Contratto dirigenti scolastici - nota
informativa
La trattativa per il contratto della
Dirigenza scolastica ha permesso di elaborare un testo sulla parte normativa su
cui è stato espresso un apprezzamento positivo da parte di tutte le
organizzazioni sindacali presenti al tavolo della trattativa. Sulla parte
economica, pur essendo ormai chiare le varie fonti di finanziamento, alcune
scelte non sono ancora definite. Il riferimento è soprattutto all'uso dei 40
miliardi (fonte: ratei in corso di maturazione che vengono messi a disposizione
da subito) rispetto al quale vanno ricercate soluzioni vantaggiose ed eque per
la categoria. A partire dalla prossima settimana, gli organi dirigenti delle
varie organizzazioni sindacali interessate, analizzeranno i risultati della
trattativa per una valutazione definitiva. Per quanto riguarda i contenuti del
negoziato, va richiamato che l'articolato affronta le varie questioni legate al
nuovo status dirigenziale, alla ridefinizione del contratto di lavoro, alle
relazioni sindacali, alle tutele e garanzie. Rispetto al profilo, si richiamano
le indicazioni normative del D. L.vo 59/98 sulla dirigenza scolastica e si
precisa che il dirigente scolastico assicura il funzionamento generale
dell'unità scolastica nella sua autonomia funzionale - ovviamente entro il
sistema di istruzione e formazione -, sviluppa l'autonomia sul piano gestionale
e didattico, promuove e concorre a garantire l'esercizio dei diritti
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento, la libertà di
insegnamento, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Queste
funzioni si esercitano nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
I temi su cui focalizzare l'attenzione sono
i seguenti:
- la mobilità.
Nella posizione precedente il capo di Istituto veniva trasferito a domanda
anche annualmente, in presenza di posti disponibili e in base ad una
graduatoria definita sulla base di alcuni parametri (anzianità, figli a carico
...). Scompare, con il passaggio alla dirigenza, l'istituto del trasferimento.
La richiesta di cambiare sede e quindi incarico è ancora ovviamente possibile
in presenza di sedi disponibili. L'accoglimento della richiesta rientra nei
poteri discrezionali del direttore regionale. Chi ha ottenuto il mutamento
dell'incarico per una delle scuole richieste non può formulare ulteriori
richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.
- L'affidamento dell'incarico.
Premesso che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, l'incarico è
invece a termine. Il dirigente scolastico, a differenza del preside o
direttore, non ha più titolarità di sede. L'incarico viene affidato per un
periodo che va da un minimo di due ad un massimo di sette anni e può essere
rinnovato. Il conferimento viene fatto sulla base di una serie di criteri che
il contratto precisa (caratteristiche e complessità delle scuole, attitudini,
capacità ed esperienze, rotazione ...). L'incarico può consistere anche
nell'utilizzo presso Uffici dell'amministrazione centrale o regionali.
- Incarichi aggiuntivi.
L'amministrazione scolastica può conferire alcuni incarichi (presidenza
commissioni Esami di stato o di licenza media o di concorso a cattedra, oppure
direzione e/o docenza in corsi di formazione o funzioni di commissari
governativo) che il dirigente scolastico non può rifiutare. Altri incarichi
conferiti in ragione del suo ufficio e comunque conferiti dall'Amministrazione,
possono riguardare forme di collaborazione con altri enti (Università, regioni,
enti locali..): in questi casi viene riconosciuta al dirigente, in aggiunta
alla retribuzione di posizione e di risultato, il 30% della somma prevista. La
restante somma confluisce nel fondo per il trattamento accessorio. Se gli incarichi
sono assunti su deliberazione degli organi collegiali di scuola per
l'attuazione di iniziative con finanziamenti esterni, il compenso va
corrisposto per intero.
- La valutazione.
L'articolo relativo affronta la questione sotto tre aspetti: a regime,
relativamente ai risultati della valutazione dell'a.s.1999-2000, relativamente
all'a.s. in corso. In quest'ultimo caso, il testo contiene l'indicazione di una
relazione di fine d'anno sui risultati del lavoro svolto considerato in
rapporto alla situazione precedente. Per lo scarso anno scolastico, i risultati
della valutazione effettuata dai nuclei regionali, a ragione della sua
inattendibilità, su scala nazionale, della sperimentazione messa in atto, non
danno luogo a nessuna retribuzione di risultato né ad altri effetti legati alla
carriera. La valutazione a regime (a partire dal prossimo anno scolastico)
riguarderà i risultati, le competenze e le prestazioni legate alle
responsabilità che la norma attribuisce al dirigente scolastico. I risultati
vanno in ogni caso correlati alle risorse umane e finanziarie e strumentali
disponibili e vanno considerati avendo riguardo alla specificità della scuola.
Essa deve tener conto di principi quali: la trasparenza, la pubblicità dei
criteri e la partecipazione attiva dell'interessato nel processo valutativo.
Tenderà inoltre a privilegiare contenuti concreti e non procedure burocratiche
o cartacee. Viene richiamata inoltre l'importanza dell'autovalutazione al fine
di legare, anche attraverso questa pratica, la valutazione allo sviluppo
professionale del dirigente. In caso di valutazione non positiva, scattano
tutte le garanzie opportunamente previste. Sono previsti, sulla base del D.L.vo
286 due organi valutatori. Quello così detto di prima istanza, nominato dal dirigente
regionale e operante a livello territoriale, opera sulla base dei criteri
indicati e si avvale, per i casi problematici, di esperti di tematiche
organizzativo-gestionali e di problematiche didattico-formative. E' in ogni
caso prevista una verifica in situazione. La responsabilità di questo livello è
esclusiva della figura incaricata di questo compito. La valutazione conclusiva
spetta al dirigente regionale che opera sulla base dei risultati dell'organo
valutatore di prima istanza.
- La formazione.
Viene considerata leva strategica fondamentale e fattore decisivo di successo
per il funzionamento della scuola e viene assunta dall'amministrazione
"come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale e organizzativo di
riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata
al risultato. Si riconosce nell'attività formativa l'importanza dell'esperienza
e si indicano anche nelle associazioni professionali i soggetti che possono
realizzare iniziative di formazione. I percorsi formativi possono anche essere
individuali e l'amministrazione, se riconosce la connessione degli stessi con
l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo
alla spesa sostenuta. La partecipazione ad iniziative di formazione è
considerata servizio a tutti gli effetti. Si prevedono anche periodi di
aspettativa per motivi di studio. Le politiche formative sono oggetto di
informazione preventiva, seguita, a richiesta, di concertazione a livello
nazionale regionale.
- Responsabilità civile e patrocinio
legale.
E' attivata un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità
civili che copra anche le spese legali. A questo fine è destinata una somma di
£ 500.000 per addetto. Va prevista comunque la possibilità di aumentare i
massimali e area di rischi.
Roma, 11 maggio2001