Piattaforma
per la contrattazione integrativa nazionale
dell'area V
della dirigenza scolastica
Fonte: sito web Cgil Scuola in data 24 marzo 2002
Pubblichiamo il testo della
piattaforma per la Contrattazione Integrativa Nazionale dell’Area V della Dirigenza
Scolastica approvato dal Coordinamento Unitario Nazionale CGIL CISL UIL Scuola
dei Dirigenti Scolastici riunito il 20 marzo 2002 a Roma.
CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA
PIATTAFORMA UNITARIA PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA NAZIONALE
PER L’AREA V DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Premessa
La Contrattazione
integrativa nazionale dell’area V della Dirigenza Scolastica deve svolgersi in
tempi rapidi per le ricadute immediate sulla vita professionale dei Dirigenti
Scolastici e la conduzione delle scuole.
Da essa, infatti,
dipende l’attuazione di importanti istituti quali il primo affidamento dell’
incarico, la mobilità territoriale (regionale e interregionale) nonché la
mobilità professionale, la formazione, la retribuzione accessoria.
Da essa ancora
dipende l’avvio della Contrattazione integrativa regionale e l’attuazione di
tutto il sistema delle relazioni sindacali che ha competenza anche sulle
questioni relative alla valutazione, alla formazione, alla sicurezza ecc.
Contenuti
Incarichi e
mobilità
Incarichi
Coincidenza del
primo incarico con la richiesta di conferma o mutamento della dal 1-9-2002.
La contrattazione
dovrà affrontare prioritariamente la questione dell’affidamento degli
incarichi. Nel caso specifico l’affidamento degli incarichi, che a regime non è
sottoposto a contrattazione, va affrontato come affidamento del primo
incarico per tutti i Dirigenti Scolastici: esso va conferito, in prima
applicazione, previa richiesta formale scritta da parte di tutti i Dirigenti scolastici
oggi in servizio di conferma o mutamento dell’incarico attualmente svolto.
L’affidamento del primo incarico deve partire dal 1 settembre 2002 e precederà
il conferimento degli incarichi di Presidenza.
In prima
applicazione e solo per un anno l’obbligo di permanenza per tre anni è sospeso.
Infatti l’affidamento del primo incarico avviene in condizioni di eccezionalità
e riguarda tutti i Dirigenti Scolastici: una condizione di normalità può
partire dal settembre 2003, al momento della preposizione dei vincitori del
concorso.
A regime, gli
incarichi vanno conferiti con precedenza rispetto al conferimento dell’incarico
ai vincitori di concorso.
Ai Dirigenti
Scolastici va fornita per tempo la disponibilità delle sedi o istituzioni
scolastiche.
Essendo l’incarico
un atto bilaterale, deve poter dispiegarsi come atto negoziale circa i
contenuti, gli obiettivi, i programmi: contenuti, dunque, non generici ma
precisati e con obiettivi costruiti e co - decisi anche in progress da chi
conferisce l’incarico e da chi lo riceve. Ciò anche in considerazione del fatto
che le complessità delle singole scuole, l’elevato numero di esse e dei
Dirigenti Scolastici in alcune grandi realtà regionali non consente una
conoscenza approfondita delle situazioni scolastiche e degli stessi Dirigenti
scolastici che ricevono l’incarico.
L’ordine delle
operazioni di incarico: provinciale, regionale, interregionale.
E’ previsto da
specifica clausola del CCNL che la Contrattazione Integrativa nazionale
determini, nella prima come nelle successive contrattazioni, l’ordine e i tempi
delle operazioni: a tal proposito vanno previsti incarichi da assegnare
prioritariamente in sede provinciale e secondariamente in sede
interprovinciale. Ciò non deve costituire ostacolo alla richiesta di
affidamento di incarico da parte dl Dirigente scolastico in altra provincia.
Va regolamentata
inoltre l’assegnazione interregionale degli incarichi. In ordine a questa
tipologia di mobilità vanno previsti annualmente tempi certi di comunicazione
ai Dirigenti Scolastici circa le disponibilità di sedi nelle varie Regioni, per
consentire agli interessati di avanzare domanda.
