Concorso
riservato: ammessi con riserva e incarichi di
presidenza
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 24 giugno 2003
A seguito di una richiesta di incontro inviata dalla
CGIL Scuola, insieme con CISL UIL e Snals, il 10
giugno e pubblicata sul nostro sito, in cui si
chiedeva di discutere nel merito delle questioni
riguardanti la compilazione delle graduatorie del
concorso riservato e la compilazione delle
graduatorie degli incarichi di Presidenza anche in
ragione dell’ammissione di partecipanti al
concorso in via cautelare, il Miur ci ha
illustrato una Circolare di chiarimento di cui
pubblichiamo di seguito il testo.
Nella Circolare sono forniti i chiarimenti da noi
richiesti, nel rispetto delle norme concorsuali e
delle sentenze giudiziarie, e che riteniamo utili
ad orientare il comportamento delle Direzioni
Regionali e delle Commissioni concorsuali:
- sono
ammessi al periodo di formazione tutti i
partecipanti triennalisti collocati in posizione
utile rispetto al numero dei posti messi a
concorso maggiorati del 10%;
- sono ammessi al periodo di formazione i
partecipanti in via cautelare (in aggiunta ai
partecipanti a pieno titolo) sempre che abbiano
conseguito un punteggio tale da essere collocati
nell’ambito del numero di posti maggiorati del
10%;
- in tal caso sarà dato preavviso ai partecipanti
a pieno titolo, che risultino graduati in
posizione successiva agli ammessi in via
cautelare, che la loro posizione giuridica
potrebbe subire modifiche per effetto della
sentenza definitiva del Giudice;
- gli ammessi al periodo di formazione hanno
diritto alla precedenza nell’affidamento degli
incarichi di Presidenza rispetto alle normali
graduatorie;
- i partecipanti in via cautelare ammessi al
periodo di formazione non beneficeranno della
precedenza negli incarichi di Presidenza prima
della sentenza di merito;
- i candidati ammessi al periodo di formazione in
una Regione diversa da quella di provenienza che
facciano domanda nella propria Regione perdono il
diritto di precedenza nell’affidamento
dell’incarico.
Di seguito la Nota del MIUR
Prot. n. 886 - Roma, 24 giugno 2003
Ai Direttori generali
degli Uffici scolastici regionali
Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI
Oggetto:
Corso-concorso
a n. 1.500 posti di dirigente scolastico riservato
ai presidi incaricati triennalisti - Graduatorie
per l’ammissione ai corsi di formazione -
Chiarimenti.
Pervengono da parte di alcuni Uffici scolastici
regionali richieste di chiarimenti in ordine a
varie problematiche venutesi a determinare a
seguito di ordinanze cautelari, emesse dai
competenti organi giurisdizionali, con le quali è
stata disposta l’ammissione con riserva alle
prove concorsuali di candidati destinatari di
provvedimenti di esclusione dal concorso medesimo.
Le questioni prospettate riguardano
sostanzialmente le seguenti fattispecie:
- numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, in
presenza di aspiranti ammessi con riserva e
collocati in posizione utile nelle relative
graduatorie di merito (art. 10, comma 8 del
bando di concorso);
- posti disponibili per il conferimento degli incarichi di presidenza
per i candidati inclusi nelle graduatorie
degli ammessi al corso di formazione.
In relazione al primo punto si fa presente quanto
segue.
Com’è noto il numero dei candidati partecipanti
alla procedura concorsuale da ammettere alle
attività formative non può eccedere il limite
numerico dei posti messi a concorso maggiorato del
10%.
Tuttavia, in presenza di candidati ammessi con
riserva che si collocano in posizione utile nelle
relative graduatorie, detto limite potrà essere
superato ammettendo in ogni caso alle attività
formative, nel rispetto delle graduatorie, un
numero di candidati partecipanti a pieno titolo
che corrisponda al numero dei posti messi a
concorso maggiorato del 10%.
Ai fini della partecipazione ai corsi di formazione,
il contingente dei partecipanti è, pertanto,
maggiorato di tante unità, quanti sono gli
ammessi con riserva collocati in posizione utile
nelle relative graduatorie.
Nel caso si verifichi tale circostanza, sarà cura
delle SS.LL. comunicare formalmente ai candidati
ammessi a pieno titolo, che risultino graduati in
posizione successiva a quella degli ammessi con
riserva, che la loro posizione giuridica potrebbe
subire modifiche per effetto delle decisioni di
merito del contenzioso di cui trattasi.
Relativamente al secondo punto si osserva che
l’art. 22, comma 11 della legge n. 448/2002,
allorquando stabilisce che “le graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione sono
utilizzate con priorità rispetto alle apposite
graduatorie provinciali di cui all’art. 477 del
D.lgs. n. 297/1994”, fa riferimento ad entrambe
le graduatorie dei concorsi regolate dal medesimo
articolo, ovvero alla graduatoria del concorso per
gli incaricati c. d. triennalisti ed a quella del
concorso ordinario.
Difatti, la disposizione di cui all’ultimo
periodo dello stesso comma 11, prevede che “il
cinquanta per cento dei posti disponibili è
riservato a coloro che beneficiano della riserva
dei posti di cui all’art. 29, comma 3, del
citato d.lgs. n. 165/2001”; tuttavia, tale
riserva non può operare, atteso che le
graduatorie del concorso ordinario di cui
all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e
all’art. 22, comma 8, della legge n. 448/2001
non sono disponibili, in quanto la relativa
procedura non è stata avviata. Conseguentemente,
l’utilizzo prioritario della graduatoria degli
ammessi al corso di formazione avviene
sull’intera disponibilità dei posti.
Si coglie l’occasione, inoltre, per precisare
che i candidati inclusi nelle graduatorie degli
ammessi al corso di formazione di una regione
diversa da quella della provincia di appartenenza
hanno diritto a beneficiare della priorità di cui
all’art. 22, comma 11, dell’appena menzionata
legge n. 448/2001, soltanto per i posti della
regione ove sono inclusi in graduatoria.
Infine, si reputa opportuno sottolineare che, come
afferma la giurisprudenza, l’ammissione con
riserva al concorso non comporta la nomina sui
posti messi a concorso in caso di utile
collocazione del candidato nelle graduatorie, in
quanto in tale ipotesi la nomina potrà essere
conseguita, solo per effetto della sentenza
dichiarativa dell’illegittimità
dell’esclusione. Conseguentemente, ad avviso di
questa Direzione, i candidati ammessi con riserva
non hanno titolo a beneficiare della priorità di
cui all’art. 22, comma 11 dell’appena
menzionata legge 448, per il conferimento degli
incarichi di presidenza prima della sentenza di
merito.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro
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