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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

ANQUAP

Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche

Inquadramento Direttori S.G.A.: legittime aspettative, ordinamento vigente, forme di tutela e soluzioni.

DOCUMENTO

In materia d’inquadramento dei Direttori S.G.A. si accendono le polemiche, si assumono posizioni strumentali e si avviano ricorsi giudiziali.

Stante la rilevanza dell’argomento, in termini sia giuridici sia economici, pare doveroso esporre compiutamente la posizione dell’ANQUAP.

Lo faremo con attenzione alle legittime aspettative dei colleghi, all’ordinamento vigente, alle forme di tutela, alle possibili soluzioni.

L’aspettativa legittima dei Direttori S.G.A. era ed è quella dell’equiparazione economica ai Direttori delle Accademie e Conservatori e del pieno riconoscimento delle anzianità maturate nel profilo di Responsabile Amministrativo.

Questa aspettativa è stata proposta e sostenuta dalla FNADA e poi dall’ANQUAP prima e dopo la sottoscrizione del CCNL 15/03/01.

Non risulta che i Sindacati firmatari del citato contratto siano stati e siano dello stesso avviso.

La materia è stata espressamente disciplinata dall’art.8 del gia menzionato CCNL, che prevede

“ incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore Amministrativo delle Accademie e Conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile Amministrativo”.

Inoltre, “ all’atto dell’inquadramento è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza”.

 Ancora, “ la retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore Amministrativo delle Accademie e conservatori”.

Così facendo le parti contrattuali (ARAN e OO.SS. firmatarie) hanno inteso definire una specifica disciplina, che ha implicitamente abrogato le precedenti norme legislative, amministrative e contrattuali poiché non compatibili con la stessa.

Così è, purtroppo, in base all’art. 15 C.C. (disposizioni sulla legge in generale) ed all’art. 48 CCNL 26/05/99.

Da ricordare che il passaggio di profilo professionale da Responsabile Amministrativo a Direttore S.G.A., come quello da Preside e Direttore Didattico a Dirigente Scolastico, non ha richiesto nessun periodo di prova e nessuna conferma in ruolo, poiché non solo si richiedevano delle precise precondizioni ma si è imposto l’obbligo di partecipazione a specifici corsi.

Nelle condizioni normative vigenti il ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, è tecnicamente possibile ma infondato in punto di diritto.

Bisognerebbe impugnare il decreto di inquadramento, a firma del Dirigente Scolastico, predisposto dal M.I.U.R., di concerto con il M.E.F., e presente nell’area Gestione del Personale del SIMPI.

 E’ noto che lo schema di decreto è stato redatto in puntuale osservanza del citato art. 8 CCNL 15/03/01.

Se la strada giudiziale non è sostanzialmente percorribile vi è un’altra possibile forma di tutela che potrebbe essere seguita: quella dell’interpretazione autentica dell’art. 8 del CCNL 15/03/01.

Se non era intenzione delle parti abrogare e disapplicare i trattamenti più favorevoli previsti dalle norme vigenti, per le OO.SS. firmatarie del contratto sarà più facile promuovere l’accordo di interpretazione autentica, invece che seguire l’impervia strada del ricorso giudiziale, come in modo assolutamente strumentale si va facendo in alcune parti e da taluni sindacati. Peraltro l’interpretazione autentica si applicherebbe a tutti “ sin dall’inizio della vigenza contrattuale” mentre l’ipotetico positivo esito del ricorso giudiziale si applicherebbe solo alla parte ricorrente.

Se poi si vuole trovare una soluzione VERA capita a proposito l’occasione del rinnovo contrattuale.Basterebbe scrivere una norma corrispondente alle legittime aspettative già richiamate nella parte iniziale di questo documento: Equiparazione ai Direttori delle Accademie e Conservatori e pieno riconoscimento delle anzianità a far data 01/09/2000; data di attribuzione del profilo professionale di Direttore S.G.A..

Se l’attenzione dei sindacati rappresentativi, nei riguardi dei Direttori S.G.A. non è “ PELOSA” questo è l’esito che dovrebbero raggiungere.

 Ai posteri l’ardua sentenza.

Lì, 15/04/03

 Il Presidente Giorgio Germani

   

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