ANQUAP
Associazione
Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
Accordo
comparto scuola, profili di illegittimità, scelte
prive di senso e discriminatorie.
Al Presidente
del Consiglio dei Ministri
Al Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro
della Funzione Pubblica
Al Ministro
dell’Istruzione Univers. e Ricerca
e,
p.c.All’ARAN
Alle OO.SS.
del Comparto Scuola
Alla CIDA
All’ANP
Agli organi
d’informazione
Oggetto: accordo
comparto scuola, profili di illegittimità, scelte
prive di senso e discriminatorie.
L’ipotesi di accordo del comparto scuola,
siglata in data 16 maggio u.s. tra l’ARAN ed
alcune delle OO.SS. rappresentative (CGIL, CISL,
UIL, SNALS), passa al vaglio del Consiglio dei
Ministri per il prescritto parere. La mole
quantitativa e lo spessore qualitativo del
documento impongono un esame attento sia per
verificarne gli effetti finanziari che quelli
ordinamentali. A nostro parere, il documento
contiene profili di illegittimità, scelte prive
di senso e discriminatorie, che intendiamo
sottoporre all’attenzione dei soggetti in
indirizzo.
PROFILI
DI ILLEGITTIMITA’
Ø
In violazione dell’art. 2 c. 2 D.L.vo
165/01, dell’art. 2095 del C.C. e della
L.190/85, l’accordo non riconosce la categoria
di quadro cui appartengono de iure i Direttori dei
Servizi Generali ed Amministrativi. Sulla
questione sono anche intervenute delle positive
decisioni giudiziali;
Ø
In violazione dell’art. 40 c. 2 D.L.vo
165/01 l’accordo non stabilisce una disciplina
distinta per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti di Direzione.
Nella condizione descritta dalla norma si trovano i
Direttori S.G.A.;
Ø
In violazione degli artt. 17, 18 e 39 della
Costituzione, si impedisce il diritto di assemblea
alle Organizzazioni Sindacali non rappresentative
nel comparto, sia in orario di servizio che al di
fuori dello stesso (vedi art. 8 dell’accordo).
La convocazione di assemblee è un diritto di
tutte le OO.SS., poiché la Costituzione tutela il
libero associazionismo e la libertà di riunione,
e la partecipazione alle stesse è una prerogativa
dei lavoratori;
Ø
In violazione dell’art. 25 D.L.vo 165/01,
che attiene a funzione dirigenziali riserva di
legge, varie parti dell’accordo fissano compiti
e funzioni del Dirigente scolastico. Non è
possibile che un accordo di comparto, non titolato
a regolare il rapporto di lavoro dei Dirigenti,
intervenga sui compiti Dirigenziali;
Ø
In violazione dei principi fissati in ben
due sentenze della Corte Costituzionale (n. 1/99 e
n. 194/02) si determina, de iure, il passaggio di
area dei guardarobieri. I passaggi da un’area
inferiore ad una immediatamente superiore debbono
avvenire mediante procedure selettive e previa
frequenza di appositi corsi (art. 46 c. 3);
Ø
In spregio a tutte le disposizioni di legge
e di regolamento che disciplinano le modalità di
accesso e di reclutamento del personale (riserva
di Legge), si prevede la sostituzione del
Direttore S.G.A. con il ricorso ad incarichi a
tempo determinato, peraltro sulla base di
graduatorie permanenti che non esistono (art. 55
c. 3);
Ø
Si omette, in violazione del C.C. e
dell’art. 52 del D. L.vo 165/01, la disciplina
del trattamento economico per lo svolgimento di
funzioni superiori;
SCELTE PRIVE DI SENSO E
DISCRIMINATORIE
Ø
Non ha senso riconoscere al Direttore SGA
lo status di capo del personale ATA e poi non
inserirlo nella delegazione di parte pubblica per
le relazioni sindacali a livello di istituzione
scolastica. In questo modo si pone il Direttore in
un’obiettiva condizione di difficoltà sia per
l’esercizio delle funzioni che per la tutela dei
suoi legittimi diritti ed interessi. Lo stesso
direttore dovrebbe essere titolare di poteri
attributivi di incarichi, concessivi delle ferie e
dei permessi e di poteri sanzionatori nei riguardi
del personale sott’ordinato. Si evidenzia un
formale e sostanziale contrasto tra la
declaratoria del profilo del Direttore e l’art.
