Presidi
incaricati, vicari, funzioni superiori e contratto
scuola
Fonte:
sito web Cgil Scuola – 10 giugno 2003
Stiamo
assistendo ad una scomposta messe di comunicazioni
errate e fuorvianti sulle questioni in epigrafe,
tanto da essere costretti a fare alcune
precisazioni volte ad evitare allarmi innescati
non responsabilmente da leggerezze e demagogismi
interessati.
Collaboratori
e Vicari
Si dice: con la scomparsa del Vicario nel
Contratto non vi è chi sostituisca il Capo
d’Istituto in caso di assenza e impedimento, si
perdono gli esoneri e i semiesoneri legati a
questa figura, si perdono le indennità di
funzioni superiori.
Niente di più errato. Superata la figura del
Vicario dal D.L.vo n. 59/98 sulla Dirigenza
(articolo 25 D.L.vo 165/2001), essa è
sopravvissuta come figura retribuita nella stessa
misura della Funzione Obiettivo nel Contratto
scuola 1999, ma è stata ritenuta superata
dall’autorevole parere del Consiglio di Stato
del luglio 2000 che ha chiarito le seguenti cose:
- nel nuovo sistema della Dirigenza Scolastica il
Vicario è superato;
- le funzioni sostitutive del Dirigente, in caso
di assenza o impedimento, sono attribuite dal
Dirigente Scolastico stesso ad uno dei
Collaboratori da lui medesimo individuati;
- gli esoneri e i semiesoneri vengono attribuiti
dal Dirigente Scolastico, secondo le previsioni di
legge basate sulla complessità della scuola, ad
uno dei Collaboratori da lui individuati.
Dunque, non hanno ragione di essere le
considerazioni che ricorrono spesso sulla
impossibilità nella scuola di sostituire il
Dirigente Scolastico con un Docente: ci vorrebbe,
niente poco di meno che un altro Dirigente o un
Vicedirigente ! Nel sistema scolastico non è così:
non c’è una carriera da Vicedirigente e , si
guardi il caso !, i Dirigenti Scolastici sono e
devono essere tutti ex Docenti.
Per quanto riguarda le indennità di funzioni
superiori, esse sono normate dal D.L.vo 165/2001
all’articolo 52. Chi svolge le funzioni di
Dirigente Scolastico, per poco o tanto tempo, ha
diritto ad essere retribuito come un Dirigente
Scolastico. E’ ovvio che, svolgendo un lavoro
per conto dell’Amministrazione, tale
retribuzione è a carico della stessa
Amministrazione. I vecchi istituti contrattuali
(indennità di direzione ecc.) non hanno ragione
di essere dentro un comparto che non inquadra
personale Direttivo.
Presidi Incaricati
Il discorso vale anche per i Presidi Incaricati.
Il differenziale retributivo che essi percepiscono
sullo stipendio base, normato dal vecchio articolo
69 del CCNL del Comparto scuola 1995 e che i
Sindacati Confederali hanno richiamato a verbale
nel sottoscrivere il CCNL dell’Area V della
Dirigenza Scolastica il 1 marzo 2002, è oggi a
carico dell’Amministrazione: non è certamente a
carico del Contratto dei Dirigenti Scolastici o
del Contratto Scuola. Non solo, ma la CGIL Scuola
sostiene che anche la retribuzione di posizione e
di risultato, come già avviene per il
differenziale del trattamento fondamentale, devono
essere corrisposti ai Presidi Incaricati con lo
stesso sistema, cioè a carico
dell’Amministrazione. In realtà il MIUR e
qualche Sindacato, che confonde il proprio ruolo
con quello della stessa Amministrazione,
vorrebbero che le funzioni superiori svolte dai
Collaboratori che sostituiscono il Dirigente
Scolastico e svolte dai Presidi Incaricati
(retribuzione accessoria) fossero pagate dal
Contratto Scuola. In realtà i compensi ad esse
corrispondenti non devono essere né a carico del
Contratto dei Dirigenti né a carico del Contratto
Scuola.
Tutto si risolve, invece, limpidamente con il
citato articolo 52 del D.L.vo 165/2001 che pone a
carico dell’Amministrazione le indennità di
funzioni superiori per chiunque le svolga, Presidi
Incaricati o Docenti che siano.
La CGIL Scuola solleciterà il MIUR e l’Aran ad
agire in questa direzione.
In caso contrario la parola passerà al Giudice
del lavoro.
Roma,
10 giugno 2003
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