Preside
condannato per non avere concesso un permesso retribuito
Fonte:
sito web CGIL Scuola – 9 ottobre 2001
Siamo venuti a conoscenza di una interessante sentenza di condanna, emessa nel mese di maggio scorso da parte del tribunale di Terni, nei confronti del preside di una scuola per non avere concesso un permesso retribuito ai sensi dell’art. 21 del CCNL/95. Riteniamo utile darne notizia perché sono molte le scuole e i Dirigenti Scolastici che fanno difficoltà alla concessione dei permessi per motivi personali o familiari previsti dal CCNL del comparto scuola. Nella speranza che questa sentenza, che condanna il comportamento di un Dirigente Scolastico, serva ad educare molti altri!! - (***)
Roma, 9 ottobre 2001
Il fatto in sintesi. Una insegnante chiede 3 giorni di permesso ai sensi dell’art. 21 del contratto 95 per poter presentare ad un convegno nazionale i risultati di un suo lavoro nell’ambito di un progetto realizzato dalla Provincia in collaborazione con Provveditorato e ASL. Il Preside lo nega argomentando "… che le motivazioni addotte non rientrano fra quelle previste nell’art. 21 comma 2 del CCNL …". Probabilmente il preside ha confuso l’art. 453 comma 1 del Dlvo 297/94, cioè i famosi 5 giorni per partecipazione a convegni e congressi, la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del D.S. e che quindi non configurano un diritto pieno ed esigibile, con l’art. 21 del CCNL/91 cui l’insegnante ha fatto riferimento nel presentare la richiesta, pur motivandola nel modo detto. L’insegnante non subisce tale diniego, si rivolge al Giudice del lavoro cui chiede, ai sensi dell’art. 700 c.p.c. , di adottare provvedimenti urgenti atti ad impedire un pregiudizio grave, imminente e irreparabile e di assegnare il termine per il giudizio di merito. Il giudice si pronuncia immediatamente dichiarando il diritto della ricorrente ad usufruire dei tre giorni di permesso richiesto e fissa la data della comparizione delle parti per il giudizio di merito. Nel giudizio di merito il preside si avvale dell’avvocatura dello stato per la propria difesa. A conclusione del dibattimento il giudice emette le seguente sentenza (stralci):
Il
Giudice…………… del Tribunale di Terni
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa promossa da ………
contro
l’istituto……… in persona del Preside……… difeso da ……
svolgimento del processo
………
motivi della decisione
Punto decisivo della controversia è
l’interpretazione dell’art. 21 del Contratto di lavoro che testualmente
prevede: "A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali e
familiari debitamente documentati…".
Trattasi in sostanza di un diritto del
lavoratore che copre (per soli tre giorni ad anno) eventi particolari di natura
personale o familiare. A questo diritto speciale di permesso non possono essere
di ostacolo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Ciò in
considerazione del limitato periodo, e pertanto la semplice domanda documentata
comporta la concessione del permesso.
All’interpretazione della norma
contrattuale rileva la voluta genericità ed elasticità della stessa, quanto si
riferisce a motivi "personali" non specificando altro dato o
contenuto.
Orbene è chiaro che l’attività di
relazione a convegni e/o di partecipazione a riunioni, convegni, conferenze
ecc., rientra nella crescita "personale" e professionale del
dipendente. Ciò anche ai sensi dell’art. 2 della Costituzione che prevede lo
svolgimento della personalità nelle formazioni sociali. Con questo è evidente
che la partecipazione a formazioni sociali (e quindi attività concrete) è parte
integrante della personalità dell’uomo nel suo essere sociale.
E’ chiaro, pertanto, che l’attività
documentata della ricorrente per la richiesta dei permessi costituisce
"motivi personali", in quanto attività diretta alla partecipazione in
formazioni sociali (art. 2 della Carta Costituzionale).
Il fatto poi che specifiche norme (art. 453 del testo unico, ndr) prevedano con
altri limiti contenutistici e di durata la partecipazione dei dipendenti a
convegni e/o attività scientifiche non può far escludere dai "motivi
personali" tali attività se limitate a tre giorni.
Deve confermarsi quindi il provvedimento
cautelare ed accogliersi la domanda della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 429 – 431 C.P.C.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come sopra con ricorso
depositato in data ……… , così provvede:
conferma ordinanza ex art. 700 cpc;
concede tre giorni di permesso retribuito alla ricorrente;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in
complessive L. 2.100.000 di cui L. 1.450.000 per onorari
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
(***) (ndr: grassetto a
cura della redazione di “dirigentescolastico.it”)