Dirigenti Scolastici: mobilità professionale

Firmato l’accordo sulla mobilità professionale

Fonte: sito web Cgil Scuola del 26 marzo 2002 

Nella serata di martedì 25 marzo è stato raggiunto e firmato l’accordo sulla mobilità professionale.

Esso costituisce il primo capitolo della Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, resosi necessario al fine di determinare la percentuale di posti da utilizzare per la mobilità professionale  e disciplinare l’ordine e i tempi delle operazioni di affidamento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali.

 Nel testo sottoscritto la materia viene normata per le situazioni a regime e per la fase di transizione.

Per quanto riguarda la norma transitoria, vi si stabilisce

-         che, nei prossimi due anni e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, è possibile, da parte dei dirigenti in servizio, presentare domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza,

-         che il conferimento di tale incarico dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs 165, art. 19  e del CCNL, art. 23 (Quest’ultimo prevede esplicitamente, tra i criteri, l’esperienza professionale del dirigente scolastico interessato al passaggio),

-         che il limite per tale mobilità è fissata al 15% dei posti vacanti annualmente.

Concretamente questa clausola significa che i dirigenti scolastici attualmente in servizio che aspirano a incarichi in settori formativi diversi da quelli di provenienza non sono tenuti a frequentare, ai fini del passaggio, i moduli di formazione specifica previsti per le situazioni a regime.  

Per quanto riguarda gli incarichi, vi si stabilisce che in prima applicazione (cioè per il prossimo anno scolastico) viene confermato l’incarico dirigenziale attualmente ricoperto; ai dirigenti interessati  è consentito altresì chiedere un mutamento di incarico (mobilità su altra sede) e quindi esprimere preferenze per sedi o istituzioni scolastiche vacanti. In questo caso, chi ha ottenuto il mutamento di incarico così come richiesto, non può avanzare ulteriori domande per i successivi tre anni. 

Il testo contrattuale chiarisce inoltre aspetti della funzione dirigenziale svolta a partire dal 1 settembre 2000. A questo proposito, il contratto prevede che, conclusa la contrattazione integrativa nazionale relativa alla retribuzione di posizione e di risultato e definiti i conseguenti provvedimenti applicativi da parte del Dirigente Regionale, dovranno essere riconosciuti, attraverso un atto bilaterale a carattere dichiarativo tra Dirigente scolastico e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

-         lo svolgimento delle funzioni dirigenziali ricoperte a partire dal 1 settembre 2000,

-         la determinazione sia della relativa retribuzione di posizione - con decorrenza dal 1 gennaio del 2001 – sia della relativa retribuzione  di risultato per l’anno scolastico in corso. 

Relativamente alla norma ordinaria, gli aspetti da sottolineare sono i seguenti:

-         la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili  dall’anno scolastico successivo (per pensionamenti o altro) da parte dell’Ufficio Scolastici Regionale vanno garantita prima di procedere al conferimento degli incarichi, allo scopo di consentire, tra l’altro, eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali vacanti;

-         gli incarichi ai dirigenti scolastici utilizzati presso l’Amministrazione Centrale o regionale, presso le Università, gli IRRE e altri Enti o amministrazioni sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici,

-         il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente in una serie di casi opportunamente indicati, tra cui quelli previsti da norme speciali (non sono state richiamate per non incorrere in dimenticanze che potrebbero risultare rischiose),

-         la mobilità interregionale è consentita entro il limite del 15% e avviene sulla base di una richiesta semplicemente motivata (non deve cioè avere necessariamente caratteri di urgenza o essere  legata a ragioni familiari).

 

Rispetto all’ordine e ai tempi delle operazioni, va richiamato che l’incarico viene conferito con priorità nella provincia di residenza e successivamente nelle altre province della regione e che, in ogni caso, le operazioni debbano concludersi entro il 15 luglio, per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo.

La contrattazione riprenderà sugli altri temi per l’intera giornata dell’Otto di aprile.