La parte
normativa del nuovo contratto Dirigenti
Fonte: Cgil Scuola – 18 ottobre 2001
L’articolato dell’accordo
affronta tutte le varie questioni legate al nuovo status dirigenziale, alla
ridefinizione del contratto di lavoro, alle relazioni sindacali, alle tutele e
garanzie.
Le sintesi di seguito
riportate sono relative soprattutto agli istituti che più caratterizzano il
nuovo rapporto di lavoro.
Mancano pertanto
riferimento ad articoli che pure investono questioni importanti, quali, ad
esempio, le ferie e le festività, le assenze e i congedi per motivi di famiglia
e studio, la tutela e il sostegno maternità e paternità, infortuni sul lavoro e
l’estinzione del rapporto di lavoro….
Per queste si rinvia
direttamente al testo del contratto
Funzione (art. 1) |
Il dirigente scolastico - assicura il funzionamento generale dell’unità
scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e
formazione - promuove e sviluppa l’autonomia sul piano
gestionale e didattico, - promuove l’esercizio dei diritti
costituzionalmente tutelati (diritto all’apprendimento degli alunni, libertà
di insegnamento, libertà di scelta educativa delle famiglie) |
Contratto individuale
(art. 13) |
E’ a tempo indeterminato. Viene stipulato in forma
scritta e contiene gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e
il suo funzionamento (data di inizio, qualifica, trattamento economico
fondamentale, di posizione e di risultato…). E’ regolato dai Contratti
Collettivi nel tempo vigenti. |
L’affidamento
dell’incarico (art. 23) |
l’incarico è invece a
termine. Il dirigente scolastico, a differenza del preside o direttore
didattico, non ha più titolarità di sede. L’incarico viene conferito
attraverso un atto bilaterale che definisce e precisa natura, oggetto,
programmi da realizzare e obiettivi, tempi e risorse, durata e trattamento
complessivo. La durata non può essere inferiore ai due e superiore a sette
anni. L’incarico può essere rinnovato. Il conferimento viene
fatto sulla base di una serie di criteri che il contratto precisa
(caratteristiche e complessità delle scuole, attitudini, capacità ed
esperienze, rotazione, risultati conseguiti negli incarichi precedenti). L’incarico può consistere
anche nell’utilizzo presso Uffici dell’amministrazione centrale o regionali.
Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l’amministrazione centrale o
regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi uffici. |
Revoca dell’incarico
(art. 25) |
Può avvenire a seguito
della soppressione del posto dirigenziale e a seguito di valutazione
negativa. In quest’ultimo caso si applicano le disposizioni previste
nell’articolo su verifica e valutazione (n. 27). |
Mutamento incarichi e
mobilità (art. 24). |
Nella posizione
precedente, il capo di Istituto veniva trasferito a domanda anche
annualmente, in presenza di posti disponibili e in base ad una graduatoria
definita sulla base di alcuni parametri (anzianità, figli a carico …).
Scompare, con il passaggio alla dirigenza, l’istituto del trasferimento. La
richiesta di cambiare sede e quindi incarico è ancora ovviamente possibile in
presenza di sedi disponibili. L’accoglimento della richiesta rientra nei
poteri discrezionali del direttore regionale. Il mutamento di incarico può
avvenire comunque ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati
nell’articolo sull’affidamento degli incarichi. Viene anche stabilito che
chi ha ottenuto il mutamento dell’incarico per una delle scuole richieste non
può formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni
scolastici. La contrattazione
integrativa determinerà l’ordine e i tempi delle operazioni per
l’assegnazione degli incarichi. |
Incarichi aggiuntivi
(art. 26) |
L’amministrazione
scolastica può conferire alcuni incarichi (presidenza commissioni Esami di
stato o di licenza media o di concorso a cattedra, oppure direzione e/o
docenza in corsi di formazione o funzioni di commissario governativo) che il
dirigente scolastico non può rifiutare. Altri incarichi conferiti
in ragione del suo ufficio e comunque conferiti dall’Amministrazione, possono
riguardare forme di collaborazione con altri enti (Università, regioni, enti
locali..): in questi casi viene riconosciuta al dirigente, in aggiunta alla
retribuzione di posizione e di risultato, fino al 30% della somma prevista.
