Retribuzione
di risultato e inquadramenti retributivi
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 2 luglio 2003
Il giorno 2 luglio 2003 si è tenuto il previsto
incontro di trattativa sull’individuazione dei
criteri per l’assegnazione della retribuzione di
risultato ai Dirigenti Scolastici relativamente
agli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004.
La proposta presentata dall’Amministrazione, in
apertura del confronto, manteneva delle ambiguità
circa il concetto stesso di valutazione positiva e
la conseguente attribuzione della retribuzione di
risultato. Il rischio era quello di considerare
valutazione non positiva anche quella che si fosse
qualificata, secondo il sistema voluto
dall’Amministrazione e non accettato da CGIL
CISL UIL Scuola e Snals, come “da migliorare”.
Altra questione all’attenzione del confronto è
stata la misura del compenso, che, rapportata al
20% della individuale retribuzione di posizione,
in assenza di risorse sufficienti necessariamente
deve subire dei rimaneggiamenti.
La CGIL Scuola ha sostenuto i seguenti punti.
- va con estrema chiarezza specificato che
l’assegnazione della retribuzione di risultato,
sia per il 2002-2003 sia per il 2003-2004,
riguarderà tutti i Dirigenti Scolastici salvo
valutazione negativa (da intendersi come
valutazione per la quale si applicano le norme di
salvaguardia previste dai commi 7, 8 e 9
dell’articolo 27 del Contratto Nazionale 1 3
2002);
- va presa in attenta considerazione la questione
della insufficienza delle risorse in relazione al
rispetto della clausola contrattuale che vuole la
retribuzione di risultato rapportata al 20% della
retribuzione di posizione, essendo le risorse
attribuite al risultato non più del 15% del
salario accessorio;
- va specificato che la misura dei compensi viene
stabilita in sede di contrattazione integrativa
regionale, prevedendo, una volta acquisita una più
che probabile insufficienza delle risorse, una
attribuzione in misura eguale per ciascun
Dirigente Scolastico della retribuzione di
risultato. Tale previsione, peraltro, era stata
proposta in sede di CCNI che raccomandava
all’articolo 4 comma 4 di ricondurre
l’erogazione della retribuzione di risultato nei
limiti delle disponibilità finanziarie;
- una retribuzione in misura eguale a ciascun
Dirigente Scolastico è anche più coerente col
carattere sperimentale della valutazione nel
2003-2004 e si giustifica con la mancanza di
risorse consistenti per realizzare una accettabile
differenziazione retributiva nel risultato.
Alla conclusione del confronto l’Amministrazione
ha convenuto con la necessità di qualificare con
precisione la valutazione negativa, che
necessariamente si deve intendere come quella che
scaturisce dall’applicazione delle clausole
contrattuali, in conseguenza della quale non sarà
erogata nessuna retribuzione di risultato, mentre
l’assegnazione della retribuzione di risultato
in misura eguale ai Dirigenti Scolastici con
valutazione positiva non viene ritenuta
rispondente al principio della differenziazione
rapportata alla retribuzione di posizione.
La CGIL Scuola ha chiesto all’Amministrazione di
formalizzare con precisione la proposta in modo
tale che se ne possano valutare con chiarezza le
ricadute professionali e retributive, inviando il
testo per tempo alle Organizzazioni Sindacali.
L’Amministrazione, d’accordo con tutte le
altre delegazioni sindacali, ha accolto la
proposta della CGIL Scuola e, pertanto, la seduta
è stata aggiornata al 18 luglio 2003 alle ore
10.30.
Inquadramenti retributivi
In coda al confronto sulla valutazione sono state
affrontate per l’ennesima volta le questioni
relative agli arretrati e all’inquadramento
sulla base dei nuovo Contratto.
A tale proposito l’Amministrazione ha comunicato
quanto segue:
a) il MIUR ha sollecitato il Tesoro a dare
direttive che consentano alle DPT di accettare di
liquidare gli arretrati sulla base degli
inquadramenti anche se questi sono provvisori;
b) l’Amministrazione solleciterà le Direzioni
regionali con specifica lettera a dare seguito
alle precedenti note in cui chiedeva di dare conto
di tutti i provvedimenti messi in atto per
liquidare i compensi contrattuali;
c) l’Amministrazione ha inoltre sollecitato le
Direzioni regionali a calcolare con esattezza le
Retribuzioni individuali di anzianità dei cessati
dal servizio nel 2001 onde avere certezza di
risorse rispetto a quelle che provvisoriamente
erano state quantificate in via indicativa dalla
Direzione Nazionale.
Comunque il sistema centrale del MIUR sarà in grado
fra breve di monitorare direttamente gli
inquadramenti e di controllare le singole
situazioni regionali.
Su sollecitazione della CGIL Scuola è stato
chiarito che i corsi di formazione per il concorso
riservato di fatto inizieranno a settembre:
tuttavia ciò non esclude che le prime sedute
formative non si possano tenere in alcune regioni
almeno per quanto riguarda la preparazione
linguistica ed informatica.
|