ANQUAP
Associazione
Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
IL
COLLEGIO DEI REVISORI NON HA COMPETENZE
DECISIONALI,
EVITIAMO
DI CONFERIRGLIELE
Fonte:
sito web FNADA ANQUAP - 22
marzo 2003
DOCUMENTO
Dirigenti
e Direttori lamentano comportamenti e azioni dei
Collegi dei Revisori dei Conti
che determinano un esercizio delle funzioni
non sempre conforme al dettato normativo che in
materia di controllo di regolarità amministrativa
e contabile, è invece, molto puntuale.
Vi sono collegi che:
·
impongono
le date e i termini di sottoposizione al loro
esame del programma annuale
e del c/consuntivo. Giova ricordare che
l’esame è conseguente alla formalizzazione
delle proposte da parte degli organi di
amministrazione attiva delle istituzioni
scolastiche, nei tempi fissati dal regolamento e
non da quelli stabiliti dal Collegio dei Revisori.
·
procedono
ad esaminare il programma annuale dopo la sua
approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
E’ bene tener presente che il programma annuale
può essere approvato dal Consiglio
anche senza il parere del Collegio quando
lo stesso non viene reso “entro cinque giorni
antecedenti la data fissata per la deliberazione
stessa”. Un parere reso dopo l’approvazione è
privo di valore;
·
pretendono
la trasmissione dei loro verbali all’Ufficio
Scolastico Regionale
e alla Ragioneria Provinciale dello stato
sempre e comunque. L’obbligo di trasmissione dei
verbali sussiste solo per quello di esame del
c/consuntivo e per quelli relativi ad eventuali
anomalie riscontrate nel corso della gestione.
·
formulano
rilievi per presunte illegittimità senza
motivazione e senza citazione delle fonti e
pretendono che siano osservati. I rilievi debbono
essere motivati con puntuale indicazione delle
norme che si presumono violate. Le scuole non
hanno nessun obbligo di uniformarsi ai rilievi se
non li condividono . Anzi hanno il dovere e il
potere di non adeguarsi, con motivata decisione.
Dinanzi a questi comportamenti, per
“quieto vivere”, molte scuole si lamentano ma
subiscono, determinando di fatto
una attribuzione impropria di poteri al
Collegio dei Revisori.
Il tutto avviene anche perché non risulta
applicato l’art. 59 comma 5 del Regolamento di
contabilità che assegna all’Ufficio Scolastico
Regionale poteri di intervento per assicurare
l’omogeneità di esercizio delle funzioni di
revisorato.
Lì,
22 marzo 2003
IL
PRESIDENTE Giorgio GERMANI
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