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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

ANQUAP

Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI NON HA COMPETENZE DECISIONALI,

 EVITIAMO DI CONFERIRGLIELE

Fonte: sito web FNADA ANQUAP - 22 marzo 2003

DOCUMENTO

         Dirigenti e Direttori lamentano comportamenti e azioni dei Collegi dei Revisori dei Conti  che determinano un esercizio delle funzioni non sempre conforme al dettato normativo che in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, è invece, molto puntuale.

         Vi sono collegi che:

·        impongono le date e i termini di sottoposizione al loro esame del programma annuale  e del c/consuntivo. Giova ricordare che l’esame è conseguente alla formalizzazione delle proposte da parte degli organi di amministrazione attiva delle istituzioni scolastiche, nei tempi fissati dal regolamento e non da quelli stabiliti dal Collegio dei Revisori.

·        procedono ad esaminare il programma annuale dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto. E’ bene tener presente che il programma annuale può essere approvato dal Consiglio  anche senza il parere del Collegio quando lo stesso non viene reso “entro cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa”. Un parere reso dopo l’approvazione è privo di valore;

·        pretendono la trasmissione dei loro verbali all’Ufficio Scolastico Regionale  e alla Ragioneria Provinciale dello stato sempre e comunque. L’obbligo di trasmissione dei verbali sussiste solo per quello di esame del c/consuntivo e per quelli relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione.

·        formulano rilievi per presunte illegittimità senza motivazione e senza citazione delle fonti e pretendono che siano osservati. I rilievi debbono essere motivati con puntuale indicazione delle norme che si presumono violate. Le scuole non hanno nessun obbligo di uniformarsi ai rilievi se non li condividono . Anzi hanno il dovere e il potere di non adeguarsi, con motivata decisione.

         Dinanzi a questi comportamenti, per “quieto vivere”, molte scuole si lamentano ma subiscono, determinando di fatto   una attribuzione impropria di poteri al Collegio dei Revisori.

         Il tutto avviene anche perché non risulta applicato l’art. 59 comma 5 del Regolamento di contabilità che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale poteri di intervento per assicurare l’omogeneità di esercizio delle funzioni di revisorato.

Lì, 22 marzo 2003 

IL PRESIDENTE Giorgio GERMANI

   

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