Dirigenti
scolastici estero: firmata l'ipotesi di accordo
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 16 aprile 2003
Dopo
ben nove mesi di attesa e dopo molte proteste da
arte della CGIL scuola e degli altri Sindacati, il
16 aprile 2003 è stato firmato l’Accordo che in
via di ipotesi era stato sottoscritto il 19 giugno
2002 per la destinazione all’estero dei
Dirigenti Scolastici.
Restano
confermati tutti gli istituti contrattuali
individuati. La pausa di riflessione richiesta
dalla CGIL scuola unitariamente a CISL Scuola e
SNALS, prima della firma definitiva, è valsa a
fare chiarezza sui due punti, che noi riteniamo
negativi, sollevati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in sede di controllo di merito.
Il
primo, relativo alla determinazione della
retribuzione del salario di posizione non in
misura media ma in misura corrispondente alla
parte fissa in analogia con le altre Dirigenze, va
considerato come un fatto transitorio da sanare al
momento dell’equiparazione alle altre Dirigenze
di Stato.
E
comunque tale fatto solleva una questione di ruoli
delle parti negoziali e dello stesso committente
politico (il Governo): l’Aran ha il compito di
sottoscrivere Contratti sulla base dell’Atto di
indirizzo e il Governo non può ingerirsi in fase
di trattativa se non per eventuali scostamenti
dalle direttive impartite. L’intervento
governativo, in sede di controllo di merito, di
fatto espropria delle facoltà negoziali l’Aran
che legittimamente aveva concordato un livello di
retribuzione di posizione che riteniamo più
corrispondente alle necessità della fase (si
tratta di un primo Contratto di ingresso della
Dirigenza Scolastica che non dispone oggi delle
risorse necessarie per realizzare
l’equiparazione
alle altre Dirigenze).
Sul
secondo punto, ovvero sulla richiesta avanzata dal
Governo di far gravare sui costi contrattuali gli
oneri derivanti dalla rivalutazione dell’assegno
di sede, la CGIL Scuola, insieme con CISL e SNALS,
ha rifiutato l’ipotesi governativa precisando
che l’istituto in questione è regolato per via
legislativa. Pertanto il nuovo testo contrattuale
non fa altro che rimandare tale questione alla
legge.
Ora
l’ipotesi di Accordo verrà sottoposto alla
definitiva approvazione da parte della Corte dei
Conti, la qual cosa dovrebbe avvenire nell’arco
dei quindici giorni, dopo di che l’Accordo
diverrà operativo.
La
CGIL Scuola è a tal proposito impegnata a
vigilare affinché non vengano impropriamente
caricati sul Contratto costi che da sempre sono
stati a carico della fiscalità generale e non
venga sprecato ulteriore tempo.
Roma
16 aprile 2003
Pubblichiamo
di seguito l’ipotesi di Accordo
Ipotesi
di Accordo successivo ai sensi dell’art. 45 del
CCNL 1\3\2002 per il personale dell’Area
V della Dirigenza Scolastica
da destinarsi all’estero.
Il
giorno 16 aprile 2003 alle ore 10.30
ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN e
le OO.SS. per
l’esame della approvazione condizionata espressa
dal Consiglio dei Ministri il 7.3.2003
sull’ipotesi di accordo successivo per il
personale dell’area V della dirigenza scolastica
da destinarsi all’estero sottoscritto il
19.6.2002. Al termine dell’incontro le parti
sottoscrivono una ipotesi di accordo conforme alle
condizioni poste dal Consiglio dei Ministri.
L’ARAN:
nella
persona del prof. Mario Ricciardi
----------------
e
per i rappresentanti sindacali:
Confederazioni
CGIL…………………….
CISL………………………
CONFSAL…………………
CIDA………………………
Organizzazioni Sindacali
CGIL/SNS……………………….
CISL/Scuola………………………
CONFSAL/SNALS………………..
CIDA/ANP………………………….
SEQUENZA
CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
ALL’ESTERO
ART.1
- CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SEQUENZA
CONTRATTUALE
La
presente sequenza contrattuale, in attuazione
dell’art.45 del CCNL 1-3-2002 del personale
dell’area V, riguarda i dirigenti scolastici che
vengono inviati presso istituzioni scolastiche o
consolari italiane all’estero.
ART.2
- LA FUNZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALL’ESTERO.
1.Il
dirigente, assegnato a dirigere all’estero una
istituzione scolastica, svolge i compiti previsti
nel CCNL 1-3-2002, nello specifico quadro
ordinamentale che attualmente regola le scuole
italiane all’estero, in coerenza con i principi
dell’autonomia.
