Legge Finanziaria 2002

La legge finanziaria sta per essere approvata in via definitiva alla Camera, per poi passare al Senato per l’approvazione finale.

Sono state introdotte alcune modifiche che segnaliamo, contenute negli art.13 (rinnovi contrattuali ex art. 9) e 17 (disposizioni in materia di organizzazione scolastica ex art. 13).

Ø      Risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali : sono incrementate in maniera insufficiente le risorse per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici (differenziale inflattivo) aggiungendo 670 mldi per il 2002 e 23 mldi per il 2003 per un totale di 693 mld (0,6% = 16.500 lire invece che 66.000); sono inoltre aumentate di 501 mld le risorse per i settori a diritto pubblico dei quali 466 mldi circa andranno al comparto sicurezza con ulteriori 702 mld per la riparametrazione.

Ø      Autoaggiornamento: sono previsti circa 68 miliardi, limitatamente all’anno 2002, pari a circa 80.000 lire lorde di rimborso per ogni docente.

Ø      Organici: tra i criteri di determinazione degli organici è stato introdotto il riferimento ad una particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

Ø      Decreto organici: il decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà avere un parere preventivo delle Commissioni Parlamentari competenti;

Ø      Dotazioni organiche di istituto: dovrà essere assicurata una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.

Ø      Attività di insegnamento fino a 24 ore settimanali: non è chiarita la contraddizione tra la facoltatività della norma e la certezza dichiarata nella relazione tecnica di risparmi pari a quelli previsti con il testo precedente, quando la norma era vincolante.

Ø      Commissioni di maturità: è previsto l’abbinamento delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate a scuole statali o paritarie ed è confermato che le commissioni di esame per le scuole non statali e non paritarie siano formate in modo paritetico da commissari esterni ed interni.  I componenti esterni delle commissioni dovranno essere individuati tra i docenti delle scuole alle quali sono state abbinate. Un ulteriore regalo ai “diplomifici”, che, se abbinati a scuole private paritarie, possono sperare in controlli meno severi.

Ø      Reclutamento dirigenti scolastici: le modalità di svolgimento del periodo di formazione del primo corso concorso (160 ore di lezione e 80 ore di tirocinio) prevedono l’esonero dal tirocinio per i presidi incaricati triennalisti. Questo emendamento è stato approvato anche dall’opposizione e rappresenta un passo avanti, ma non ancora sufficiente, rispetto alle richieste del coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL-UIL Scuola (vedi comunicato unitario in proposito).

Ø      Personale ATA: nel testo pervenuto dal Senato era stata già apportato una modifica, confermata nella versione attuale (comma 3 art. 13), che stabilisce l’utilizzo ai fini della contrattazione integrativa del settore di eventuali economie conseguenti alla riduzione annuale dell’organico. Lo stesso comma conferma la terziarizzazione dei servizi senza il riutilizzo nel settore delle risorse risparmiate in attuazione dell’art. 24, rimasto anch’esso invariato, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, tra le quali la scuola, della terziarizzazione dei servizi svolti.

Roma, 18 dicembre 2001


TITOLO III

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI SPESA

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI SPESA

 

Capo I

ONERI DI PERSONALE

 

Capo I

ONERI DI PERSONALE

 

Art. 11.

(Rinnovi

contrattuali).

 

Art. 13.

(Rinnovi

contrattuali).

 

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione

 

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione

 

collettiva nazionale, determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

 

collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

 

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002 e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni.

 

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale militare e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 195.

 

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo

 

3. Identico.

 

attuativo delle disposi zioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

 

 

 

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

 

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

 

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

 

5. Identico.

 

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.

 

6. Identico.

 

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

 

7. Identico.

 

Art. 15.

(Disposizioni in materia

di

organizzazione

scolastica).

 

Art. 17.

(Disposizioni in materia

di

organizzazione

scolastica).

 

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.

 

1. Identico.

 

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione

 

2. Identico.

 

della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

 

 

 

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.

 

3. Identico.

 

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

 

4. Identico.

 

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

 

5. Identico.

 

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

 

6. Identico.

 

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione

 

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle

 

dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

 

scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

 

 

 

8. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
9. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" è soppressa;

b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";

c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la

 

 

 

professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma".