Permanenza
in servizio oltre il compimento dell’anzianità massima di servizio.
Fonte: sito web Cgil Scuola del 19 marzo 2002
L’Amministrazione
è intervenuta attraverso una sua nota del 19 marzo su un problema posto
dall’ultimo CCNL dei Dirigenti scolastici. Riguarda la domanda di permanenza in
servizio - da parte degli interessati - oltre i tempi previsti (il
raggiungimento del 65° anno di età, indipendentemente dagli anni di servizio, o
del 40° anno di servizio, anche oltre il 65° anno di età); domanda che, secondo
il CCNL recentemente stipulato - art. 29 - va presentato almeno tre mesi prima
del compimento dell’anzianità massima di servizio.
Il problema nasce
dal fatto che gli interessati non potevano presentare domanda secondo la
normativa di riferimento per il comparto scuola (Testo Unico per il contratto
della scuola, art. 509), né potevano presentare tale domanda nei termini e nei
tempi previsti dal primo CCNL dei Dirigenti scolastici, essendo questo stato
stipulato solo il 1 marzo u.s.. Pertanto, in fase di prima applicazione del
contratto, gli interessati potranno presentare domanda nel trimestre successivo
all’entrata in vigore del CCNL.
In ogni caso,
l’Amministrazione si preoccuperà di informare quanti hanno maturato l’anzianità
massima prevista su questa possibilità. La domanda dovrà comunque essere
presentata non oltre il 30 maggio.
Trattandosi di
materia contrattuale, la nota ministeriale – riportata in allegato – è stata
concordata con le OOSS firmatarie del Contratto nell’incontro del 19.3.02
Roma, 19 marzo
2002
Prot. n. 912
Roma, 19 marzo
2002
Oggetto: C.C.N.L.
per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica relativo al periodo
1.9.2000 - 31.12.2001.
In data 1.3.2002 è
stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
dell'area V della Dirigenza Scolastica per il periodo 1.9.2000 -31.12.2001.
In particolare,
l'art. 29 del C.C.N.L. prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro
avvenga automaticamente oltre che al compimento del 65° anno di età anche al
compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento, salvo che
l'interessato, in quest'ultima ipotesi, presenti, almeno tre mesi prima,
domanda di permanenza in servizio oltre il predetto compimento.
Al riguardo, non
si può non tener conto che gli interessati non hanno potuto avanzare domanda di
permanenza in servizio prima dell'entrata in vigore del C.C.N.L. ed entro i
termini previsti dal D.P.R. 28.4.1998, n. 351. Pertanto, d'intesa con le OO.SS.
firmatarie si è convenuto che, in fase di prima applicazione del contratto, sia
consentito agli interessati di poter presentare domanda di mantenimento in
servizio nel trimestre successivo all'entrata in vigore del C.C.N.L..
A tal fine le
SS.LL. avranno cura di portare a conoscenza degli interessati che hanno maturato
il 40° anno di servizio utile al pensionamento, che possono presentare istanza
di permanenza in servizio entro e non oltre il 30.5.2002.
IL DIRETTORE GENERALE (Antonio Zucaro)