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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

ANQUAP

Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche

  Accordo comparto scuola, profili di illegittimità, scelte prive di senso e discriminatorie.

 Fonte: sito web FNADA - 24 maggio 2003

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Funzione Pubblica

Al Ministro dell’Istruzione Univers. e Ricerca

e, p.c.All’ARAN

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Alla CIDA

All’ANP

Agli organi d’informazione

Oggetto: accordo comparto scuola, profili di illegittimità, scelte prive di senso e discriminatorie.

 

                   L’ipotesi di accordo del comparto scuola, siglata in data 16 maggio u.s. tra l’ARAN ed alcune delle OO.SS. rappresentative (CGIL, CISL, UIL, SNALS), passa al vaglio del Consiglio dei Ministri per il prescritto parere. La mole quantitativa e lo spessore qualitativo del documento impongono un esame attento sia per verificarne gli effetti finanziari che quelli ordinamentali. A nostro parere, il documento contiene profili di illegittimità, scelte prive di senso e discriminatorie, che intendiamo sottoporre all’attenzione dei soggetti in indirizzo.

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’

Ø       In violazione dell’art. 2 c. 2 D.L.vo 165/01, dell’art. 2095 del C.C. e della L.190/85, l’accordo non riconosce la categoria di quadro cui appartengono de iure i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi. Sulla questione sono anche intervenute delle positive decisioni giudiziali;

Ø       In violazione dell’art. 40 c. 2 D.L.vo 165/01 l’accordo non stabilisce una disciplina distinta per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di Direzione.

Nella condizione descritta dalla norma si trovano i Direttori S.G.A.;

Ø       In violazione degli artt. 17, 18 e 39 della Costituzione, si impedisce il diritto di assemblea alle Organizzazioni Sindacali non rappresentative nel comparto, sia in orario di servizio che al di fuori dello stesso (vedi art. 8 dell’accordo). La convocazione di assemblee è un diritto di tutte le OO.SS., poiché la Costituzione tutela il libero associazionismo e la libertà di riunione, e la partecipazione alle stesse è una prerogativa dei lavoratori;

Ø       In violazione dell’art. 25 D.L.vo 165/01, che attiene a funzione dirigenziali riserva di legge, varie parti dell’accordo fissano compiti e funzioni del Dirigente scolastico. Non è possibile che un accordo di comparto, non titolato a regolare il rapporto di lavoro dei Dirigenti, intervenga sui compiti Dirigenziali;

Ø       In violazione dei principi fissati in ben due sentenze della Corte Costituzionale (n. 1/99 e n. 194/02) si determina, de iure, il passaggio di area dei guardarobieri. I passaggi da un’area inferiore ad una immediatamente superiore debbono avvenire mediante procedure selettive e previa frequenza di appositi corsi (art. 46 c. 3);

Ø       In spregio a tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le modalità di accesso e di reclutamento del personale (riserva di Legge), si prevede la sostituzione del Direttore S.G.A. con il ricorso ad incarichi a tempo determinato, peraltro sulla base di graduatorie permanenti che non esistono (art. 55 c. 3);

Ø       Si omette, in violazione del C.C. e dell’art. 52 del D. L.vo 165/01, la disciplina del trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori;

SCELTE PRIVE DI SENSO E DISCRIMINATORIE

Ø       Non ha senso riconoscere al Direttore SGA lo status di capo del personale ATA e poi non inserirlo nella delegazione di parte pubblica per le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica. In questo modo si pone il Direttore in un’obiettiva condizione di difficoltà sia per l’esercizio delle funzioni che per la tutela dei suoi legittimi diritti ed interessi. Lo stesso direttore dovrebbe essere titolare di poteri attributivi di incarichi, concessivi delle ferie e dei permessi e di poteri sanzionatori nei riguardi del personale sott’ordinato. Si evidenzia un formale e sostanziale contrasto tra la declaratoria del profilo del Direttore e l’art. 47 della pre intesa;

Ø       La riduzione del periodo di prova per il personale ATA a 2 e 4 mesi (art. 45) non consentirà una corretta ed adeguata valutazione delle capacità dei singoli a ricoprire una funzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Ø       L’incremento retributivo del 30%, con decorrenza 1 Gennaio 2003 è contraddittoria con l’impegno assunto dalle parti (ARAN e OO.SS) con dichiarazione congiunta sottoscritta in calce al CCNL del 15/03/01. Se il contratto decorre dal 01 gennaio 2002, l’incremento che doveva già essere corrisposto dal 01/09/2000 (data di attribuzione del profilo di direttore) non può che essere da tale data. Sia chiaro che, comunque l’aumento non potrà non determinare l’effetto del reinquadramento nelle posizioni stipendiali;

Ø       Macroscopiche discriminazioni nei riguardi dei Direttori SGA con riferimento all’Indennità di amministrazione ed all’accesso al fondo d’istituto. Si aumentano, giustamente i compensi accessori a carattere fisso e continuativo dei docenti (retribuzione professionale) e delle aree A e B del personale ATA (compenso individuale accessorio) e non si aumenta nemmeno di 1 euro la quota base dell’indennità di amministrazione dei Direttori. Peraltro ci si dimentica totalmente del compenso individuale accessorio per il personale ATA di area C (Coordinatori Amministrativi e Tecnici). Si fissa inopinatamente ed esclusivamente per il Direttore SGA un tetto massimo per compenso per lavoro straordinario. All’assurdità del tetto si aggiunge il paradosso di una quantificazione del tutto inadeguata. Tutto ciò denota totale ignoranza del funzionamento istituzionale ed organizzativo delle scuole. Si propone di portare la quota base dell’indennità di amministrazione ad euro 2500,00 e di togliere il tetto per lo straordinario;

Ø       Assurdi impoverimento dei profili professionali del personale ATA, proprio quando il decentramento amministrativo richiede più professionalità e più impegno;

Ø       Assoluta inadeguatezza dello status giuridico ed economico degli Assistenti Amministrativi le cui funzioni e responsabilità sono aumentate con l’attribuzione alle scuole dell’Autonomia. Si richiede per gli stessi un’apposita area B Super, una maggiore rivalutazione del trattamento fondamentale ed un compenso individuale accessorio maggiorato di almeno 65 Euro al mese;

Ø       Continua a restare irrisolto, nonostante numerosi pronunciamenti giudiziali ed una nota dell’ARAN, il riconoscimento dell’anzianità al 1 gennaio 2000 per il personale degli Enti Locali passato al comparto scuola;

Ø       Il buono mensa previsto per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, continua a non essere previsto per il personale ATA della scuola, il cui orario di lavoro è quantitativamente uguale e si svolge con le stesse modalità di   quello degli altri dipendenti pubblici;

Ø       Il piano annuale delle attività di formazione ed aggiornamento delle istituzioni scolastiche deve riguardare anche il personale ATA;

Ø       Letteralmente assurdo l’obbligo posto in capo ai Direttori Regionali ed ai Dirigenti Scolastici di formalizzare una proposta contrattuale.Non risulta che il presidente dell’ARAN ed il Ministro abbiano questi obblighi.

A sostegno delle nostre proposte per contrastare un testo contrattuale assolutamente

inaccettabile, congiuntamente alla formalizzazione della presente nota, proclamiamo lo stato di agitazione, come da documento allegato.

In fede Il  Presidente Giorgio Germani

Lì, 24/05/03                                                          

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