Legge 142/2002 (Frattini)
di riforma della Dirigenza statale..
La C.M.
49/2003, recependo tardivamente e inopinatamente
le indicazioni contenute nella Circolare della
Funzione Pubblica 31 luglio 2002 “Modalità
applicative della legge sul riordino della
Dirigenza”, definisce l’origine non
contrattuale dell’incarico dirigenziale e la sua
natura “provvedimentale”, in quanto tale,
esclusivamente assoggettato alle regole
partecipative di cui all’articolo 7 della legge
241/90 e non più disciplinato dal Contratto.
Con una
Circolare, quindi, peraltro priva di adeguati
riferimenti giuridici e supporti argomentatitivi,
si disapplica una parte sostanziale del CCNL
dell’Area V 1 marzo 2002 e si avvia un indebito
proceso di delegittimazione dei contenuti del
comma 15 dell’articolo 21 della Legge 59/97 che,
nell’attribuire ai Capi d’Istituto la
qualifica dirigenziale, ne ha chiaramente
individuato i tratti di specificità che CGIL CISL
UIL Scuola e Snals considerano un valore e una
risorsa per il relativo esercizio professionale.
Cosicché
la Circolare annulla il carattere bilaterale
dell’incarico e affida esclusivamente
all’Amministrazione la prerogativa di definirne
oggetto obiettivi e durata, con l’ulteriore
precisazione che la durata stessa dell’incarico , come per la Dirigenza
Amministrativa, non può eccedere il termine di
cinque anni (teoricamente può essere inferiore ad
un anno e può cambiare di anno in anno a
discrezione del Direttore generale dell’Ufficio
scolastico Regionale.
Ci
preoccupa fortemente, come detto, l’assunzione
da parte del MIUR del principio della totale
estensione, che consideriamo impropria, della
Legge 145/2002 alla Dirigenza Scolastica per gli
effetti che potrebbero derivarne sull’intera
disciplina degli incarichi, non esclusa la
possibilità di preposizione alle istituzioni
scolastiche di Dirigenti di altre amministrazioni
statali ovvero di persone di” comprovata
qualificazione professionale non appartenente ai
ruoli dirigenziali”, con l’unico vincolo delle
aliquote all’uopo stabilite dall’articolo 3
della citata legge 145/2002.
La C.M.
49/93 ha deliberatamente ignorato, altresì,
l’unanime espressione del Parlamento, affidata
ad uno specifico ordine del giorno, con il quale
ha impegnato il Governo a non applicare alla
Dirigenza Scolastica l’intero articolo 3 della
Legge 145/2002.
Tutto ciò,
peraltro, non potrà non avere riflessi anche
sull’intera questione della valutazione della
Dirigenza Scolastica, dal momento che sul piano
della individuazione degli obiettivi e dei
contenuti dell’incarico, stando alle
precisazioni della Circolare 49/2003, viene meno
l’intervento attivo del Dirigente Scolastico
come espressione delle esigenze del contesto e del
Piano dell’Offerta Formativa, disapplicando il
contenuto essenziale del CCNL 1 marzo 2002..
CGIL CISL
UIL Scuola e Snals ritengono disentibile nel
metodo e nel contenuto l’operato del Ministero e
preannunciano ogni iniziativa utile a ripristinare
la correttezza delle relazioni sindacali, le
prerogative del Contratto, l’autonomia del
Dirigente Scolastico, la cui limitazione intacca
l’autonomia stessa
delle istituzioni scolastiche.
Roma
23-5-2003
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