DirScol: valutiamo la normativa

Fonte; Cisl-Scuola - 18 ottobre

 Le valutazioni del Coordinatore Nazionale, Mario Guglietti, sulla parte normativa

 Nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 ottobre 2001, dopo una sequenza pressoché ininterrotta di due giorni, è stata sottoscritta la preintesa relativa al CCNL del personale dirigente dell'Area V, per il biennio 2000/2001.

La preintesa è stata sottoscritta da CGIL-CISL-UIL Scuola e dall'ANP/CIDA, registrando così un ampio consenso, pari all'85% dei soggetti rappresentativi.

Come è ormai ampiamente noto, l'accordo si riferisce al periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001, ed entrerà in vigore al momento della "stipula", che avverrà subito dopo la certificazione dei costi da parte della Corte dei Conti. In base alla procedura ed alla tempistica rigorosamente definite dall'art. 47 del D.L.vo 165/2001, prevediamo che ciò possa avvenire nell'arco di un mese, ed avere così il testo in G.U. entro la fine dell'anno.

L'aggiornamento degli stipendi e l'erogazione degli arretrati maturati dal 1° gennaio 2001, avverrà presumibilmente nei primi mesi del 2002.

Contestualmente all'atto della stipula, provvederemo alla relativa "disdetta", per predisporre così le condizioni necessarie all'avvio delle procedure per la prossima stagione contrattuale, che decorrerà dal 1° gennaio 2002.

Il testo dell'Accordo (lo chiameremo così da adesso in poi, anche se in senso tecnico, fino al momento della stipula, si tratta di una "preintesa") si compone di 51 articoli, distribuiti in 4 Titoli:

- Disposizioni generali (artt. 1-36)

- Disposizioni economiche (artt. 37-44)

- Disposizioni per le scuole italiane all'estero (artt. 45-49)

- Disposizioni conclusive (artt. 50 e 51).

Nelle Disposizioni generali, oltre alle norme di rito concernenti decorrenza, durata, tempo e procedure di applicazione, vengono disciplinati le relazioni sindacali e i contenuti del rapporto di lavoro.

Rispetto alle prime, sono state valorizzate tutte le varie forme di partecipazione (informazione - preventiva e successiva- concertazione, consultazione) e si è proceduto a distribuire le materie demandate alla contrattazione integrativa, tra i livelli nazionale e regionale, avendo soprattutto a riferimento l'attuale stato di attuazione della riforma dell'Amministrazione della P.I., e delle competenze effettivamente attribuite all'Ufficio Scolastico Regionale.

Nella disciplina dei vari istituti costitutivi del rapporto di lavoro, è stata compiuta una delicatissima opera di "conciliazione" dei tratti generali distintivi della dirigenza delle amministrazioni pubbliche con le peculiarità e le specificità della dirigenza scolastica, ricercando un equilibrio non sempre agevole tra i nostri obiettivi rivendicativi e i vincoli contenuti nell'Atto di Indirizzo che l'ARAN tendeva a considerare inderogabili.

La dialettica negoziale è stata particolarmente "vivace" in materia di "incarichi dirigenziali" (art. 23: affidamento, art. 24: mutamento di incarichi e mobilità professionale, art. 25: revoca dell'incarico dirigenziale) e di verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti (art. 27).

Nel valutare i risultati raggiunti dall'accordo, con serenità ed equanimità di giudizio, occorrerebbe evitare il raffronto ossessivo con il livello di "garanzie" di cui disponevamo, in gran parte ereditate dalle contrattazioni pre-dirigenziali, che siamo riusciti di fatto a "prorogare" fino al corrente anno scolastico (come nel caso della mobilità), o addirittura a "congelare" (come nel caso della valutazione).

Su queste materie e sulla conseguente disciplina contrattuale, svilupperemo ovviamente, i necessari approfondimenti in tempi più distesi, proprio perché rappresentano i profili di riferimento per il compiuto e legittimo esercizio del nostro rapporto di lavoro, superando quella condizione di "precarietà" normativa che fino ad oggi rendeva solo "nominale" l'acquisito status dirigenziale.