Il
dirigente scolastico che concilia non ha
responsabilità amministrative
Fonte:
sito web Cgil Scuola - 28 gennaio 2003
Riceviamo
e volentieri pubblichiamo una lettera del
Segretario Regionale e del responsabile Regionale
dei Dirigenti Scolastici della CGIL Scuola del
Friuli in cui si ricorda al Direttore Regionale
che il Dirigente Scolastico che rappresenta
l’Amministrazione in sede conciliativa non è
chiamato a rispondere amministrativamente delle
conseguenze relative alle somme da corrispondere
in esito alla conciliazione. Ciò è previsto
dall’articolo 66, 8° comma del D.L.vo 165/2001,
a meno che il Dirigente Scolastico non si sia
discostato dal contenuto di mandato a conciliare
da parte della Direzione Regionale. La lettera di
precisazione della CGIL Scuola è conseguente ad
una nota della Direzione Regionale in cui si
raccomanda ai Dirigenti Scolastici
“la massima cautela” in sede
conciliativa dal momento che l’eventuale entità
delle somme da corrispondere va comunicata alla
Corte dei Conti “con conseguente messa in mora
del presunto responsabile”.
Da
qui la precisazione opportuna e necessaria,
soprattutto in questa fase in cui il Dirigente
Scolastico viene sovente delegato a rappresentare
l’Amministrazione non solo in sede conciliativa
ma anche in sede di Giudice del Lavoro anche senza
l’assistenza dell’Avvocato dello Stato.
Ecco
il testo della lettera
Al Direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale
per il Friuli Venezia Giulia
Via Sant’Anastasio, 12 – 34134 TRIESTE
Oggetto:
contenzioso Istituzioni scolastiche. Controversie
in materia di lavoro.
Con nota
dell’11 dicembre 2002, prot. n. 11726/C2, la
S.V. ha dettato[1], tra le altre, istruzioni in
materia di controversie di lavoro, precisando
“che all’atto della corresponsione delle somme
richieste in esito alle conciliazioni,
[codest’]ufficio è tenuto a denunciare alla
Corte dei Conti il danno cagionato in relazione ai
fatti per cui è intervenuta la conciliazione, con
conseguente messa in mora del presunto
responsabile” ed invitando alla “massima
cautela in materia” , a consultare, in caso di
dubbi, il CSA territorialmente competente, ed
infine a tenere conto del fatto che la decisione
conciliativa non deve necessariamente comportare
l’assunzione degli oneri dell’assistenza
legale.
L’art. 66, 8°
comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, prevede espressamente che “la conciliazione
della lite da parte di chi rappresenta
l’amministrazione, in adesione alla proposta
formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero
in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non
può dar luogo a responsabilità amministrativa”
(il corsivo è nostro).
Premesso
che per responsabilità amministrativa non può
non intendersi la responsabilità del dipendente,
che cagioni un danno economico alla pubblica
amministrazione, le sue istruzioni si pongono in
evidente contrasto con quanto stabilisce la norma
appena citata, che viceversa esclude la
responsabilità del dipendente, rappresentante
della pubblica amministrazione, il quale aderisca
alla proposta di conciliazione formulata dal
collegio istituito allo scopo.
Possiamo
solo supporre che la S.V. intendesse riferirsi a
quei casi nei quali sia intervenuto apposito
conferimento di mandato, nei confronti del quale
il rappresentante si sia vistosamente discostato
dalle prescrizioni eventualmente ricevute con il
conferimento stesso. Ma la norma sembra idonea a
esonerare da responsabilità anche in questa
circostanza.
Poiché la sua disposizione ha
ingenerato nel personale dirigente ragionevoli
preoccupazioni, ancorché la copertura
assicurativa di cui si dispone in ragione
dell’appartenenza alla varie organizzazioni
sindacali è in grado di offrire sufficienti
garanzie almeno sul piano economico, la invitiamo
o a precisare meglio la portata della sua nota,
risolvendo quella che a noi pare un’insanabile
contraddizione, o a ritirarla.
Il Responsabile dei Dirigenti Scolastici.
Il Segretario Regionale
[1]
“CONCILIAZIONI IN MATERIE DI CONTROVERSIE
DI LAVORO.
Con
l’occasione si rileva che, in materia di
controversie individuali di lavoro, ricorrono
frequenti casi di conciliazione tra i
Dirigenti scolastici ed i lavoratori
interessati, con conseguenti spese a carico
dell’Amministrazione (ivi comprese, di
frequente, le spese per l’onorario
dell’avvocato del ricorrente, etc.).
Si
deve ricordare in proposito che all’atto
della corresponsione delle somme richieste in
esito alle conciliazioni, quest’Ufficio è
tenuto a denunciare alla Corte dei Conti il
danno cagionato in relazione ai fatti per cui
è intervenuta la conciliazione, con
conseguente messa in mora del presunto
responsabile.
Si
raccomanda pertanto alle SS.LL. la massima
cautela in materia, e, in caso di dubbi, di
consultare il CSA territorialmente competente,
tenendo conto del fatto che la decisione
conciliativa non necessariamente deve
comportare l’assunzione degli oneri
dell’assistenza legale che le parti decidono
di utilizzare”.
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