Contratto integrativo nazionale per il personale dell’area V
della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 -
31.12.2001
L’anno 2002, il giorno 28 del mese di
maggio, in Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale
tra
la delegazione di parte datoriale
trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale
e
i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali risultanti dall’allegato 1 del presente contratto
viene sottoscritta l’allegata ipotesi
di Contratto integrativo nazionale relativo al personale dirigente dell’area V
della dirigenza scolastica per il periodo 1.9.2000 - 31.12.2001
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto integrativo
nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e art. 24 del C.C.N.L. per il
personale dell’area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002, si
riferisce agli istituti contrattuali rimessi a questo livello. Esso si applica
a tutti i dirigenti scolastici dell’area V, ivi compresi i Direttori di ruolo
delle istituzioni di alta cultura di cui alla Legge 21.12.1999, n. 508.
2. Per quanto concerne il sistema delle
relazioni sindacali si fa riferimento al titolo 2 del C.C.N.L.
3. Nel testo del presente contratto il
riferimento al C.C.N.L. dell’1.3.2002 è riportato come C.C.N.L.
4. L’intesa sulla mobilità professionale e
sull’ordine e tempi delle operazioni relative all’affidamento e
all’avvicendamento degli incarichi dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002,
è stata recepita nel presente contratto agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15,
commi 1° e 2°.
Art. 2
Decorrenza e durata
1. Le disposizioni del presente contratto,
fatte salve le scadenze definite dal C.C.N.L., hanno effetto dalla data di
sottoscrizione definitiva.
2. Le presenti disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle del successivo
contratto integrativo.
3. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge.
Art. 3
Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione
di posizione e di risultato
1. I fondi regionali sono costituiti a
decorrere dal 1° gennaio 2001 con l’insieme delle risorse già dedicate alla
corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale
dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (Tab.
A) tenuto conto delle unità di personale considerate per il presente contratto
appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le
scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell’anno
scolastico 2001/02. Dall’1.1.2001 confluisce nei fondi anche un importo
pro-capite pari a € 140,48 (£. 272.000). Dalla stessa data del 1° gennaio 2001
cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennità confluita nei fondi.
2. I fondi regionali sono incrementati a
decorrere dal 1° gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale
di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell’anno 2001
nell’ambito territoriale interessato.
Le modalità
di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianità
sono quelle di cui all’art. 41 del C.C.N.L. 9.1.1997 relativo al personale
dirigente dei Ministeri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i fondi
regionali sono altresì incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste
dalla legge 28-12-2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di
attuazione dell’autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente
contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unità di
personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di
ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non è stato possibile
utilizzare le risorse finanziarie di cui all’art. 36 del C.C.N.L., i fondi
stessi sono incrementati di un importo pari all’ammontare delle medesime
risorse non utilizzate. Alla suddetta data è defalcata dai fondi la quota
dell’indennità di direzione di ciascun dirigente del ruolo regionale conglobata
nello stipendio tabellare.
4. Le consistenze dei fondi regionali a
ciascuna delle date indicate nei precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate
nell’allegata tabella B.
5. A decorrere dalla data di definizione
della presente contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai
compensi per gli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 2 del C.C.N.L.
6. Ad ogni 1° gennaio successivo i fondi
regionali si alimentano autonomamente con l’utilizzo delle quote di
retribuzione individuale di anzianità relative ai dirigenti scolastici cessati
dal servizio nell’anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della
regione interessata.
Art. 4
Utilizzazione dei fondi regionali
1. I fondi regionali sono destinati per
l’85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e
per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato.
2. Ogni incremento del fondo è ripartito
fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma
1.
3. Entrambe le quote dei fondi debbono
essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali
economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo sono utilizzate in
base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa regionale,
distribuendole fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della
programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unità di personale
considerate per il presente contratto. Costituiscono economie anche le risorse
finanziarie destinate alle finalità di cui all’art. 36 del C.C.N.L. per la
parte eventualmente non utilizzata nell’esercizio finanziario 2002.
4. Qualora la quota del fondo destinata
alla retribuzione di risultato non sia sufficiente ad assicurare a ciascun
dirigente scolastico in servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20%
della retribuzione di posizione, l’erogazione di tale retribuzione è ricondotta
nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Art. 5
Criteri generali per l’articolazione delle funzioni
dirigenziali
1. Ai fini dell’articolazione delle
funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la
retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali
concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
A) Criteri attinenti la
dimensione;
B) Criteri attinenti alla complessità;
C) Criteri attinenti al contesto territoriale;
D) Criteri
attinenti alla responsabilità.
2. I criteri generali di cui al precedente
comma 1 sono così specificati:
A) DIMENSIONE
a) numero degli alunni;
b) numero dei docenti;
c) numero personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
B) COMPLESSITA’
a) istituzioni scolastiche con pluralità
di gradi o di indirizzi;
b) istituzioni scolastiche individuate
come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione
degli adulti;
c) istituzioni scolastiche con sezioni
funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e
pena, o con corsi serali;
d) istituzioni scolastiche con officine
e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità;
e) istituzioni scolastiche con annesse
sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza
sull’organizzazione dei servizi;
f) istituzioni scolastiche con
aziende agrarie e convitti annessi;
g) istituzioni scolastiche con vigilanza
su scuole private.
