Attuazione
del contratto dei dirigenti scolastici in materia
retributiva
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 17 aprile 2003
Nella mattinata del 17 4 2003 si è tenuto,
secondo gli impegni assunti nella giornata
precedente, un incontro, in sede di informazione,
fra le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti
dell’Amministrazione sull’applicazione degli
istituti contrattuali in materia di retribuzione
dei Dirigenti Scolastici.
In seguito alle numerose sollecitazioni della
CGIL Scuola e delle altre Organizzazioni Sindacali
il MIUR ha predisposto una Nota da inviare alle
Direzioni Regionali circa le modalità di
costituzione del fondo regionale, i conguagli
retributivi, i compensi per incarichi aggiuntivi
ecc.
Nel dettaglio le questioni illustrate sono le seguenti.
I fondi
regionali sono costituiti al netto degli oneri
statali e quindi sono da intendersi al lordo
dipendente.
Non si costituisce un nuovo capitolo di
spesa per l’imputazione della retribuzione di
posizione di
risultato.
Il mutamento di incarico determina
ovviamente un calcolo in dodicesimi (i quattro
dell’anno precedente e gli otto dell’anno
successivo)
I conguagli retributivi verranno
calcolati secondo una procedura che prevede la
richiesta degli importi percepiti dall’ 1 1 2001
al 31 8 2002, come indennità di direzione e di
scuole in aree a rischio, con conseguente
sottrazione di essi dalla retribuzione di
posizione che sarà allegata alla liquidazione
degli arretrati contrattuali.
Costituzione di un Registro di
utilizzazione del fondo regionale. In ogni
Direzione regionale e a carico di essa sarà
costituito un “Registro di utilizzazione del
Fondo Regionale dei Dirigenti Scolastici” (una
sorta di capitolo virtuale) in cui figureranno
l’importo complessivo del fondo, la retribuzione
di posizione e di risultato, le rimanenze
eventuali, gli incrementi annuali (derivanti dalle
Ria dei cessati del servizio, dalle eventuali
economie per mancata o ridotta corresponsione
della retribuzione di posizione e di risultato,
dalla rassegnazione dei compensi per gli incarichi
aggiuntivi, dai residui degli anni precedenti,
dalle risorse derivanti dalla mancata
utilizzazione delle risorse per l’assicurazione
e la tutela legale).
I fondi derivanti dagli incarichi
aggiuntivi saranno gestiti con apposito
capitolo e articolo delle entrate del MIUR e
riguarderanno le risorse che confluiscono a
seguito di incarichi non obbligatori, e quindi
soggetti a trattenute del 70 o 20 %, conferiti a
partire dal 23 9 2002 (data di sottoscrizione del
Contratto Integrativo Nazionale). Il meccanismo
previsto è il seguente: l’Ente che ha conferito
l’incarico versa il compenso all’apposito
capitolo del MIUR al netto dell’IRAP riferendolo
alla singola attività del singolo Dirigente
Scolastico (non sono ammessi versamenti
collettivi), alla fine dell’esercizio annuale il
MIUR richiede al Ministero dell’Economia la
riassegnazione alle Direzioni Regionali e
contestualmente viene arricchito il fondo
“virtuale” di cui sopra per duplice
assegnazione da parte delle Direzioni (a favore
della retribuzione di posizione e di risultato e a
favore del singolo Dirigente Scolastico).
Il meccanismo è tale, data questa
incredibile procedura del bilancio dello stato,
che le risorse dell’incarico aggiuntivo verranno
percepite dall’interessato e imputate ai fondi
con due anni di ritardo rispetto all’attività
svolta.
Comunque, fatte le ultime limature, la Nota
illustrata verrà inviata alle direzioni Regionali
che a questo punto non hanno ragione alcuna di
ritardare nella liquidazione degli emolumenti
contrattuali.
Non è stato possibile affrontare le
questioni legate alle contraddittorie disposizioni
che vengono adottate dal MIUR e dall’INPDAP in
merito al calcolo delle pensioni e della
liquidazione (conglobamento dell’indennità
integrativa speciale nello stipendio base, calcolo
della retribuzione di posizione ai fini
pensionistici) e che la CGIL scuola e le altre
Organizzazioni Sindacali hanno da tempo fatte
presenti all’Amministrazione.
Poiché il danno che ne può derivare è
rilevante, le parti hanno convenuto di affrontare
la questione, in assenza di altre date utili, lo
stesso giorno in cui è fissato il confronto di
concertazione sulla valutazione alle ore 15.
Roma, 17 aprile 2003
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