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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

 

Attuazione del contratto dei dirigenti scolastici in materia retributiva

 

Fonte: sito web Cgil Scuola – 17 aprile 2003

Nella mattinata del 17 4 2003 si è tenuto, secondo gli impegni assunti nella giornata precedente, un incontro, in sede di informazione, fra le Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti dell’Amministrazione sull’applicazione degli istituti contrattuali in materia di retribuzione dei Dirigenti Scolastici. 

In seguito alle numerose sollecitazioni della CGIL Scuola e delle altre Organizzazioni Sindacali il MIUR ha predisposto una Nota da inviare alle Direzioni Regionali circa le modalità di costituzione del fondo regionale, i conguagli retributivi, i compensi per incarichi aggiuntivi ecc. 

 Nel dettaglio le questioni illustrate sono le seguenti. 

I fondi regionali sono costituiti al netto degli oneri statali e quindi sono da intendersi al lordo dipendente. 

Non si costituisce un nuovo capitolo di spesa per l’imputazione della retribuzione di posizione  di risultato. 

Il mutamento di incarico determina ovviamente un calcolo in dodicesimi (i quattro dell’anno precedente e gli otto dell’anno successivo) 

I conguagli retributivi verranno calcolati secondo una procedura che prevede la richiesta degli importi percepiti dall’ 1 1 2001 al 31 8 2002, come indennità di direzione e di scuole in aree a rischio, con conseguente sottrazione di essi dalla retribuzione di posizione che sarà allegata alla liquidazione degli arretrati contrattuali. 

Costituzione di un Registro di utilizzazione del fondo regionale. In ogni Direzione regionale e a carico di essa sarà costituito un “Registro di utilizzazione del Fondo Regionale dei Dirigenti Scolastici” (una sorta di capitolo virtuale) in cui figureranno l’importo complessivo del fondo, la retribuzione di posizione e di risultato, le rimanenze eventuali, gli incrementi annuali (derivanti dalle Ria dei cessati del servizio, dalle eventuali economie per mancata o ridotta corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato, dalla rassegnazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi, dai residui degli anni precedenti, dalle risorse derivanti dalla mancata utilizzazione delle risorse per l’assicurazione e la tutela legale). 

I fondi derivanti dagli incarichi aggiuntivi saranno gestiti con apposito capitolo e articolo delle entrate del MIUR e riguarderanno le risorse che confluiscono a seguito di incarichi non obbligatori, e quindi soggetti a trattenute del 70 o 20 %, conferiti a partire dal 23 9 2002 (data di sottoscrizione del Contratto Integrativo Nazionale). Il meccanismo previsto è il seguente: l’Ente che ha conferito l’incarico versa il compenso all’apposito capitolo del MIUR al netto dell’IRAP riferendolo alla singola attività del singolo Dirigente Scolastico (non sono ammessi versamenti collettivi), alla fine dell’esercizio annuale il MIUR richiede al Ministero dell’Economia la riassegnazione alle Direzioni Regionali e contestualmente viene arricchito il fondo “virtuale” di cui sopra per duplice assegnazione da parte delle Direzioni (a favore della retribuzione di posizione e di risultato e a favore del singolo Dirigente Scolastico).

Il meccanismo è tale, data questa incredibile procedura del bilancio dello stato, che le risorse dell’incarico aggiuntivo verranno percepite dall’interessato e imputate ai fondi con due anni di ritardo rispetto all’attività svolta.

Comunque, fatte le ultime limature, la Nota illustrata verrà inviata alle direzioni Regionali che a questo punto non hanno ragione alcuna di ritardare nella liquidazione degli emolumenti contrattuali. 

Non è stato possibile affrontare le questioni legate alle contraddittorie disposizioni che vengono adottate dal MIUR e dall’INPDAP in merito al calcolo delle pensioni e della liquidazione (conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio base, calcolo della retribuzione di posizione ai fini pensionistici) e che la CGIL scuola e le altre Organizzazioni Sindacali hanno da tempo fatte presenti all’Amministrazione.

Poiché il danno che ne può derivare è rilevante, le parti hanno convenuto di affrontare la questione, in assenza di altre date utili, lo stesso giorno in cui è fissato il confronto di concertazione sulla valutazione alle ore 15.

Roma, 17 aprile 2003

 

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