C) CONTESTO TERRITORIALE
a) istituzioni scolastiche situate in zone
di particolare disagio socio-economico;
b) istituzioni scolastiche situate in zone
di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).
D) RESPONSABILITA
a) Grado di responsabilità gravante sul
dirigente scolastico in relazione alla particolare configurazione
dell’istituzione scolastica.
3. I criteri di cui al comma 2 potranno
essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con
altri legati alle specifiche realtà locali.
Art. 6
Criteri generali per l’articolazione della retribuzione di
risultato
1. La retribuzione di risultato per
ciascun dirigente sarà determinata sulla base della verifica dei risultati e
della conseguente valutazione di cui all’art. 27 del suddetto C.C.N.L., fatto
salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 4.
Art. 7
Contrattazione integrativa a livello regionale
1. La contrattazione integrativa a livello
regionale si svolge sulle materie indicate nell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L.
2. Con riferimento alla retribuzione di
posizione essa determina:
a) il numero delle fasce in cui si
articola la retribuzione di posizione che è fissato in tre o quattro in
relazione alle caratteristiche del territorio;
b) il rapporto di divaricazione
percentuale esistente tra la fascia minima e quella massima che è fissato di
norma nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in
modo proporzionato;
c) la diversa rilevanza che gli elementi
individuati a livello nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun
specifico contesto regionale;
d) i criteri per il raggruppamento delle
istituzioni scolastiche della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare
il valore economico della retribuzione di posizione.
3. Nella determinazione dei criteri per la
formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni
scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione
integrativa regionale si attiene all’indicazione di realizzare nelle fasce
intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo
delle istituzioni scolastiche della regione.
4. Conformemente alle disposizioni
contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali
determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione,
nonchè il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo
sulla base delle unità di personale considerate per il presente contratto
collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un
livello e l’altro. La retribuzione individuale di posizione complessiva non può
in ogni caso essere inferiore all’importo fisso dell’ex indennità di direzione
di cui all’art. 33, comma 5, lett. a) del C.C.N.I. del 31.8.1999, nè superare
l’importo annuo lordo, per tredici mensilità, di € 10.329,14 (£ 20.000.000).
5. Con riferimento all’assegnazione della
retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto previsto in via transitoria
dall’art. 15, comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza
contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002.
Art. 8
Dirigenti scolastici in particolari posizioni
1. In tutti i casi nei quali ai dirigenti
scolastici siano assegnate funzioni diverse dalla preposizione ad una
istituzione scolastica con retribuzione corrisposta dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la retribuzione di posizione
e di risultato è posta a carico del relativo fondo costituito nell’ambito della
regione ai cui ruoli l’interessato appartiene.
2. Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del
C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo è corrisposta
una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di
quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli
interessati appartengono.
3. Ai dirigenti scolastici utilizzati
presso gli Uffici dell’amministrazione centrale e periferica, considerato che i
criteri indicati nell’art. 50, comma 1 del C.C.N.L., configurano funzioni in
strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle
istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente equivalenti, è corrisposta
una retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media di
quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli
interessati appartengono.
4. La valutazione e la verifica dei
risultati dei dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di
stato assimilabili è effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati
dagli enti o amministrazioni ove prestano servizio.
5. La disciplina degli istituti
retributivi accessori dei dirigenti scolastici all’estero sarà definita nella
sequenza contrattuale specifica prevista dall’art. 45 del C.C.N.L.
Art. 9
Incarichi aggiuntivi
1. I compensi degli incarichi aggiuntivi
di cui all’art. 26, comma 1, del C.C.N.L. sono quelli previsti dalle
disposizioni vigenti.
Art. 10
Formazione e aggiornamento
1. Ai sensi dell’art. 14, comma 5, del
C.C.N.L. il Ministero stabilisce annualmente la quota delle risorse da
destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti.
2. Le attività formative sono tese a
rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti scolastici e la loro
attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a
caratterizzare le istituzioni scolastiche in termini di dinamismo e
competitività. Le attività formative sono altresì volte a sviluppare tutte le
competenze necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma.
3. Almeno il 60% delle risorse di cui al
comma 1 viene destinata agli uffici scolastici regionali sulla base del numero
dei dirigenti in servizio in ogni regione.
4. In sede di contrattazione integrativa
regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi
di formazione e aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte
individuali di cui all’art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.
5. Per l’approfondimento di problematiche
relative alle attività di formazione e per la formulazione di relative proposte
è costituita una commissione bilaterale ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L.
Art. 11
Mobilità professionale
1. I settori formativi ai fini della
mobilità professionale sono i seguenti:
a)
scuola
elementare e media
b)
istituti
secondari superiori
c)
istituti
educativi.
