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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

NEWS 

 

Associazione Nazionale Quadri Amministrazioni Pubbliche 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO’ ESAUTORARE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE ED AMMINISTRATIVI

(IMPORTANTE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI)

Fonte: sito web ANQUAP - Fnada - 10 gennaio 2003

  Nella causa GIAMMEI contro il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Giudice della sezione lavoro del tribunale di Tivoli ha emesso, in data 20 dicembre 2002, un’importante ordinanza nella quale afferma e dimostra che il Dirigente Scolastico non può esercitare ingerenze in atti che, ai sensi del vigente CCNL comparto Scuola, sono di competenza esclusiva del Direttore S.G.A..

Nel caso in specie l’ingerenza si è manifestata in ordine alla revoca, da parte del Dirigente Scolastico, di talune disposizioni di servizio del Direttore S.G.A. inerenti il personale amministrativo. Inoltre, il Giudice ha censurato il comportamento del Dirigente Scolastico in ordine alla emanazione di direttive generali che, ancorché qualificate come tali, configuravano, invece, veri e propri atti di ingerenza nelle funzioni del Direttore S.G.A..

Nelle motivazioni il Giudice richiama correttamente anche l’art. 25 del Decreto L.vo 165/01, che prescrive la coadiuzione   dell’ex Responsabile Amm.vo, ora Direttore S.G.A., nell’esercizio di talune  funzioni dirigenziali.

Il provvedimento giudiziale riconosce pienamente lo status del Direttore S.G.A. quale “Capo del personale ATA” e, in quanto tale, titolare della competenza ad emanare disposizioni organizzative ed operative inerenti i servizi generali amministrativi ed il relativo personale.

Piace sottolineare che il collega GIAMMEI è un iscritto ANQUAP e che nella causa in oggetto è stato rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Bulgarini D’Elci, nostro legale di fiducia.

La vicenda dovrebbe servire da insegnamento per i Dirigenti, che non debbono esorbitare dalle loro competenze, e per i Direttori S.G.A., che non debbono consentire indebite ingerenze.      

Lì, 9 gennaio ’03        IL PRESIDENTE Giorgio GERMANI


 

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