Emendamento
OK, ma ancora insufficiente, per il concorso dei Dirigenti
Fonte:
sito web Cgil scuola
Il 14 dicembre 2001 la Camera di Deputati ha
approvato un emendamento all’articolo 17 della Legge Finanziaria, a larghissima
maggioranza (465 sì, 7 no, 2 astenuti, quindi con il concorso anche
dell’opposizione), volto a snellire le procedure del corso concorso per
Dirigenti Scolastici.
E’ un passo avanti. Tuttavia esso non è
sufficiente a corrispondere alle attese di quanti sono interessati al concorso,
Docenti e Presidi Incaricati triennalisti.
La CGIL Scuola, insieme con gli altri
Sindacati Confederali, ha posto come esigenza primaria la necessità di indire
con la massima celerità il bando al fine di dotare di Dirigenti Scolastici
titolari le Scuole, che in grandissimo numero ormai ne sono prive.
Ha, altresì, richiesto che il 50 % della
riserva di posti per i Presidi Incaricati triennalisti, prevista dalla Legge,
sia salvaguardato nella sua integrità, attraverso il meccanismo della
compensazione fra Regioni e settori formativi. Ha anche posto l’esigenza di
assicurare un percorso riservato ai Presidi con tre anni di incarico,
consentendone la preposizione alle scuole già a partire dal 1 settembre 2002
tramite l’accesso al corso di formazione, da frequentare anche con esonero dal
servizio, attraverso un esame-colloquio basato su esperienze professionali
documentate.
Al percorso riservato ai Presidi Incaricati
triennalisti debbono partecipare, anche questa è richiesta costantemente avanzata
dalla CGIL Scuola e dai Sindacati Confederali, i Vicerettori e le
Vicedirettrici incaricati con tre anni di incarico dei Convitti e degli
Educandati femminili dello stato.
Da sottolineare ancora che è richiesta
largamente sentita e condivisa quella di far partecipare al primo bando di
concorso nella fase preselettiva prevista dalla Legge anche i Docenti che,
oltre ad avere 7 anni di servizio, abbiano conseguito la laurea nel corso di
questi sette anni, superando lo sbarramento per coloro che non abbiano i 7 anni
di servizio prestati con laurea.
La CGIL Scuola su tutte queste
rivendicazioni ha sviluppato un impegno costante e continuerà a svilupparlo. Su
questi temi, infatti, fra i gruppi parlamentari è prevalso l’orientamento di
approvare nei prossimi giorni un ordine del giorno che vincoli il Governo a
farsene carico nell’applicazione operativa del bando. Stiamo, dunque, lavorando
in questa direzione.
Anche perché risulta davvero inaccettabile
per i Docenti e per i Presidi Incaricati, dopo anni di attese, continuare a
ritardare l’emanazione del bando, che alla sua uscita deve contenere anche le
caratteristiche sopra richiamate, che siano di celerità applicativa per dotare
subito le scuole di Dirigenti Scolastici titolari, e di reale tutela per i diritti
del personale.
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Ecco il testo
dell’emendamento
Emendamento
17,150 del Governo
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165, il periodo di formazione ha durata di nove mesi e si articola in
160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
7-ter. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una
indizione separata effettuata con bando del competente Direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di
formazione, ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione
frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi
l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono
curati dagli Uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale
di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti
regionali di ricerca educativa.
7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso
concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per
cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva
dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
7-sexies. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del
comma 7-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati
allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore».
Roma, 15 dicembre 2001