LA QUESTIONE DELLA COLLOCAZIONE DELL'AREA

DELLA DIRIGENZA DELLE SCUOLE

(fonte: ANP dal sito www.anp.it)

Crediamo che su questa materia sia indispensabile fare chiarezza all'interno della categoria, affinché i colleghi abbiano la percezione chiara delle diverse posizioni in campo e del perché si sia giunti all'attuale fase di stallo relativamente al rinnovo dell'accordo quadro sulla collocazione dell'area dei dirigenti delle scuole, premessa necessaria per la definizione del nostro primo contratto nazionale di lavoro.

Se non vivessimo in un paese nel quale l'attività di interpretazione continua e faticosa delle norme giuridiche, spesso contrastanti fra loro (o forse maliziosamente "confezionate" all'origine?), prevale quasi sempre sull'applicazione delle medesime, la questione sarebbe già stata ampiamente e soddisfacentemente risolta.

Poiché così non è, nella confusione che ne deriva trovano ampi spazi le tesi di coloro che, per pregiudizio ideologico o per interessi di bottega finalizzati a conservare le proprie posizioni di potere, hanno l'unico obiettivo di frenare l'innovazione. La vicenda della dirigenza delle scuole è emblematica di tale situazione. Proviamo a ricapitolarne gli aspetti principali, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello della politica sindacale; chiediamo ai colleghi di avere la pazienza di seguirci.

La dirigenza ai capi di istituto venne conferita, come tutti sanno, all'interno della normativa di delega sull'autonomia scolastica (art. 21 della Legge n. 59/97, c.d. "Bassanini 1", comma 16): "….ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale … con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29…."; il riferimento esplicito al D.Lvo. n. 29/93, lascia intendere chiaramente la portata dell'innovazione: la dirigenza delle scuole viene incardinata, senza equivoci né "peccati originali" di atipicità, all'interno della dirigenza pubblica del Paese; la disciplina della dirigenza pubblica, dettata da quel Decreto, prevede che, sotto il profilo contrattuale (art. 45, comma 3), "…i dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. …."; vale a dire, come pacificamente accettato e ampiamente già praticato anche prima dell'approvazione della "Bassanini 1" con i contratti firmati nel '95 per le qualifiche dirigenziali pubbliche già costituite, che nessun dirigente pubblico è contrattualizzato all'interno del proprio comparto bensì in aree separate, alcune delle quali eventualmente accorpate fra loro, e che la contrattazione avviene tra l'ARAN e le organizzazioni rappresentative dei soli dirigenti in questione (art. 47-bis, comma 1). Ciò, d'altra parte, traduce in norme una regola di elementare buon senso: se non fosse così, si avrebbe l'assurdo che il contratto di lavoro dei dirigenti verrebbe stipulato dalle organizzazioni rappresentative dei loro dipendenti, dei quali i dirigenti stessi costituiscono, sul luogo di lavoro, la controparte nelle relazioni sindacali !!

Ecco che però, qualche riga dopo, nello stesso art. 21, al comma 17, compare una formulazione ambigua, frutto di troppe mediazioni: "Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree." Le due norme, comma 16 e 17, sono di non facile lettura sul piano della coerenza interna: l'ultima sembrerebbe assegnare ai dirigenti delle scuole un'area di contrattazione interna al loro stesso comparto, cosa che non si riscontra per nessun'altra area dirigenziale. Per gli amanti delle diatribe interpretative delle norme, basti qui osservare, per dissolvere ogni dubbio circa l'esito dell'apparente contrasto, che a prevalere è il comma 16, il quale contiene un'esplicita delega al Governo a modificare, integrandolo, il D.Lvo n. 29/93, mentre il comma 17 non contiene alcuna delega, non deroga esplicitamente il predetto Decreto Legislativo ed interviene invece in materia contrattuale, che per sua natura non è soggetta a regolazione unilaterale.

A rafforzare l'idea dell'incongruità del comma 17, tanto da suggerirne, secondo noi, una cancellazione dall'ordinamento o quantomeno una sua profonda modificazione, è venuto il Decreto delegato di cui al comma 16, i colleghi lo ricorderanno certamente: nel marzo del '98, il D.Lvo n. 59/98, modificativo del 29/93 come previsto dalla Legge, disciplinava così la qualifica dirigenziale dei capi di istituto (art.1, comma 1): "… Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto …". Ora, tutti sanno che l'amministrazione scolastica periferica ed il comparto scuola sono due cose del tutto diverse; che i contratti di lavoro sono diversi, che sono trattati da soggetti diversi, e che soprattutto i dirigenti di quell'ambito sono contrattualizzati separatamente dal restante personale del loro comparto, come prevede il D.Lvo n. 29/93. Se ci fosse ancora bisogno di avere lumi circa l'indirizzo presso cui collocare la trattativa per il contratto dei dirigenti delle scuole, la risposta sarebbe chiara: insieme agli altri dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica. Questi ultimi sono oggi contrattualizzati in un'unica "macroarea" autonoma (l'area n. 1) che comprende tutti i dirigenti dei ministeri, degli enti pubblici non economici (p.es. INPS e INAIL), delle aziende ed amministrazioni dello Stato, delle istituzioni di ricerca statali e delle università: lo ha stabilito l'"Accordo Quadro" che ha definito quattro aree autonome di contrattazione della dirigenza, stipulato il 24.11.1998 tra le confederazioni sindacali rappresentative dei dirigenti: CGIL, CISL, UIL, ma anche CONFSAL (cui aderisce lo SNALS) e CIDA (cui aderisce l'Anp). Lo stesso Accordo, all'art. 4, stabiliva che le parti firmatarie "… tenuto conto in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000-2001 dell'area della dirigenza scolastica, tre mesi prima dell'avvio della contrattazione, si incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma e correlativamente la collocazione dell'area della dirigenza scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni delle aree dirigenziali." Ciò significa che sarebbe possibile anche una diversa collocazione per l'area dei dirigenti delle scuole (p.es. una quinta area a loro dedicata, invece che il semplice inserimento nella prima, oppure una diversa soluzione ottenibile dallo smembramento della prima area e la costituzione di un'area di dirigenti dell'istruzione, della ricerca e dell'università), ma comunque e sempre caratterizzata dall'autonomia contrattuale rispetto al resto del comparto scuola, per le ragioni dette sopra.