In sede di
informazione preventiva, ai sensi dell’art. 4 c.1 lettera del CCNL,
l’Amministrazione renderà noti i criteri di affidamento e mutamento
dell’incarico. Vanno definiti in modo trasparente i criteri, in modo
particolare in caso di concorrenza di più richieste per lo stesso incarico, che
possono riguardare: l’esperienza maturata nel settore formativo di
destinazione, la vicinanza della sede al domicilio ecc.
L’affidamento
dell’incarico in seguito a soppressione di posto deve avvenire con priorità
tenendo conto delle richieste dell’interessato.
L’incarico
affidato per particolari esigenze di servizio in sedi lontane dall’abituale dimora
che comportino spostamento del domicilio deve prevedere l’indennità di prima
sistemazione.
L’affidamento
di nuovo incarico in casi eccezionali.
La Contrattazione
Nazionale dovrà individuare anche i casi di particolare urgenza e di esigenze
familiari sulla cui base il Direttore Regionale dovrà affidare in via
eccezionale un nuovo incarico in sede libera richiesta dal Dirigente
Scolastico, anche in costanza di nuovo incarico ottenuto anch’esso su richiesta
dal Dirigente Scolastico stesso.
Il nuovo incarico
in sede vicina al domicilio potrà essere assegnato a partire dal 1 settembre
dell’anno scolastico successivo alla data in cui si verifica il caso di
particolare urgenza e di esigenza familiare.
I casi da prendere
in considerazione riguardano l’insorgenza di malattie che necessitano di cure
in strutture sanitarie esistenti solo nelle vicinanze delle sedi richieste,
l’assistenza ai familiari fino al terzo grado di parentela e di affinità non
assistibili da altri membri della famiglia, la tutela della maternità e
paternità (L. 1204/71 e 53/2000), i casi già previsti per l’assistenza alle
persone disabili (L.104/92) nonché tutti i casi previsti dalle vigenti
disposizioni.
B)Mobilità
professionale
Considerando
superata la tradizionale mobilità territoriale, che si realizza attraverso la
richiesta di nuovo incarico secondo quanto si definirà in merito al precedente
punto A), resta da regolamentare la mobilità professionale.
La mobilità
professionale, vale a dire il passaggio fra i due settori formativi (scuola elementare
e media e scuola secondaria superiore ), si può realizzare in linea di massima
prevedendo la percentuale di passaggio del 20 %.
A tal fine nei
concorsi per Dirigenti Scolastici, nell’ambito del periodo di formazione,
occorre prevedere lo svolgimento di appositi moduli formativi.
Occorre comunque
consentire, in caso di sedi disponibili, l’affidamento dell’incarico a tutti i
Dirigenti Scolastici oggi titolari per settori formativi diversi da quelli di
appartenenza che ne facciano richiesta, con priorità per coloro che hanno
maturato esperienza nel settore formativo richiesto.
Il vincolo del
settore formativo sarà vigente per le nuove leve di reclutamento.
Tempi delle
operazioni.
In ordine ai tempi
di tali operazioni, esse si devono concludere entro il mese di giugno o luglio
per consentire ai Dirigenti Scolastici di raggiungere la sede di nuovo incarico
dal primo settembre dell’anno scolastico successivo.
Congedi per
motivi di famiglia e di studio
Il dirigente
scolastico che rientra dopo l’assenza per motivi di famiglia e di studio (art.
20 del CCNL e art. 4 c. 2 e 4 della L.53/2000) parteciperà con priorità ai
corsi di formazione sulle innovazioni organizzative e legislative nel frattempo
intervenute.
La percentuale dei
Dirigenti Scolastici che potrà fruire dei congedi per la formazione di cui
all’art. 20 c. 3 del CCNL e 5 e 6 della L. 53/2000 deve essere fissata nel
limite massimo del 10 % al livello regionale. Il termine di preavviso deve
essere stabilito in 30 giorni. Il differimento e il diniego da parte del
Direttore Generale Regionale devono essere fondati su esclusive ragioni di
servizio inderogabili e indifferibili e devono essere motivati.
Il congedo per
motivi di famiglia e di studio può essere fruito su istanza dell’interessato.
