I
Dirigenti e i Servizi da garantire in caso di sciopero
Fonte: sito web Cgil
Si è svolto in data 26 giugno il primo dei due
incontri previsti sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dei
dirigenti scolastici.
Come è risaputo, la normativa di riferimento sul
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è la legge N. 146/90, come
modificata dalla L. 83/00. Altro "paletto" per gli accordi sulle
prestazioni indispensabili in caso di sciopero
è costituito dall'Intesa sulle linee guida per le procedure di
raffreddamento e conciliazione,
sottoscritta il 31 maggio 2001.
Sulla base di questi testi normativi l'ARAN ha
predisposto un articolato che ha presentato alle Organizzazioni Sindacali per
una prima discussione. La contrattazione dovrà necessariamente concludersi
entro il sette luglio, come disposto dalla Commissione di Garanzia per
l'attuazione della legge citata.
Le novità di maggior rilievo contenute nella bozza
ARAN sembrano essere, ad una prima lettura, sostanzialmente due:
- l'invito scritto al dirigente scolastico da parte del dirigente
regionale, in occasione di ciascun sciopero, a rendere comunicazione volontaria
circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione dello
stesso. Sulla base dei dati raccolti, il Direttore Regionale valuta l'entità
della riduzione del servizio e comunica alle famiglie le modalità del
funzionamento o la sospensione del servizio (la procedura è sostanzialmente la
stessa che segue il dirigente scolastico nel caso di sciopero dei docenti e del
personale ATA);
- i dirigenti scolastici non possono scioperare contemporaneamente alle
altre categorie del comparto, sulla base di quanto previsto dal protocollo di
Intesa; la contrattazione dovrà definire l'intervallo minimo congruo tra l'effettuazione di una azione di
sciopero e la proclamazione della successiva. In occasione di scioperi
generali, l'organismo competente a decidere è la Commissione di Garanzia.
La discussione proseguirà il 3 luglio.
Roma, 26 giugno 2001