47 della pre intesa;
Ø
La riduzione del periodo di prova per il
personale ATA a 2 e 4 mesi (art. 45) non consentirà
una corretta ed adeguata valutazione delle capacità
dei singoli a ricoprire una funzione con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
Ø
L’incremento retributivo del 30%, con
decorrenza 1 Gennaio 2003 è contraddittoria con
l’impegno assunto dalle parti (ARAN e OO.SS) con
dichiarazione congiunta sottoscritta in calce al
CCNL del 15/03/01. Se il contratto decorre dal 01
gennaio 2002, l’incremento che doveva già
essere corrisposto dal 01/09/2000 (data di
attribuzione del profilo di direttore) non può
che essere da tale data. Sia chiaro che, comunque
l’aumento non potrà non determinare l’effetto
del reinquadramento nelle posizioni stipendiali;
Ø
Macroscopiche discriminazioni nei riguardi
dei Direttori SGA con riferimento all’Indennità
di amministrazione ed all’accesso al fondo
d’istituto. Si aumentano, giustamente i compensi
accessori a carattere fisso e continuativo dei
docenti (retribuzione professionale) e delle aree
A e B del personale ATA (compenso individuale
accessorio) e non si aumenta nemmeno di 1 euro la
quota base dell’indennità di amministrazione
dei Direttori. Peraltro ci si dimentica totalmente
del compenso individuale accessorio per il
personale ATA di area C (Coordinatori
Amministrativi e Tecnici). Si fissa inopinatamente
ed esclusivamente per il Direttore SGA un tetto
massimo per compenso per lavoro straordinario.
All’assurdità del tetto si aggiunge il
paradosso di una quantificazione del tutto
inadeguata. Tutto ciò denota totale ignoranza del
funzionamento istituzionale ed organizzativo delle
scuole. Si propone di portare la quota base
dell’indennità di amministrazione ad euro
2500,00 e di togliere il tetto per lo
straordinario;
Ø
Assurdi impoverimento dei profili
professionali del personale ATA, proprio quando il
decentramento amministrativo richiede più
professionalità e più impegno;
Ø
Assoluta inadeguatezza dello status
giuridico ed economico degli Assistenti
Amministrativi le cui funzioni e responsabilità
sono aumentate con l’attribuzione alle scuole
dell’Autonomia. Si richiede per gli stessi
un’apposita area B Super, una maggiore
rivalutazione del trattamento fondamentale ed un
compenso individuale accessorio maggiorato di
almeno 65 Euro al mese;
Ø
Continua a restare irrisolto, nonostante
numerosi pronunciamenti giudiziali ed una nota
dell’ARAN, il riconoscimento dell’anzianità
al 1 gennaio 2000 per il personale degli Enti
Locali passato al comparto scuola;
Ø
Il buono mensa previsto per tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
continua a non essere previsto per il personale
ATA della scuola, il cui orario di lavoro è
quantitativamente uguale e si svolge con le stesse
modalità di
quello degli altri dipendenti pubblici;
Ø
Il piano annuale delle attività di
formazione ed aggiornamento delle istituzioni
scolastiche deve riguardare anche il personale ATA;
Ø
Letteralmente assurdo l’obbligo posto in
capo ai Direttori Regionali ed ai Dirigenti
Scolastici di formalizzare una proposta
contrattuale.Non risulta che il presidente dell’ARAN
ed il Ministro abbiano questi obblighi.
A sostegno delle nostre proposte per contrastare un testo
contrattuale assolutamente
inaccettabile,
congiuntamente alla formalizzazione della presente
nota, proclamiamo lo stato di agitazione,
come da documento allegato.
In fede Il Presidente
Giorgio Germani
Lì,
24/05/03
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