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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

 

Dirigenti scolastici estero: firmata l'ipotesi di accordo

 

Fonte: sito web Cgil Scuola – 16 aprile 2003

 Dopo ben nove mesi di attesa e dopo molte proteste da arte della CGIL scuola e degli altri Sindacati, il 16 aprile 2003 è stato firmato l’Accordo che in via di ipotesi era stato sottoscritto il 19 giugno 2002 per la destinazione all’estero dei Dirigenti Scolastici.

 Restano confermati tutti gli istituti contrattuali individuati. La pausa di riflessione richiesta dalla CGIL scuola unitariamente a CISL Scuola e SNALS, prima della firma definitiva, è valsa a fare chiarezza sui due punti, che noi riteniamo negativi, sollevati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di controllo di merito.

Il primo, relativo alla determinazione della retribuzione del salario di posizione non in misura media ma in misura corrispondente alla parte fissa in analogia con le altre Dirigenze, va considerato come un fatto transitorio da sanare al momento dell’equiparazione alle altre Dirigenze di Stato.

E comunque tale fatto solleva una questione di ruoli delle parti negoziali e dello stesso committente politico (il Governo): l’Aran ha il compito di sottoscrivere Contratti sulla base dell’Atto di indirizzo e il Governo non può ingerirsi in fase di trattativa se non per eventuali scostamenti dalle direttive impartite. L’intervento governativo, in sede di controllo di merito, di fatto espropria delle facoltà negoziali l’Aran che legittimamente aveva concordato un livello di retribuzione di posizione che riteniamo più corrispondente alle necessità della fase (si tratta di un primo Contratto di ingresso della Dirigenza Scolastica che non dispone oggi delle risorse necessarie per realizzare l’equiparazione  alle altre Dirigenze).

 

Sul secondo punto, ovvero sulla richiesta avanzata dal Governo di far gravare sui costi contrattuali gli oneri derivanti dalla rivalutazione dell’assegno di sede, la CGIL Scuola, insieme con CISL e SNALS, ha rifiutato l’ipotesi governativa precisando che l’istituto in questione è regolato per via legislativa. Pertanto il nuovo testo contrattuale non fa altro che rimandare tale questione alla legge.

Ora l’ipotesi di Accordo verrà sottoposto alla definitiva approvazione da parte della Corte dei Conti, la qual cosa dovrebbe avvenire nell’arco dei quindici giorni, dopo di che l’Accordo diverrà operativo.

La CGIL Scuola è a tal proposito impegnata a vigilare affinché non vengano impropriamente caricati sul Contratto costi che da sempre sono stati a carico della fiscalità generale e non venga sprecato ulteriore tempo.

Roma 16 aprile 2003 

Pubblichiamo di seguito l’ipotesi di Accordo

 

Ipotesi di Accordo successivo ai sensi dell’art. 45 del CCNL 1\3\2002 per il personale  dell’Area V della Dirigenza Scolastica  da destinarsi all’estero.

Il giorno 16 aprile 2003 alle ore 10.30  ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN e le OO.SS.  per l’esame della approvazione condizionata espressa dal Consiglio dei Ministri il 7.3.2003 sull’ipotesi di accordo successivo per il personale dell’area V della dirigenza scolastica da destinarsi all’estero sottoscritto il 19.6.2002. Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono una ipotesi di accordo conforme alle condizioni poste dal Consiglio dei Ministri.

 L’ARAN:

 nella persona del  prof. Mario Ricciardi    ----------------

 e per i rappresentanti sindacali:

 Confederazioni

  CGIL…………………….

 CISL………………………

 CONFSAL…………………

 CIDA………………………

 Organizzazioni Sindacali

 CGIL/SNS……………………….

 CISL/Scuola………………………

 CONFSAL/SNALS………………..

 CIDA/ANP………………………….

 SEQUENZA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI ALL’ESTERO

 ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE

 La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell’art.45 del CCNL 1-3-2002 del personale dell’area V, riguarda i dirigenti scolastici che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all’estero.

 ART.2 - LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALL’ESTERO.

 1.Il dirigente, assegnato a dirigere all’estero una istituzione scolastica, svolge i compiti previsti nel CCNL 1-3-2002, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le scuole italiane all’estero, in coerenza con i principi dell’autonomia.

2. Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con  riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc.etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati dall’autorità consolare.

In tale contesto, predispone il piano complessivo dell’offerta formativa a livello circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche.

Ancora promuove e coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della lingua e cultura italiana all’estero, che prevedano l’integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali.

 ART.3 - DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ALL’ESTERO

1.  Il Ministero degli Affari Esteri –attivate le relazioni sindacali di cui al CCNL-  provvede tempestivamente e comunque entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso -anche telematico e che indichi altresì i criteri di massima che saranno adottati nella valutazione dei curricula-  i posti di dirigenza disponibili per l’anno  scolastico successivo presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso gli uffici scolastici delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani.

