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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

Accoglienza alunni e mensa scolastica
Organizzazione dei servizi di accoglienza degli alunni e di mensa scolastica: un contributo di orientamento

Fonte: sito web Cisl Scuola – 24 luglio 2003

Segnaliamo, a mo’ di utile contributo di orientamento, il protocollo redatto tra Associazione Comuni Bresciani e Associazione Scuole Autonome della provincia di Brescia che contiene indirizzi comuni in materia di organizzazione dei servizi di accoglienza degli alunni e di mensa.


PROTOCOLLO

La CISL SCUOLA, con CGIL e UIL locali, ha già richiesto un tavolo di confronto con la Associazione Comuni Bresciani.

A nostro giudizio, il documento congiunto affronta il problema della organizzazione dei servizi cogliendo con precisione le novità introdotte dal nuovo CCNL circa profilo e funzioni dei collaboratori scolastici, l’articolazione delle competenze rispettive di scuole ed EE.LL. che le nuove disposizioni legislative e contrattuali non hanno modificato, la necessità di intese in sede locale tra le diverse istituzioni per l’offerta di un servizio adeguato nel rispetto delle norme contrattuali e legislative.

La nostra organizzazione, unitariamente con CGIL Scuola, UIL Scuola e SNALS, sta predisponendo una serie di schede di illustrazione e di approfondimento utili per la lettura integrata e la gestione delle nuove disposizioni contrattuali che riguardano il personale ATA.

 

Documento congiunto ACB – ASAB

 

 

Organizzazione dei servizi di accoglienza degli alunni e di mensa scolastica

 

 

Premessa

 

La legge 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria) ha introdotto alcune disposizioni in materia di servizi connessi alla frequenza scolastica che possono ingenerare dubbi interpretativi, incertezze o contrasti nel rapporto tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche;

 

l’art. 35 comma 3 recita: “Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.”;

 

Per contro il comma 2 dispone una riduzione degli organici del 6% dei collaboratori scolastici nel triennio (2% per il prossimo anno per un totale di n. 3200 unità);

 

il Contratto nazionale del comparto Scuola,recentemente sottoscritto,definisce compiti e mansioni dei collaboratori scolastici, con ampliamento rispetto al passato, comprendendo i “…compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche…” (Tabella A allegata al contratto).

 

ACB e ASAB concordano sulla necessità di fornire ai Comuni e alle Scuole un indirizzo condiviso per affrontare la problematica secondo linee comuni e al fine di prevenire possibili contrasti o conflitti in merito all’individuazione di competenze, al fine di garantire il miglior servizio possibile alle rispettive comunità; si propongono inoltre di offrire un tavolo congiunto per affrontare eventuali situazioni oggettivamente più complesse e di difficile soluzione.

 

Servizio di accoglienza degli alunni

 

  • Il regolamento della Scuola, deliberato dal Consiglio di Circolo/Istituto, previa intesa con le Amministrazioni comunali, definisce l’orario delle lezioni e di conseguenza l’orario di apertura della Scuola per l’accoglienza degli alunni, in relazione ai servizi di trasporto scolastico, ma compatibilmente con la disponibilità del personale in organico per far fronte a tutte le necessità della Scuola definite dal Piano dell’Offerta Formativa. (non vi è una puntuale disposizione normativa sulla fascia oraria di accoglienza).

 

  • Nel caso di impossibilità a far fronte alle necessità derivanti dalle esigenze organizzative del servizio di trasporto scolastico, di competenza comunale, Ente Locale e Scuola se ritenuto necessario potranno ricercare le possibili soluzioni mediante intese che dovranno prevedere:

a)stanziamento di risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione comunale per

   compensare le prestazioni aggiuntive del personale ausiliario in servizio nella Scuola,

   oggettivamente preferibile rispetto al ricorso a personale esterno, previa acquisizione della

   disponibilità del personale scolastico;

b)ricorso a personale esterno, con gestione in carico al Comune o alla Scuola, in relazione

   alle intese a livello locale.

 

  • Non rientrano tra le funzioni di accoglienza eventuali servizi educativi di pre o post scuola, di durata maggiore, richiesti dalla Comunità locale per propria scelta o particolari esigenze, che pertanto non sono di competenza dell’Istituzione scolastica, fatto salva la possibilità d

stipulare puntuali convenzioni (vedi Intesa sulle “funzioni miste” del 12/9/2000 tra Ministero P.I.-EE LL-OO SS).

 

 
Servizio di mensa scolastica

 

 

  • Le nuove disposizioni normative non modificano l’articolazione delle competenze tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche.

Già l’intesa sulle “funzioni miste” definiva puntualmente le diverse attribuzioni:

 

compiti del Comune:  ricevimento dei pasti; predisposizione del refettorio;

                                    preparazione dei tavoli; scodellamento e distribuzione; pulizia e

                                    riordino dei tavoli; lavaggio e riordino delle stoviglie; gestione dei

                                    rifiuti.

 

            compiti della Scuola:  comunicazione giornaliera del numero e tipologia dei pasti;

                                                pulizia dei locali adibiti a refettorio; ordinaria vigilanza e

                                                assistenza degli alunni durante il pasto.

 

  • L’assistenza educativa durante la pausa per la mensa è comunque affidata al personale docente, con la collaborazione del personale ausiliario durante il pasto.
  • Le eventuali contrazioni di organico, sia del personale docente che ausiliario, possono determinare una difficoltà oggettiva dell’istituzione scolastica a far fronte all’insieme delle attività contenute nel Piano dell’Offerta Formativa.
  • L’intesa complessiva tra Scuola e Ente Locale, mediante convenzioni o protocolli d’intesa, recepiti nell’ambito del Piano per il Diritto allo studio, definiscono il quadro dei servizi e delle compatibilità.

 

ACB e ASAB prendono atto che le disposizioni normative contenute nella legge finanziaria non rappresentano un automatico trasferimento di funzioni da un Ente all’altro, ma unicamente un ampliamento di compiti che possono essere attribuiti ai collaboratori scolastici, come poi recepiti anche dal nuovo Contratto di lavoro.

ACB e ASAB rimarcano tuttavia la contraddizione tra un ampliamento delle mansioni concomitante con una contrazione delle dotazioni organiche (docenti e ausiliari), in grado di determinare oggettive difficoltà a far fronte all’insieme dei bisogni conseguenti ai Piani dell’Offerta Formativa,  che in questi anni si sono arricchiti in relazione all’autonomia scolastica.

 

In tal senso ACB e ASAB invitano i rispettivi Enti associati ad adottare in sede locale le intese necessarie, secondo l’indirizzo sopra delineato, a far fonte ai bisogni della Scuola che opera a favore della comunità locale.

 

ACB e ASAB si rendono disponibili a fornire ogni utile supporto per affrontare situazioni specifiche di particolare complessità.

 

ACB e ASAB concordano inoltre sull’opportunità di raccogliere ogni utile elemento di conoscenza al fine di rappresentare ai responsabili periferici dell’Amministrazione scolastica, Direzione Regionale e Centro Servizi Amministrativi, e alla generalità degli utenti del servizio scolastico, le difficoltà derivanti dai tagli operati sulle dotazioni organiche del personale scolastico e sulle disponibilità finanziarie degli Enti Locali, laddove abbiano indotto una riduzione dei servizi offerti, un aggravio ai bilanci comunali o un appesantimento dei contributi richiesti alle famiglie per la partecipazione al costo dei servizi nell’ambito della Scuola dell’obbligo.

 

Brescia, 28 maggio 2003

 

 

 

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