La contrattazione sui servizi minimi in caso di sciopero (3 luglio
’01).
Fonte: Sito web
Cgil Scuola
L’incontro ha permesso di
approfondire punti ambigui e controversi della bozza di contratto per
l’attuazione delle leggi 146/90 e 83/2000.La contrattazione è ruotata intorno
ai seguenti punti:
·
le prestazioni che il dirigente scolastico deve assicurare in caso di
sua partecipazione ad uno sciopero della categoria
·
i servizi da garantire nel caso di scioperi congiunti
·
chi deve farsi carico di informare le famiglie nel primo caso
·
il problema delle deleghe.
Il punto di caduta della
contrattazione può essere così sintetizzato:
- sulla prima questione,
l’accento va posto sul carattere di essenzialità e urgenza delle prestazioni da
assicurare attivando opportune deleghe. Le prestazioni da garantire non vanno
confuse con operazioni di normale governo della scuola. La situazione in caso
di sciopero, per molti versi, non è dissimile da quelli di assenza per motivi di
salute o di allontanamento per incontri
con le autorità politiche del territorio o per convocazione del Provveditore o
del Ministero: si attivano le normali forme di intervento da parte di
collaboratori o di altri soggetti eventualmente delegati. In caso di sciopero,
è in ogni caso opportuno che le deleghe siano precisate, relativamente alle
prestazioni che rivestono carattere di essenzialità ed urgenza (previste nella
bozza);
- sui servizi da garantire in
caso di sciopero dell’intero comparto a cui il dirigente abbia inteso aderire,
spetta al dirigente scolastico attivarsi nelle forme previste dal punto
precedente;
- l’informazione alle
famiglie, nel caso di sciopero dei dirigenti scolastici, sui servizi più o meno
garantiti, è a carico del Dirigente Regionale; mentre il capo di istituto
potrebbe avere interesse a far conoscere agli operatori scolastici le ragioni
dell'agitazione sindacale (ma è scelta individuale di opportunità
"politica");
- per la questione delle
deleghe, certamente molto delicata, si
è prospettata la soluzione di investire
chi già esercita funzioni vicarie e di collaborazione. Non sensata è parsa la proposta di affidare
deleghe al docente più anziano.
E' stato infine da noi
sollevato il problema dello sciopero congiunto (intercategoriale) che,
nell'incontro precedente, è stato dichiarato da parte di esponenti dell'ARAN
non compatibile con quanto sottoscritto nel Protocollo di Intesa del 31
maggio, sulle linee guida per le procedure
di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi per i servizi
minimi. Una lettura attenta del comma 4 dell'articolo 1 di detta intesa non
autorizza in ogni caso l'interpretazione ridittiva prospettata..
Se il testo che l'ARAN si è impegnato a
presentare risponderà opportunamente alle proposte convenute al tavolo
negoziale, si potrà andare alla firma del contratto la prossima settimana.
Roma, 4 luglio 2001