2. Possono presentare domanda di mobilità
professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
3. Alla mobilità professionale è destinata
un’aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale.
4. Con decreto del competente direttore
generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene
stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra
i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di
formazione specifica di cui all’art. 29, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
5. Ove il numero dei dirigenti aspiranti
alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per
l’ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno
in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all’art. 29 del
D.lgs n. 165/2001, si procederà all’individuazione degli aspiranti da ammettere
alle attività formative sulla base dell’esperienza professionale maturata
nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all’anzianità di
servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.
6. L’accoglimento della domanda di
mobilità professionale è subordinato all’esito positivo dell’esame finale
relativo ai moduli frequentati.
Art. 12
Incarichi
1. Il conferimento e il mutamento di
incarico hanno effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico sulla base dei
criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 23, comma
1 del C.C.N.L.
2. Gli incarichi dirigenziali, per le
tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal
dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell’area V
nell’ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza
scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n.
165/2001 e dell’art. 23 del C.C.N.L.
Ai dirigenti scolatici utilizzati
presso l’amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e
amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi
Uffici.
3. Prima di
procedere al conferimento degli incarichi, l’Ufficio scolastico regionale
assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali
vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno scolastico
successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli
interessati l’esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l’accesso
ai posti dirigenziali vacanti.
4. In prima
applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui
all’art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l’incarico
dirigenziale attualmente rivestito. E’ facoltà del dirigente interessato
esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L’Ufficio
scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio,
all’affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 23 del
C.C.N.L.
5. Il
dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del
comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche
richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre
anni scolastici.
6.
Nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ufficio dirigenziale
ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico tenendo
conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico
interessato.
7. Al personale
in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa
sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo) si applicano le
disposizioni di cui all’art. 50, comma 3, del C.C.N.L.
Art. 13
Mutamento d’incarico in casi eccezionali
1. Il mutamento di incarico su posti
liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di
esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano
di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge
successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi previsti da norme speciali.
2. Per motivate esigenze, previo assenso
del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il
consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è
possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% dei
posti vacanti annualmente.
Art. 14
Ordine e tempi delle operazioni
1. L’assegnazione degli incarichi è
effettuata nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per
ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico;
d) mutamento d’incarico in pendenza di
contratto individuale;
e) assegnazione degli incarichi ai
dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal
collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione. A tal fine, gli interessati
dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo
utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
f) mutamento d’incarico in casi
eccezionali;
g) nuovo incarico per mobilità
professionale;
h) mobilità interregionale.
2. Nell’ambito delle fasi di cui alle
lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità
nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e
successivamente nelle altre province della regione.
3. Le operazioni di conferimento degli
incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti
scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico
successivo.
Art. 15
Norme transitorie e finali
1. In via transitoria per i prossimi due
anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i
responsabili degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo
incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di
passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza.
Il conferimento dell’incarico avviene
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e
dell’art. 23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma
può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
2. Una volta
definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente agli
istituti di cui agli artt. 43 e 44 del C.C.N.L., sia i conseguenti
provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con
atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono riconosciuti:
·
lo
svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi della C.M. n.
193 del 3.8.2000, con decorrenza 1.9.2000 o successiva;
·
la
determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza
comunque non anteriore all’1.1.2001;
·
la
determinazione della relativa retribuzione di risultato per l’anno scolastico
2001/02.
3. Quanto spettante a ciascun dirigente
come retribuzione di posizione è conguagliato con quanto percepito a titolo di
indennità di direzione - parte fissa e parte variabile - di cui all’art. 33,
comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31.8.1999.
4. Per l’anno scolastico 2001/2002,
considerato che il C.C.N.L. è stato sottoscritto in corso d’anno, con
conseguente impossibilità di predisporre un sistema di valutazione ai sensi
dell’art. 27 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata
in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata
responsabilità formalizzata in atti. A decorrere dall’a.s. 2002/2003 la retribuzione
di risultato è corrisposta per effetto della valutazione che viene effettuata
sulla base delle risultanze della tornata contrattuale di cui all’art. 7, comma
5.
Tabelle (file in formato .xls)
Allegato 1)
PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO
INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA
RELATIVO AL PERIODO 1.9.2000 - 31.12.2001
PARTE DATORIALE
________________________
Dr. Antonio ZUCARO _____________________
Dr. Giuseppe COSENTINO _____________________
Dr. Mario FIERLI _____________________
Dr. Silvio CRISCUOLI _____________________
Dr. Michele PARADISI _____________________
Dr. Sergio SCALA _____________________
Dr. Nicola ROSSI _____________________
Dr. Paolo NORCIA _____________________
Dr. Francesco PAGLIUSO _____________________
Dr. Vincenzo MAIDA _____________________
Dr. Antonio COCCIMIGLIO _____________________
Dr. Benedetto MATURANI _____________________
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
________________________
CGIL-SCUOLA _____________________
CISL-SCUOLA _____________________
UIL-SCUOLA _____________________
SNALS-SCUOLA _____________________
CIDA-ANP _____________________