La restante somma confluisce nel fondo per il trattamento accessorio. Se gli incarichi sono
assunti su deliberazione degli organi collegiali di scuola per l’attuazione
di iniziative con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una
quota fino all’80%. |
La valutazione. (art. 27) |
Il sistema di valutazione
previsto - che entra in vigore già da quest’anno scolastico, riguarda
i risultati, le competenze e le prestazioni legate alle responsabilità che la
norma attribuisce al dirigente scolastico. La valutazione è annuale. Di essa si tiene conto
anche ai fini delle decisioni di affidamento di ulteriori incarichi. I risultati vanno in ogni
caso correlati alle risorse umane e finanziarie e strumentali
disponibili e vanno considerati avendo riguardo alla specificità della
scuola. La valutazione deve tener
conto di principi quali: la trasparenza, la pubblicità dei criteri e
la partecipazione attiva dell’interessato nel processo valutativo. Tenderà
inoltre a privilegiare contenuti concreti e non procedure burocratiche o
cartacee. Viene richiamata inoltre
l’importanza dell’autovalutazione al fine di legare, anche attraverso
questa pratica, la valutazione allo sviluppo professionale del dirigente. In
caso di valutazione non positiva, scattano tutte le garanzie opportunamente
previste. I criteri di valutazione
sono comunicati ai dirigente scolastico prima dell’inizio dei relativi
periodi di riferimento. Sono previsti, sulla base del D.L.vo 286 due organi
valutatori. Quello così detto di prima istanza, nominato dal dirigente
regionale e operante a livello territoriale, opera sulla base dei criteri
indicati e si avvale, solo nei casi in cui si prevede una valutazione
negativa, di due esperti, uno di tematiche organizzativo-gestionali, l’altro
di problematiche didattico-formative. Il valutatore di prima
istanza è tenuto a prendere contatto con l’istituzione scolastica almeno una
volta nel corso dell’anno per acquisire più utile e diretta conoscenza del
valutando. E’ in ogni caso prevista una verifica in situazione. La valutazione conclusiva
spetta al dirigente regionale che opera sulla base dei risultati dell’organo
valutatore di prima istanza. Prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, devono essere
acquisite in contradditorio le deduzioni del dirigente interessato. E’ prevista la revoca
dell’incarico a seguito dell’accertamento dei risultati negativi di gestione. Avverso gli esiti della
valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione ed
arbitrato. |
La formazione (art.
14) |
Viene considerata leva
strategica fondamentale e fattore decisivo di successo per il funzionamento
della scuola e viene assunta dall’amministrazione "come metodo
permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze
manageriali allo sviluppo del contesto culturale e organizzativo di
riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata
al risultato". Si riconosce nell’attività formativa l’importanza dell’esperienza
e si indicano anche nelle associazioni professionali i soggetti
che possono realizzare iniziative di formazione. I percorsi formativi possono
anche essere individuali e l’amministrazione, se riconosce la
connessione degli stessi con l’attività di servizio e l’incarico affidato,
può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta. La partecipazione ad
iniziative di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti. Si prevedono anche
periodi di aspettativa per motivi di studio. Le politiche formative
sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, di concertazione
a livello nazionale e regionale. |
Impegno di lavoro
(art. 16) |
Non c’è alcun riferimento
ad un orario definito, potendo, il dirigente scolastico, organizzare
autonomamente i tempi e i modi della propria attività. |
Responsabilità civile
e patrocinio legale (art. 36) |
E’ attivata
un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili che
copra anche le spese legali. A questo fine è destinata una somma di £ 500.000
per addetto. Va prevista comunque la possibilità di aumentare massimali e
area di rischi. |
Dirigente scolastico
in particolare posizione di stato o utilizzati presso l’Amministrazione(art.
50) |
L’utilizzo dei dirigenti
scolastici, a cui vengono assegnate dall’Amministrazione funzioni di
collaborazione a vario titolo, avviene
in base a criteri definiti. L’atto di affidamento dell’incarico riporta
l’oggetto, la posizione le responsabilità, i requisiti. Il periodo trascorso dal
personale compreso nell’area V in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa utilizzazione e collocamento fuori ruolo (dirigenti scolastici in
servizio presso gli IRRE), con retribuzione a carico dell’Amministrazione
della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico
accessorio. A questo personale competono tutte le voci retributive ivi
compresa la retribuzione di posizione e di risultato. La parte variabile
della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato sono previste
nella misura media nel caso in cui il dirigente non sia utilizzato presso l’Amministrazione.
Gli stessi ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente. |