. .

Cerca  

CLICCA PER INIZIARE

 

HOME PAGE

NEWS

EDITORIALI

DOCUMENTI

NUGAE

TARSU

POSTA

VALUTAZIONE D.S.

D.S. IN EUROPA

ARCHIVIO

FINALITA' SITO

COMMENTI EVENTI

LINKS

 

 

SCRIVICI

   
   
   
 

 

ottimizzato per I.E 6.0 e Netscape 6 a tutte le risoluzioni

 

.

Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

 

Dirigenti Scolastici e base pensionabile ...

 

Fonte: Cisl Scuola – 3 luglio 2003


Cgil, Cisl e Uil Scuola richiedono all'ARAN - con una nota unitaria - chiarimenti in materia di calcolo della base retributiva ai fini pensionistici concernente i Dirigenti Scolastici

Nella giornata di ieri, 2 luglio, Cgil, Cisl e Uil Scuola hanno inviato all’ARAN (e per conoscenza all’INPDAP, alla Funzione Pubblica, al MEF, al Ministero del Lavoro e al MIUR) una nota unitaria con la quale si richiedono chiarimenti in materia di calcolo della base retributiva ai fini pensionistici concernente i Dirigenti Scolastici, alla luce del CCNL 1° marzo 2002 che - con molta chiarezza - nell'art. 40, comma 3, considera l’Indennità Integrativa Speciale (IIS) parte costitutiva dello stipendio.

Già più di due mesi fa, nell’incontro tra Organizzazioni Sindacali e MIUR avvenuto lo scorso 23 aprile, la CISL SCUOLA aveva sollevato la questione riguardante la mancata inclusione dell'I.I.S tra le voci stipendiali concorrenti alla determinazione della base pensionistica - sulla quale si applica la maggiorazione del 18% - denunciando l'infondatezza e l'arbitrarietà di tale posizione, ufficializzata dall'INPDAP attraverso l’Informativa n. 21 del 14 aprile 2003, con la quale l’Istituto aveva impartito alle proprie sedi periferiche - per le pratiche pensionistiche con decorrenza diversa dal 1° settembre 2003 - il suindicato indirizzo operativo, disponendo quindi un’ingiustificata e illegittima discriminazione nei confronti dei pensionati 2001 e 2002, ai quali invece deve essere integralmente applicato il CCNL 1° marzo 2002.

Ciò "in attesa di ulteriori indicazioni in merito".

Con una nota di pari data (14 aprile 2003) l’INPDAP scriveva all’ARAN esprimendo ”alcune valutazioni riguardo il principio di calcolo della base pensionabile dei dirigenti dell'Area I e dell'Area V da applicare in relazione alla nuova struttura della retribuzione formulata dal CCNL del 5 aprile 2001 e del 1 marzo 2002”; in particolare la questione del conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare con la creazione di un’unica voce stipendiale.

L’ARAN, a sua volta (con nota prot. n. 4482 del 10.6.2003), replicava all’INPDAP sottolineando che le suddette nuove disposizioni contrattuali ”non possono comportare automaticamente l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo per la retribuzione pensionabile”; a conforto di ciò l’Agenzia citava la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, che approvava l'ipotesi di accordo relativo al comparto Ministeri – Personale non dirigente (!?!)

Sottolineiamo (a conferma dell’impegno positivamente preso dall'Amministrazione fin dallo scorso mese di aprile) che anche il MIUR si è attivato sulla vicenda con un’articolata e puntuale riflessione scritta, inviata all’ARAN lunedì 30 giugno, attraverso la quale si confutano le conclusioni evidenziate dall’Agenzia stessa e dall’Istituto previdenziale.

Per concludere, nel merito, l’esame dell’intera questione riportiamo, ”alla lettera” un passo della nota inviata lo scorso lunedì dal MIUR all’ARAN: ”Al riguardo e non senza aver sottolineato come ogni contratto ha una valenza giuridica propria, non può non sottolinearsi come i contratti afferenti alle Aree I e V sono stati sottoscritti in epoca precedente alla sopra menzionata deliberazione del Consiglio dei Ministri che, se applicata anche ai contratti in esame, verrebbe sostanzialmente ad avere per un verso una valenza retroattiva non supportata da alcuna norma e, per altro verso, verrebbe a modificare unilateralmente un accordo legittimamente e liberamente sottoscritto, e ciò in totale contrasto con tutte le norme che regolano i contratti”.

Riguardo poi al metodo adottato dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale: la correttezza delle relazioni sindacali vorrebbe che nel momento in cui si interpreta una clausola contrattuale non si dovrebbe “percorrere” una via unilaterale (in contraddizione, questa volta e per la precisione, con l’articolo 11 del CCNL dell’Area V del 1.3.2002). Ogni altro commento appare superfluo ...

* * * * *


Consulta e "scarica" dall'allegato "file" "zippato":

  • la nota Cgil, Cisl, Uil Scuola del 2 luglio 2003 (indirizzata all'ARAN)
  • la nota MIUR del 30 giugno 2003 (indirizzata all'ARAN)
  • la nota ARAN del 10 giugno 2003 (indirizzata all'INPDAP)

 

CHIUDI