Criteri generali
per l’assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato.
Retribuzione di
posizione
Acquisito l’esatto
ammontare delle risorse, la Contrattazione Nazionale deve individuare criteri
oggettivi di ripartizione delle stesse a livello regionale (es., numero dei
Dirigenti scolastici, numero alunni, numero classi o una media fra gli stessi).
Occorre definire
la parte fissa della retribuzione di posizione che deve essere in questo
Contratto di ingresso di ragionevole consistenza.
Per quanto attiene
la definizione della parte variabile i criteri possono essere i seguenti:
costituire le posizioni utilizzando i parametri di differenziazione della
passata indennità di direzione con gli opportuni correttivi (prevedere i dati
di complessità dell’Eda, la coesistenza di più indirizzi o di più ordini e
gradi di scuola, il numero degli alunni).
E’ da prevedere
che sulla parte variabile ai criteri nazionali si possano aggiungere criteri di
carattere locale (esempio, numero e distanza delle e fra le sedi, numero dei
Comuni interessati).
A beneficio del
personale utilizzato presso l’Amministrazione centrale o regionale deve essere
previsto una apposita quota di risorse.
Retribuzione di
risultato
La retribuzione di
risultato va ripartita a livello regionale e va attribuita a tutti i Dirigenti
Scolastici che ricevono una valutazione positiva.
Essendo essa
rapportata al 20 % della individuale retribuzione di posizione, occorre
costruire posizioni ragionevolmente differenziate.
A beneficio del
personale utilizzato presso l’Amministrazione centrale o regionale deve essere
prevista una apposita quota di risorse.
La retribuzione di
risultato va attribuita per l’anno in corso in pari misura alla generalità del
personale non essendo possibile effettuare la valutazione.
Determinazione
dei compensi per gli incarichi aggiuntivi che il Dirigente Scolastico è tenuto
ad accettare
Occorre ricondurre
a retribuzione gli incarichi obbligatori oggi svolti di fatto senza compenso (
es., presidenza di esami di licenza media, funzione di commissario governativo)
equiparandoli economicamente ai compensi già percepiti su disposizione
governativa per analoghi incarichi (es., presidenza di esami conclusivi di
stato).
Per quanto
riguarda l’incarico di reggenza esso può essere conferito in caso di assenza
continuativa del titolare superiore a due mesi, raggiunti anche per effetto di
proroga.
Va presa in
considerazione l’ipotesi di incrementare con i fondi contrattuali i compensi
già percepiti secondo le disposizioni di legge.
Implicazioni
delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità dei Dirigenti.
Le istituzioni
scolastiche, come Enti autonomi, hanno subito una riorganizzazione quantitativa
e qualitativa attraverso il dimensionamento ottimale e la nascita degli
istituti comprensivi verticali e orizzontali che implicano un mutamento del
lavoro e della professionalità del Dirigente Scolastico: presenze di più sedi,
di più ordini di scuole, di più settori formativi.
A tal fine è
necessario incrementare la dotazione contrattuale del personale docente e Ata
per consentire l’allargamento del numero delle figure di staff che coadiuvino
il Dirigente Scolastico nella direzione delle istituzioni scolastiche.
Vanno anche
accelerate le procedure di Accordo con le Organizzazioni Sindacali per definire
le cosiddette figure di sistema a sostegno dei processi di autonomia per le
singole scuole o per reti di scuole, così come vanno accelerate le procedure di
valorizzazione delle figure ata oggi sottoposte a forti sollecitazioni
innovative.
Linee generali
per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
Occorre
individuare, proseguendo il lavoro avviato nella Commissione bilaterale già
operante, le tematiche generali (sicurezza, nuova normativa, progettualità
ecc.) da indicare alle Direzioni Generali Regionali come prioritarie nella
realizzazione della formazione dei Dirigenti Scolastici.
E’ necessario
puntare sulla modalità formativa residenziale di livello regionale o
interregionale.
Occorre
indirizzare la preparazione dei Dirigenti Scolastici verso la dimensione
europea preparando confronti e scambi con la Dirigenza Scolastica degli altri
Paesi dell’Unione.