Associazione
Nazionale Quadri Amministrazioni Pubbliche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NON PUO’ ESAUTORARE
IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALE ED AMMINISTRATIVI
(IMPORTANTE
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI)
Fonte:
sito web ANQUAP - Fnada - 10 gennaio 2003
Nella
causa GIAMMEI contro il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, il
Giudice della sezione lavoro del tribunale di
Tivoli ha emesso, in data 20 dicembre 2002,
un’importante ordinanza nella quale afferma e
dimostra che il Dirigente Scolastico non può
esercitare ingerenze in atti che, ai sensi del
vigente CCNL comparto Scuola, sono di competenza
esclusiva del Direttore S.G.A..
Nel
caso in specie l’ingerenza si è manifestata in
ordine alla revoca, da parte del Dirigente
Scolastico, di talune disposizioni di servizio del
Direttore S.G.A. inerenti il personale
amministrativo. Inoltre, il Giudice ha censurato
il comportamento del Dirigente Scolastico in
ordine alla emanazione di direttive generali che,
ancorché qualificate come tali, configuravano,
invece, veri e propri atti di ingerenza nelle
funzioni del Direttore S.G.A..
Nelle
motivazioni il Giudice richiama correttamente
anche l’art. 25 del Decreto L.vo 165/01, che
prescrive la coadiuzione
dell’ex Responsabile Amm.vo, ora
Direttore S.G.A., nell’esercizio di talune
funzioni dirigenziali.
Il
provvedimento giudiziale riconosce pienamente lo
status del Direttore S.G.A. quale “Capo del
personale ATA” e, in quanto tale, titolare della
competenza ad emanare disposizioni organizzative
ed operative inerenti i servizi generali
amministrativi ed il relativo personale.
Piace
sottolineare che il collega GIAMMEI è un iscritto
ANQUAP e che nella causa in oggetto è stato
rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe
Bulgarini D’Elci, nostro legale di fiducia.
La
vicenda dovrebbe servire da insegnamento per i
Dirigenti, che non debbono esorbitare dalle loro
competenze, e per i Direttori S.G.A., che non
debbono consentire indebite ingerenze.
Lì,
9 gennaio ’03 IL PRESIDENTE
Giorgio
GERMANI
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