Qual è ora la situazione e quali le posizioni dei principali attori in campo?

Il Governo ha approvato il 25 febbraio 2000 una nota di indirizzo all'ARAN per sollecitare la prevista modifica dell'Accordo Quadro, che riportiamo testualmente: "Il contratto collettivo nazionale quadro del 24 novembre 1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione per la dirigenza dovrà essere modificato in modo da prevedere, per la dirigenza scolastica (Capi di Istituto), la costituzione di una apposita, separata area di contrattazione collettiva, autonoma rispetto al comparto scuola." (il testo è consultabile da chiunque sul sito www.funpub.it/news/n250200b.html ):di fatto, si tratterebbe della costituzione di una quinta area dirigenziale.

Le tre Confederazioni CGIL, CISL e UIL e la CONFSAL, in contraddizione a quanto firmato dalle medesime nel novembre '98, premono affinché le trattative per il contratto della dirigenza delle scuole siano riportate all'interno del comparto (invocando il comma 17 di cui sopra), e addirittura per far partecipare tutte le organizzazioni rappresentative del comparto alla trattativa (si avrebbe così l'assurdo che anche la Gilda, che si presenta ed intende essere il sindacato degli insegnanti, sarebbe ugualmente abilitata a partecipare!): le loro pressioni sul Governo sono state molto forti ed hanno ottenuto il risultato che la nota di indirizzo è stata trasmessa all'ARAN con una lettera di accompagnamento che invita l'ARAN stessa a contrattare l'area della dirigenza scolastica nel Comparto scuola.

Il risultato è l'attuale stallo dovuto alle contraddizioni interne agli orientamenti espressi dalla Funzione Pubblica.
Quali sono le motivazioni e gli interessi che hanno portato a questo?

Sicuramente pesano i condizionamenti ideologici, presenti soprattutto nell'area di alcune confederazioni, tendenti a vedere con sospetto l'affermazione e la realizzazione di una piena dirigenza delle scuole: ciò è dovuto ad una mancata evoluzione culturale del sindacalismo del comparto che, da una parte, ha sempre guardato con sospetto alle posizioni apicali, tramandando una concezione ottocentesca delle relazioni sindacali (contrapposizione fra "lavoratori" e "padroni"); dall'altra ha preferito allargare la sua base di consenso con una politica di protezione di privilegi corporativi scambiata con un mortificante appiattimento salariale, a rimuovere il quale si incontrano ora enormi difficoltà (come ha mostrato la vicenda della valutazione dei docenti, letteralmente scoppiata in mano agli stessi sindacati).

Ma è evidente, ed è la cosa più pericolosa, che si punta, attraverso un contratto elaborato sotto la tutela e la vigilanza delle OO.SS. delle altre figure professionali del comparto, ad un pesante condizionamento politico della figura e delle attribuzioni effettive del dirigente, in vista anche del ruolo di titolare delle relazioni sindacali che questo assumerà nella contrattazione integrativa di istituto.

Segnaliamo infine le curiose giravolte dello SNALS in merito al problema: in una lettera inviata ai capi di istituto dal suo segretario generale Gallotta ha sostenuto che la dirigenza ex D.Lvo 29/93 non conviene ai colleghi, salvo poi smentirsi in una contemporanea lettera inviata al Ministro nella quale si ammette la differenza di circa 22 milioni esistente tra la retribuzione media attuale dei capi di istituto e quella degli altri dirigenti amministrativi; poi, sul problema specifico dell'area, riesce a prendere sullo stesso numero di "Scuola Snals" (n. 38 del 17.2.2000) due diverse e contrastanti posizioni: in un editoriale propone la costituzione di una area specifica di contrattazione per i dirigenti delle scuole da aggiungere a quelle già previste dall'Accordo Quadro (la quinta area); due pagine più avanti ripropone come emendamento ad un disegno di legge collegato alla finanziaria 2000, già bocciato dalla Camera, il discutibile testo del comma 17, riportando quindi tutto all'interno del comparto. In ultimo, si associa ai confederali, sposando definitivamente quest'ultima posizione.

Crediamo di aver fornito abbondante materiale di riflessione ai colleghi, che sapranno senz'altro individuare chi difende i loro reali interessi.

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