I Dirigenti della Cgil Scuola

su nomina collaboratori e relazioni sindacali

Fonte: Sito web CGIL Scuola

La firma del Contratto del personale della scuola per il secondo biennio economico costituisce un fatto estremamente positivo: per i riconoscimenti retributivi in paga base, per le risorse nuove sul fondo dell’istituzione scolastica, per lo sblocco delle funzioni aggiuntive del personale ATA e per altri istituti importanti a beneficio delle varie figure professionali della scuola.

Due questioni, tuttavia, in modo particolare attraggono l’attenzione dei Dirigenti scolastici: da un lato la nomina dei collaboratori e dall’altro le relazioni sindacali di scuola.

La limitazione della facoltà del Dirigente Scolastico di nominare i propri collaboratori ad un numero di due unità di personale docente ed educativo non va nella giusta direzione. Non solo e non tanto sotto il profilo giuridico, laddove si può individuare un contrasto con la legge istitutiva della Dirigenza Scolastica che ha dato libera facoltà al Dirigente di nominare collaboratori su base fiduciaria.

Tale limitazione, piuttosto, non appare funzionale allo sviluppo del processo dell’autonomia e riduce la libera capacità organizzativa delle scuole. La configurazione delle unità scolastica è diventata articolata e complessa, dall’alto numero di plessi da coordinare al gran numero di laboratori da condurre alla ricca e diversificata progettazione da organizzare. La determinazione di uno specifico tetto di spesa (ad esempio in percentuale sul fondo dell’Istituzione scolastica) da destinare ai collaboratori avrebbe consentito una maggiore flessibilità organizzativa e sarebbe stata più aderente alle necessità delle singole scuole. Fissato il numero dei collaboratori da parte del Dirigente, la trattativa di scuola sarebbe intervenuta sul terreno, questo sì, proprio della relazione sindacale circa la misura dei compensi da stabilire.

Rivedere la formulazione di questo passaggio contrattuale superando la limitazione delle due unità è cosa che occorre perseguire con la prima scadenza negoziale di comparto.

Le nuove materie ricondotte alla trattativa di scuola (misure di alcuni compensi, criteri generali per l’impiego delle risorse) sono senz’altro da apprezzare come legittimi contenuti di negoziato sindacale.

Lascia qualche perplessità l’utilizzo del termine "verifica" circa l’utilizzo delle risorse in sede di informazione successiva. Esso va ricondotto correttamente nell’ambito dell’informazione, intesa come comunicazione orale o documentale, che il Dirigente è obbligato a dare su alcuni contenuti individuati dal Contratto.

E’ invece fatto totalmente condivisibile la restituzione alla parte pubblica della facoltà di convocare gli incontri senza necessariamente dover concordare con la controparte la data e l’ora. La partecipazione dei quattro Sindacati provinciali firmatari del Contratto alla trattativa avrebbe reso problematico l’atto del "concordare" e avrebbe compromesso gravemente l’autonomia delle RSU. E’ bene sottolineare l’importanza di trovare comunque delle forme di accordo con le RSU, circa le date del confronto, al fine di favorire la funzionalità delle relazioni sindacali.

La nuova formulazione contrattuale è un passo importante in direzione di corrette relazioni sindacali: esse non possono che giungere, a livello di scuola, ad un auspicabile regime in cui la RSU si appropria completamente delle sue facoltà di firma e di sottoscrizione dei Contratti, mentre le Organizzazioni Provinciali utilizzano la loro contitolarità di trattativa come forma di garanzia circa il rispetto del Contratto Nazionale.

Sotto questo profilo è apprezzabile e matura la posizione della CGIL Scuola che informa il suo comportamento ad un rigoroso rispetto delle facoltà delle RSU, astenendosi dall’intervenire alle trattative di scuola se non espressamente chiamata e impegnandosi a non firmare contratti di scuola in contrasto con la volontà della RSU.

ESECUTIVO NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA CGIL SCUOLA

Roma, 24 febbraio 2001

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