Salario
accessorio per i dirigenti scolastici e presidi
incaricati
Fonte: sito web
Cgil Scuola - 18 dicembre 2002
Con
Nota Prot. N. 2615 del 13 dicembre 2002, la
Direzione Generale del personale del Miur invia ai
Direttori Generali una precisazione in merito alla
corresponsione delle specifiche indennità legate
alle aree a rischio ai Presidi Incaricati e, nello
stesso tempo, invita le Direzioni regionali a
fornire alle ex DPT (oggi Direzioni Provinciali
Servizi Vari) le necessarie informazioni per
permettere alle stesse la corresponsione del
trattamento economico accessorio a tutti i
Dirigenti Scolastici.
Poiché,
come è noto, tutte le risorse in precedenza
previste per il salario accessorio dei Direttori e
Presidi nel Contratto della scuola sono confluite
nei fondi regionali dell’Area V della Dirigenza
Scolastica, anche i fondi corrispondenti alle
retribuzioni specifiche delle aree a rischio hanno
seguito la stessa sorte. Esse contribuiscono a
determinare il budget regionale per la
retribuzione di posizione e di risultato dei
Dirigenti scolastici. La complessità legata alle
aree a rischio ha contribuito, insieme ad altri
parametri, a
determinare l’inserimento della scuola in una
fascia piuttosto che in un’altra.
La
Nota suddetta invita i Direttori Regionali a
provvedere, attingendo ai fondi regionali
dell’accessorio dei Dirigenti Scolastici per gli
anni corrispondenti, a liquidare ai Presidi
Incaricati il compenso legato alla gestione delle
scuole collocate in aree a rischio.
Contemporaneamente
il Miur coglie l’occasione per sollecitare le
Direzioni Regionali a fornire alle ex DPT tutte le
informazioni utili alla corresponsione delle
retribuzioni di risultato operando i necessari
conguagli con quanto percepito come (vecchia)
indennità di direzione.
Ecco
il testo della Nota
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione
Uff. V
Prot. n.2615
Roma,
13 dicembre 2002
Oggetto:contratto
integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale
dell'area V della dirigenza scolastica
sottoscritto il 23 settembre 2002. Scuole a
rischio.
Come
è noto l'articolo 42 del C.C.N.L. dell'area V
della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo
2002, prevede la costituzione, per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato, di fondi regionali con l'insieme delle
risorse già dedicate alla corresponsione del
trattamento economico accessorio di tutto il
personale dirigente scolastico.
Nelle tabelle allegate al C.I.N. in oggetto sono
indicate le varie risorse utilizzate per la
costituzione di detti fondi.
Ciò premesso, atteso che pervengono richieste di
chiarimento in ordine all'utilizzo delle risorse
riportate nelle suddette tabelle e, in
particolare, di quelle ricomprese nella colonna
relativa a "numero delle scuole a
rischio", si ritiene di dover precisare
quanto segue.
Le risorse finanziarie dell'appena menzionata
colonna si riferiscono a tutte le scuole a rischio
comprese nella regione, indipendentemente dal
fatto che a capo delle medesime vi sia un
dirigente scolastico o un preside incaricato.
Pertanto, quando si andranno a definire, per
ciascun anno, le risorse finanziarie da utilizzare
per il trattamento accessorio dei dirigenti
scolastici (retribuzione di posizione e di
risultato) sarà necessario sottrarre dalle
risorse indicate nella colonna di cui trattasi,
con automatica riduzione del fondo regionale
complessivo, le somme occorrenti per la
retribuzione del compenso accessorio di cui
all'art. 3 del contratto nazionale integrativo del
comparto scuola del 31.8.1999 ai presidi
incaricati eventualmente in servizio nelle
predette scuole a rischio.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione
delle SS.LL. sulla disposizione contenuta
nell'ultimo periodo dell' art. 3, comma 1, del
contratto integrativo nazionale che prevede che
dal 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta
ai dirigenti scolastici ogni indennità confluita
nei fondi.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto altresì
che l'art. 15, comma 3, dello stesso contratto
prevede che debba essere effettuato un conguaglio
tra quanto spettante a ciascun dirigente come
retribuzione di posizione e quanto percepito a
titolo di indennità di direzione parte fissa e
parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5,
lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999,
si rende indispensabile che le SS.LL. forniscano
per tempo alle Direzioni Provinciali - Servizi
vari (ex D.P.T.), le informazioni utili per
permettere ai medesimi uffici di effettuare, in
sede di corresponsione del trattamento economico
accessorio agli interessati, i necessari
conguagli.
La presente nota è stata portata a conoscenza
delle OO.SS. che hanno firmato il contratto
integrativo.
IL
DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro
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