La contrattazione sui servizi minimi in caso di sciopero (3 luglio ’01).  

Fonte: Sito web Cgil Scuola

L’incontro ha permesso di approfondire punti ambigui e controversi della bozza di contratto per l’attuazione delle leggi 146/90 e 83/2000.La contrattazione è ruotata intorno ai seguenti punti:

·         le prestazioni che il dirigente scolastico deve assicurare in caso di sua partecipazione ad uno sciopero della categoria

·         i servizi da garantire nel caso di scioperi congiunti

·          chi deve farsi carico di informare le famiglie nel primo caso

·         il problema delle deleghe.

 

Il punto di caduta della contrattazione può essere così sintetizzato:

-      sulla prima questione, l’accento va posto sul carattere di essenzialità e urgenza delle prestazioni da assicurare attivando opportune deleghe. Le prestazioni da garantire non vanno confuse con operazioni di normale governo della scuola. La situazione in caso di sciopero, per molti versi, non è dissimile da quelli di assenza per motivi di salute o di  allontanamento per incontri con le autorità politiche del territorio o per convocazione del Provveditore o del Ministero: si attivano le normali forme di intervento da parte di collaboratori o di altri soggetti eventualmente delegati. In caso di sciopero, è in ogni caso opportuno che le deleghe siano precisate, relativamente alle prestazioni che rivestono carattere di essenzialità ed urgenza (previste nella bozza);

-      sui servizi da garantire in caso di sciopero dell’intero comparto a cui il dirigente abbia inteso aderire, spetta al dirigente scolastico attivarsi nelle forme previste dal punto precedente;

-       l’informazione alle famiglie, nel caso di sciopero dei dirigenti scolastici, sui servizi più o meno garantiti, è a carico del Dirigente Regionale; mentre il capo di istituto potrebbe avere interesse a far conoscere agli operatori scolastici le ragioni dell'agitazione sindacale (ma è scelta individuale di opportunità "politica");

-       per la questione delle deleghe, certamente molto delicata,  si è prospettata  la soluzione di investire chi già esercita funzioni vicarie e di collaborazione.  Non sensata è parsa la proposta di affidare deleghe al docente più anziano.

E' stato infine da noi sollevato il problema dello sciopero congiunto (intercategoriale) che, nell'incontro precedente, è stato dichiarato da parte di esponenti dell'ARAN non compatibile con quanto sottoscritto nel Protocollo di Intesa del 31 maggio,  sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi per i servizi minimi. Una lettura attenta del comma 4 dell'articolo 1 di detta intesa non autorizza in ogni caso l'interpretazione ridittiva prospettata..

Se  il testo che l'ARAN si è impegnato a presentare risponderà opportunamente alle proposte convenute al tavolo negoziale, si potrà andare alla firma del contratto la prossima settimana.

Roma, 4 luglio 2001