2.
Lo stesso, se assegnato alle sedi consolari,
svolge le proprie funzioni, con riferimento
alle iniziative scolastiche e al personale della
scuola presente nella circoscrizione consolare
(corsi, scuole non statali, scuole internazionali,
scuole straniere etc.etc.), avendo presenti gli
obiettivi indicati dall’autorità consolare.
In
tale contesto, predispone il piano complessivo
dell’offerta formativa a livello
circoscrizionale, con l’apporto dei soggetti che
vi concorrono; promuove e coordina le iniziative
volte alla diffusione della lingua e della cultura
italiana col supporto delle istituzioni
scolastiche.
Ancora
promuove e coordina le opportune iniziative per il
conseguimento degli obiettivi, in presenza di
accordi in materia scolastica o di progetti di
diffusione della lingua e cultura italiana
all’estero, che prevedano l’integrazione dei
corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua
viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole
straniere e/o internazionali.
ART.3
- DESTINAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ALL’ESTERO
1.
Il Ministero degli Affari Esteri –attivate le
relazioni sindacali di cui al CCNL- provvede
tempestivamente e comunque entro il 31 marzo di
ogni anno a pubblicizzare, con apposito avviso
-anche telematico e che indichi altresì i criteri
di massima che saranno adottati nella valutazione
dei curricula- i posti di dirigenza
disponibili per l’anno scolastico
successivo presso le istituzioni scolastiche
italiane all’estero e presso gli uffici
scolastici delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari italiani.
2.
Per l’anno scolastico 2002-2003 la pubblicazione
dei posti disponibili avrà luogo entro 10 giorni
dalla firma definitiva del presente accordo. Entro
i successivi quindici giorni i dirigenti che
aspirino ai predetti posti potranno presentare
dichiarazione di disponibilità, corredata di
dettagliato curriculum e con l’indicazione delle
lingue straniere conosciute, al Ministero degli
Affari Esteri, al fine di ricoprire le funzioni
presso le sedi appartenenti alle aree linguistiche
francese, inglese, tedesca e spagnola.
3.
La Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari
Esteri, vagliate le domande e i relativi curricula,
convocherà i dirigenti, le cui note professionali
corrispondano ai criteri di valutazione adottati,
per un colloquio finalizzato ad una verifica
dell’adeguata conoscenza della lingua o delle
lingue straniere e della particolare idoneità
relativa al servizio all’estero, che garantisca
lo svolgimento dell'incarico in uno
specifico contesto educativo e plurilingue.
4.
In caso di valutazione favorevole, il Direttore
generale per la Promozione e Cooperazione
Culturale conferirà ai candidati prescelti,
attraverso la stipula di un atto bilaterale di
natura privatistica, secondo quanto previsto
dall’art. 23 del CCNL per la dirigenza
scolastica, un incarico per l’espletamento
delle funzioni dirigenziali. Per i dirigenti in
servizio all’estero dall’1-9-2000 in poi verrà
adottato un atto bilaterale di natura ricognitiva.
5.
Per i dirigenti che ottengano dal Consiglio
Superiore delle Scuole Europee la nomina ad un
posto di direttore di scuola europea, si provvederà,
qualora si renda necessario, alla stipula di un
nuovo atto bilaterale, di natura privatistica, per
l’espletamento dell’incarico dirigenziale in
uno dei posti disponibili che, considerato quanto
previsto dallo Statuto delle predette Scuole, avrà,
eccezionalmente, la durata di nove anni.
ART.4
– SEDI DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO.
1.
La destinazione all'estero viene effettuata in
relazione ai posti istituiti in corrispondenza dei
due seguenti settori formativi:
a)settore
formativo comprendente direzioni didattiche delle
scuole/uffici scolastici dei corsi di livello
elementare ex art.636 del D.L.vo 297/94; scuole
secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi
di livello secondario di I grado ex art.636 del
D.L.vo 297194; istituti comprensivi (Scuola
elementare e secondaria di I grado);
b)settore
formativo comprendente scuole secondarie di II
grado; istituti comprensivi (scuola elementare,
scuola secondaria di I e lI grado, o scuola
secondaria di I e II grado).
I
dirigenti già in servizio in Italia al momento
della stipula del contratto individuale, potranno
chiedere
indifferentemente di essere destinati a posti
dell’uno o dell’altro settore formativo
all’estero.
