Dirigenti
Scolastici e base pensionabile ...
Fonte:
Cisl Scuola – 3 luglio 2003
Cgil,
Cisl e Uil Scuola richiedono all'ARAN - con una
nota unitaria - chiarimenti in materia di calcolo
della base retributiva ai fini pensionistici
concernente i Dirigenti Scolastici
Nella giornata di ieri, 2 luglio, Cgil, Cisl e Uil
Scuola hanno inviato all’ARAN (e per
conoscenza all’INPDAP, alla Funzione Pubblica,
al MEF, al Ministero del Lavoro e al MIUR) una
nota unitaria con la quale si richiedono
chiarimenti in materia di calcolo della base
retributiva ai fini pensionistici concernente i
Dirigenti Scolastici, alla luce del CCNL 1° marzo 2002 che - con molta chiarezza -
nell'art. 40, comma 3, considera l’Indennità
Integrativa Speciale (IIS) parte costitutiva dello
stipendio.
Già più di due mesi fa, nell’incontro tra Organizzazioni Sindacali e MIUR avvenuto
lo scorso 23 aprile, la CISL SCUOLA aveva
sollevato la questione riguardante la mancata
inclusione dell'I.I.S tra le voci stipendiali
concorrenti alla determinazione della base
pensionistica - sulla quale si applica la
maggiorazione del 18% - denunciando l'infondatezza
e l'arbitrarietà di tale posizione,
ufficializzata dall'INPDAP attraverso l’Informativa n. 21 del 14 aprile 2003, con la quale
l’Istituto aveva impartito alle proprie sedi
periferiche - per le pratiche pensionistiche con
decorrenza diversa dal 1° settembre 2003 - il
suindicato indirizzo operativo, disponendo quindi
un’ingiustificata e illegittima discriminazione
nei confronti dei pensionati 2001 e 2002, ai quali
invece deve essere integralmente applicato il CCNL 1° marzo 2002.
Ciò "in attesa di ulteriori indicazioni
in merito".
Con una nota di pari data (14 aprile 2003) l’INPDAP
scriveva all’ARAN esprimendo ”alcune
valutazioni riguardo il principio di calcolo della
base pensionabile dei dirigenti dell'Area I e
dell'Area V da applicare in relazione alla nuova
struttura della retribuzione formulata dal CCNL
del 5 aprile 2001 e del 1 marzo 2002”; in
particolare la questione del conglobamento dell’IIS
nello stipendio tabellare con la creazione di
un’unica voce stipendiale.
L’ARAN, a sua volta (con nota prot. n. 4482 del
10.6.2003), replicava all’INPDAP sottolineando
che le suddette nuove disposizioni contrattuali ”non
possono comportare automaticamente l'inserimento
dell'indennità integrativa speciale nella base di
calcolo per la retribuzione pensionabile”; a
conforto di ciò l’Agenzia citava la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2003, che approvava l'ipotesi di accordo
relativo al comparto Ministeri – Personale non
dirigente (!?!)
Sottolineiamo (a conferma dell’impegno
positivamente preso dall'Amministrazione fin dallo
scorso mese di aprile) che anche il MIUR si è
attivato sulla vicenda con un’articolata e
puntuale riflessione scritta, inviata all’ARAN
lunedì 30 giugno, attraverso la quale si
confutano le conclusioni evidenziate
dall’Agenzia stessa e dall’Istituto
previdenziale.
Per concludere, nel merito, l’esame
dell’intera questione riportiamo, ”alla
lettera” un passo della nota inviata lo
scorso lunedì dal MIUR all’ARAN: ”Al
riguardo e non senza aver sottolineato come ogni
contratto ha una valenza giuridica propria, non può
non sottolinearsi come i contratti afferenti alle
Aree I e V sono stati sottoscritti in epoca
precedente alla sopra menzionata deliberazione del
Consiglio dei Ministri che, se applicata anche ai
contratti in esame, verrebbe sostanzialmente ad
avere per un verso una valenza retroattiva non
supportata da alcuna norma e, per altro verso,
verrebbe a modificare unilateralmente un accordo
legittimamente e liberamente sottoscritto, e ciò
in totale contrasto con tutte le norme che
regolano i contratti”.
Riguardo poi al metodo adottato dall’Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale: la correttezza delle
relazioni sindacali vorrebbe che nel momento in
cui si interpreta una clausola contrattuale non si
dovrebbe “percorrere” una via unilaterale (in
contraddizione, questa volta e per la precisione,
con l’articolo 11 del CCNL dell’Area V del
1.3.2002). Ogni altro commento appare superfluo
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Consulta e "scarica" dall'allegato
"file" "zippato":
- la nota Cgil, Cisl, Uil Scuola del 2 luglio 2003
(indirizzata all'ARAN)
- la nota MIUR del 30 giugno 2003 (indirizzata
all'ARAN)
- la nota ARAN del 10 giugno 2003 (indirizzata
all'INPDAP)
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