2. Per l’anno scolastico 2002-2003 la pubblicazione dei posti disponibili avrà luogo entro 10 giorni dalla firma definitiva del presente accordo. Entro i successivi quindici giorni i dirigenti che aspirino ai predetti posti potranno presentare dichiarazione di disponibilità, corredata di dettagliato curriculum e con l’indicazione delle lingue straniere conosciute, al Ministero degli Affari Esteri, al fine di ricoprire le funzioni presso le sedi appartenenti alle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola.

3. La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula, convocherà i dirigenti, le cui note professionali corrispondano ai criteri di valutazione adottati,  per un colloquio finalizzato ad una verifica dell’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere e della particolare idoneità relativa al servizio all’estero, che garantisca lo svolgimento dell'incarico  in uno specifico contesto educativo e plurilingue.

4. In caso di valutazione favorevole, il Direttore generale per la Promozione e Cooperazione Culturale conferirà ai candidati prescelti, attraverso la stipula di un atto bilaterale di natura privatistica, secondo quanto previsto dall’art. 23  del CCNL per la dirigenza scolastica, un  incarico per l’espletamento delle funzioni dirigenziali. Per i dirigenti in servizio all’estero dall’1-9-2000 in poi verrà adottato un atto bilaterale di natura ricognitiva.

5.  Per i dirigenti che ottengano dal Consiglio Superiore delle Scuole Europee la nomina ad un posto di direttore di scuola europea, si provvederà, qualora si renda necessario, alla stipula di un nuovo atto bilaterale, di natura privatistica, per l’espletamento dell’incarico dirigenziale in uno dei posti disponibili che, considerato quanto previsto dallo Statuto delle predette Scuole, avrà, eccezionalmente, la durata di nove anni.

ART.4 – SEDI DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO.

1. La destinazione all'estero viene effettuata in relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei due seguenti settori formativi:

a)settore formativo comprendente direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I grado ex art.636 del D.L.vo 297194; istituti comprensivi (Scuola elementare e secondaria di I grado);

b)settore formativo comprendente scuole secondarie di II grado; istituti comprensivi (scuola elementare, scuola secondaria di I e lI grado, o scuola secondaria di I e II grado).

I dirigenti già in servizio in Italia al momento della stipula del contratto individuale, potranno chiedere indifferentemente di essere destinati a posti dell’uno o dell’altro settore formativo all’estero.

 ART.5 – RACCORDO CON LE NORMATIVE CONTRATTUALI NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI

 1.  Ai dirigenti scolastici all’estero si applicano gli istituti normativi ed economici previsti dal CCNL 1-3-2002, con particolare riferimento agli artt. 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca dell’incarico dirigenziale), 26 (incarichi aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed arbitrato, la cui sede di riferimento è la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale presso il MAE), 36 (responsabilità civile e patrocinio legale), 37 (struttura della retribuzione), 42 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato), 43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione di risultato).

2.  Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale dirigente in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l' intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni.

3. Relativamente a ferie e festività si applicano i commi 6 e 7 dell’art.27 del d.lgs. n.62/1998. Per quanto riguarda le assenze retribuite si applica l’art.19 (fruizione dei permessi) dell’accordo 24-2-2000 sulla sequenza contrattuale prevista dall’art. 18 del CCNL 26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio e alle norme sulla tutela e sostegno della maternità e della  paternità al personale del presente accordo si applica l’art. 35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la vigente disciplina circa i congedi parentali.

4. Per quanto riguarda la retribuzione di  posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall’art. 43, comma 1, del CCNL 1.3.2002 per il personale dell’area V della dirigenza scolastica.

Per l’attribuzione e la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato, queste, in via transitoria, sono determinate sulla base dell’attribuzione media effettuata dalle corrispondenti articolazioni regionali di provenienza, che ne provvedono altresì l’erogazione, e sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, la quale, in tema di verifica dei risultati e di valutazione dei dirigenti, nella circostanza svolge i compiti che il CCNL 1-3-2002 prevede quali attribuzioni della Direzione Generale scolastica regionale. La medesima Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale è titolare delle relazioni sindacali che l’art.7, comma 2, del CCNL 1-3-2002 colloca a livello della Direzione Generale scolastica regionale.

5.  Per l’anno scolastico 2001/02, considerato che il CCNL è stato sottoscritto in corso d’anno, con conseguente impossibilità di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell’art. 27 del medesimo CCNL, la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti.

6.  Per la definizione di specifici aspetti del servizio dei dirigenti  legati alla prevista estensione e attuazione all'estero dell'autonomia scolastica (tra cui le funzioni di raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle nuove competenze previste dalla normativa vigente, e la direzione degli uffici scolastici consolari)  si rinvia alla contrattazione integrativa decentrata a livello di Ministero degli Affari Esteri. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.

 ART.6 - DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO

 1. A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero per un massimo complessivo di nove anni, ivi compreso quello eventualmente già svolto con qualifica di preside o direttore didattico, fatta comunque salva la naturale scadenza degli incarichi in atto.

 ART. 7 - DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN VIGORE

 1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di destinazione all’estero dei dirigenti scolastici che siano in contrasto con le norme del presente contratto.

2. Continua ad applicarsi il decreto legislativo n.62/1998, anche per le parti  non richiamate dal presente contratto.

 

 

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