Salario
di risultato, arretrati, assicurazione,
pensioni
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 24 giugno 2003
Il giorno 24 6 2003 si è tenuto il previsto
confronto, in parte di trattativa (retribuzione di
posizione), in parte di informativa
(inquadramenti, assicurazione ecc), già
calendarizzato nell’incontro del 16 giugno 2003.
Dal confronto è emerso quanto segue.
Retribuzione di risultato
A seguito della conclusione del confronto del 16
giugno 2003 sulle modalità valutative dei
Dirigenti Scolastici, che CGIL CISL UIL Scuola e
Snals non hanno accettato nei loro aspetti
classificatori e diversificanti perché
inopportuni in una fase sperimentale come
l’attuale, si è affrontata la questione
relativa alla individuazione dei criteri per
l’assegnazione della retribuzione di risultato.
La CGIL Scuola, insieme con CISL UIL Scuola e
Snals, in coerenza con le posizioni finora
sostenute circa un esito valutativo binario
(positivo/negativo) e non classificatorio, ha
avanzato la proposta di una retribuzione di
risultato in misura eguale per i Dirigenti
Scolastici che abbiano conseguito una valutazione
positiva (al di là della classificazione) sia per
l’anno scolastico 2002-2003 sia per l’anno
scolastico 2003-2004.
Ciò in considerazione del fatto che il carattere
sperimentale della valutazione e la sua finalità
di “test del metodo” più che di valutazione
del soggetto, l’esiguità delle risorse,
l’insufficienza delle stesse per assicurare la
quota del 20% della retribuzione di posizione
prevista dal CCNL, consigliano di individuare un
criterio che comunque assicuri a tutti i DS
valutati positivamente una retribuzione che faccia
i conti con la scarsità dei fondi a disposizione.
L’Amministrazione ha fatto riferimento alle
clausole contrattuali che ancorano alla
retribuzione di posizione quella di risultato.
Abbiamo fatto notare che il Contratto in vigore,
dalla piccola vigenza (1 9 2000-31 12 2001),
scaduto dunque il 31 12 2001, firmato il 1 3 2002,
a più di un anno di distanza non viene applicato
in tutte le sue parti e se ne aspettano ancora i
benefici: esso è già superato dai fatti e la
sperimentazione della valutazione con tutte le sue
conseguenze consiglia prudenza e saggezza nelle
ricadute non solo professionali ma anche
salariali.
Si è convenuto di continuare il confronto il 2
luglio 2003 al MIUR.
Inquadramenti e arretrati
Dopo le ripetute denunce da parte della CGIL
Scuola e degli altri Sindacati sulle inefficienze
dell’Amministrazione periferica che, nonostante
la relativa circolare del MIUR abbia fugato ogni
dubbio sul comportamento da tenere in merito per
velocizzare le procedure, continua a non portare a
termine il lavoro per la liquidazione degli
arretrati, l’Amministrazione ha presentato un
quadro non certo confortante: solo tre Direzioni
regionali hanno concluso tutto il lavoro di
competenza, altre tre sono assolutamente lontane
da un positivo risultato, la maggioranza ha
lavorato solo in parte.
Il MIUR ha ripreso un formale impegno di
rivolgersi al Ministero dell’Economia affinché
gli ostacoli che verrebbero dalle DPT (restie a
pagare senza il visto di legalità delle
Ragionerie) siano superati, ha inoltre preso
formale impegno a spingere l’Ufficio Affari
Economici del MIUR a chiarire alle Direzioni
Generali la necessità del ricalcolo corretto
della ria non completata in molte regioni.
Assicurazione e tutele legali (articolo 36
del CCNL)
A seguito di richiesta di chiarimenti e
informazione da parte della CGIL Scuola sulla
questione dell’Assicurazione e delle tutele
legali previste dal Contratto, abbiamo appreso che
sono nate ulteriori questioni interpretative sulla
copertura degli atti in colpa grave o in danno
dell’Amministrazione.
La CGIL Scuola ha denunciato la gravità del
fatto, che dopo mesi si continui cioè a non
sciogliere una questione che non può essere
lasciata in sospeso, almeno per due ragioni: la
prima è che tale istituto contrattuale è di
vitale importanza per i Dirigenti Scolastici, la
seconda perché tali risorse contrattuali
rimangono inutilizzate e comunque devono essere
restituite, poiché non impiegate, ai fondi
regionali e agli stessi Dirigenti Scolastici.
Del resto non vi è nessun interesse, secondo la
CGIL Scuola, per una Assicurazione che per un
costo di 250 euro circa non copre i danni arrecati
all’Amministrazione e la colpa grave.
Pensioni
Su tale argomento il Dott. Corvasce, per
l’Amministrazione, ha assicurato che sono state
date le disposizioni esatte all’EDS nella
confezione e correzione dei programmi per il
calcolo pensionistico: operazione comunque che può
essere fatta solo in seguito alla ricostruzione e
all’inquadramento individuale che sta
incontrando tutti i problemi che sono stati
evocati in precedenza e che riguardano tutti i
Dirigenti Scolastici.
E’ stata illustrata, nel corso della
discussione, una Nota dell’Aran del 10 6 2003 in
cui l’Agenzia negoziale, rispondendo ad una
richiesta di chiarimento dell’Inpdap, precisa
che l’indennità integrativa speciale (i.i.s.),
pur dichiarata conglobata dai Contratti
dell’Area Dirigenziale I del 5 4 2001 e
dell’Area Dirigenziale Scolastica V del 1 3
2002, non è da inserire nella base di calcolo per
la retribuzione pensionabile e l’incremento del
18 % della Legge 177/76 non è applicabile alla
i.i.s pur inglobata nello stipendio.
Ciò perché il Consiglio dei Ministri non ha
riconosciuto la pensionabilità dell’i.i.s. nel
Contratto dei Ministeri.
Il Dott. Zucaro, per quanto riguarda
l’Amministrazione, ha escluso che ciò possa
valere per i Contratti da tempo stipulati come
quelli dell’Area I e dell’Area V, considerando
che occorrerebbe richiedere ai Dirigenti andati in
pensione la restituzione delle somme percepite.
La CGIL Scuola e tutti gli altri Sindacati,
esplicitando la loro posizione che rigetta la
valutazione restrittiva e penalizzante dell’Aran,
chiederanno quanto prima un incontro all’Agenzia
negoziale che non può unilateralmente
interpretare un Contratto regolarmente stipulato
dopo i controlli di merito e a distanza di anni.
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