ART.5
– RACCORDO CON LE NORMATIVE CONTRATTUALI
NAZIONALI E RELAZIONI SINDACALI
1.
Ai dirigenti scolastici all’estero si applicano
gli istituti normativi ed economici previsti dal
CCNL 1-3-2002, con particolare riferimento agli
artt. 16 (impegno di lavoro), 25 (revoca
dell’incarico dirigenziale), 26 (incarichi
aggiuntivi), 27 (verifica dei risultati e
valutazione dei dirigenti), 34 (conciliazione ed
arbitrato, la cui sede di riferimento è la
Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale presso il MAE), 36
(responsabilità civile e patrocinio legale), 37
(struttura della retribuzione), 42 (finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato),
43 (retribuzione di posizione), 44 (retribuzione
di risultato).
2.
Nel caso di assenze per malattia di durata
superiore ai 60 giorni, il personale dirigente in
servizio all'estero è restituito ai ruoli
metropolitani. Il predetto personale conserva l'
intero assegno di sede per i primi 45 giorni;
l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti
15 giorni.
3.
Relativamente a ferie e festività si applicano i
commi 6 e 7 dell’art.27 del d.lgs. n.62/1998.
Per quanto riguarda le assenze retribuite si
applica l’art.19 (fruizione dei permessi)
dell’accordo 24-2-2000 sulla sequenza
contrattuale prevista dall’art. 18 del CCNL
26.05.99 del comparto Scuola. Relativamente agli
infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a
causa di servizio e alle norme sulla tutela e
sostegno della maternità e della paternità
al personale del presente accordo si applica
l’art. 35 del d.lgs. n.62/1998, nonché la
vigente disciplina circa i congedi parentali.
4.
Per quanto riguarda la retribuzione di
posizione, questa è corrisposta in misura pari
alla parte fissa della retribuzione di posizione
prevista dall’art. 43, comma 1, del CCNL
1.3.2002 per il personale dell’area V della
dirigenza scolastica.
Per
l’attribuzione e la corresponsione delle
retribuzioni di posizione e di risultato, queste,
in via transitoria, sono determinate sulla base
dell’attribuzione media effettuata dalle
corrispondenti articolazioni regionali di
provenienza, che ne provvedono altresì
l’erogazione, e sulla scorta delle valutazioni
espresse dalla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, la quale,
in tema di verifica dei risultati e di valutazione
dei dirigenti, nella circostanza svolge i compiti
che il CCNL 1-3-2002 prevede quali attribuzioni
della Direzione Generale scolastica regionale. La
medesima Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale è titolare delle relazioni
sindacali che l’art.7, comma 2, del CCNL
1-3-2002 colloca a livello della Direzione
Generale scolastica regionale.
5.
Per l’anno scolastico 2001/02, considerato che
il CCNL è stato sottoscritto in corso d’anno,
con conseguente impossibilità di predisporre un
sistema di valutazione ai sensi dell’art. 27 del
medesimo CCNL, la retribuzione di risultato viene
erogata in uguale misura a ciascun dirigente
scolastico, salvo i casi di acclarata
responsabilità formalizzata in atti.
6.
Per la definizione di specifici aspetti del
servizio dei dirigenti legati alla prevista
estensione e attuazione all'estero dell'autonomia
scolastica (tra cui le funzioni di
raccordo con le RR.DD e CC., alla luce delle nuove
competenze previste dalla normativa vigente, e la
direzione degli uffici scolastici consolari)
si rinvia alla contrattazione integrativa
decentrata a livello di Ministero degli Affari
Esteri. La delegazione di parte pubblica per la
contrattazione integrativa e decentrata a livello
di Ministero è costituita da un delegato del
Ministro degli Esteri, che la presiede, da un
delegato del MIUR e da una rappresentanza dei
titolari degli Uffici interessati
dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di
quella del MIUR.
ART.6
- DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1.
A partire dall'anno scolastico 2002/2003 il
personale destinatario del presente contratto può
prestare servizio all'estero per un massimo
complessivo di nove anni, ivi compreso quello
eventualmente già svolto con qualifica di preside
o direttore didattico, fatta comunque salva la
naturale scadenza degli incarichi in atto.
ART.
7 - DISAPPLICAZIONI E MANTENIMENTO IN VIGORE
1.
Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia
di destinazione all’estero dei dirigenti
scolastici che siano in contrasto con le norme del
presente contratto.
2.
Continua ad applicarsi il decreto legislativo
n.62/1998, anche per le parti non richiamate
dal presente contratto.
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