ANQUAP
Associazione
Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
Inquadramento
Direttori S.G.A.: legittime aspettative,
ordinamento vigente, forme di tutela e soluzioni.
DOCUMENTO
In
materia d’inquadramento dei Direttori S.G.A. si
accendono le polemiche, si assumono posizioni
strumentali e si avviano ricorsi giudiziali.
Stante
la rilevanza dell’argomento, in termini sia
giuridici sia economici, pare doveroso esporre
compiutamente la posizione dell’ANQUAP.
Lo
faremo con attenzione alle legittime aspettative
dei colleghi, all’ordinamento vigente, alle
forme di tutela, alle possibili soluzioni.
L’aspettativa
legittima dei Direttori S.G.A. era ed è
quella dell’equiparazione economica ai Direttori
delle Accademie e Conservatori e del pieno
riconoscimento delle anzianità maturate nel
profilo di Responsabile Amministrativo.
Questa
aspettativa è stata proposta e sostenuta dalla
FNADA e poi dall’ANQUAP prima e dopo la
sottoscrizione del CCNL 15/03/01.
Non risulta che i
Sindacati firmatari del citato contratto siano
stati e siano dello stesso avviso.
La
materia è stata espressamente disciplinata
dall’art.8 del gia menzionato CCNL, che prevede
“
incremento retributivo pari al 70% del
differenziale tra la posizione stipendiale
iniziale del Direttore Amministrativo delle
Accademie e Conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del Responsabile
Amministrativo”.
Inoltre,
“ all’atto dell’inquadramento è
riconosciuta una retribuzione di anzianità pari
alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento e lo stipendio iniziale del profilo di
provenienza”.
Ancora,
“ la retribuzione determinata ai sensi dei commi
1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della
temporizzazione, al fine della collocazione di
ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo di Direttore Amministrativo
delle Accademie e conservatori”.
Così
facendo le parti contrattuali (ARAN e OO.SS.
firmatarie) hanno inteso definire una specifica
disciplina, che ha implicitamente abrogato le
precedenti norme legislative, amministrative e
contrattuali poiché non compatibili con la
stessa.
Così
è, purtroppo,
in base all’art. 15 C.C. (disposizioni sulla
legge in generale) ed all’art. 48 CCNL 26/05/99.
Da
ricordare che il passaggio di profilo
professionale da Responsabile Amministrativo a
Direttore S.G.A., come quello da Preside e
Direttore Didattico a Dirigente Scolastico, non ha
richiesto nessun periodo di prova e nessuna
conferma in ruolo, poiché non solo si
richiedevano delle precise precondizioni ma si è
imposto l’obbligo di partecipazione a specifici
corsi.
Nelle condizioni normative vigenti il ricorso
al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, è tecnicamente possibile ma infondato in
punto di diritto.
Bisognerebbe
impugnare il decreto di inquadramento, a firma del
Dirigente Scolastico, predisposto dal M.I.U.R., di
concerto con il M.E.F., e presente nell’area
Gestione del Personale del SIMPI.
E’
noto che lo schema di decreto è stato redatto in
puntuale osservanza del citato art. 8 CCNL
15/03/01.
Se
la strada giudiziale non è sostanzialmente
percorribile vi è un’altra possibile forma di
tutela che potrebbe essere seguita: quella
dell’interpretazione autentica dell’art. 8 del
CCNL 15/03/01.
Se
non era intenzione delle parti abrogare e
disapplicare i trattamenti più favorevoli
previsti dalle norme vigenti, per le OO.SS.
firmatarie del contratto sarà più facile
promuovere l’accordo di interpretazione
autentica, invece che seguire l’impervia strada
del ricorso giudiziale, come in modo assolutamente
strumentale si va facendo in alcune parti e da
taluni sindacati. Peraltro l’interpretazione
autentica si applicherebbe a tutti “ sin
dall’inizio della vigenza contrattuale” mentre
l’ipotetico positivo esito del ricorso
giudiziale si applicherebbe solo alla parte
ricorrente.
Se
poi si vuole trovare una soluzione VERA capita
a proposito l’occasione del rinnovo
contrattuale.Basterebbe scrivere una norma
corrispondente alle legittime aspettative già
richiamate nella parte iniziale di questo
documento: Equiparazione ai Direttori delle
Accademie e Conservatori e pieno riconoscimento
delle anzianità a far data 01/09/2000; data di
attribuzione del profilo professionale di
Direttore S.G.A..
Se
l’attenzione dei sindacati rappresentativi, nei
riguardi dei Direttori S.G.A. non è “ PELOSA”
questo è l’esito che dovrebbero raggiungere.
Ai
posteri l’ardua sentenza.
Lì,
15/04/03
Il
Presidente
Giorgio
Germani
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