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Preintesa sul CCNL comparto scuola
L'Anp denuncia i profili di illegittimità e i vuoti normativi

 Fonte: sito web ANP – 6 giugno 2003

L'Anp ha inviato in data odierna al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Funzione Pubblica, dell'Istruzione, dell'Economia e delle finanze, al Presidente dell'ARAN ed al Presidente della Corte dei Conti, una lettera (corredata da schede analitiche) per denunciare i molti profili di illegittimità ed i vuoti normativi (dovuti alla mancata ripresa di precedenti norme contrattuali) che si registrano nella preintesa sul CCNL del comparto scuola, sottoscritta il 16 maggio scorso dall'ARAN e dai sindacati Confederali e dallo SNALS.
Seguiranno, nel merito, altre iniziative sul piano politico e sindacale.

 

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

Roma, 6 giugno 2003.

 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Funzione Pubblica

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Al Presidente dell’ARAN

Al Presidente della Corte dei Conti

 

Loro sedi

 

 

Questa Organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dopo aver esaminato l’ipotesi di accordo relativa al CCNL 2002-2005 del Comparto scuola, sottoscritta il 16 maggio 2003, chiede al Comitato di Settore e al Consiglio dei Ministri di assumere ogni opportuna iniziativa per sanare i molti profili di illegittimità in essa contenuti dal momento che vengono normate in modo pattizio materie che sono riserva di legge.

Si registrano, inoltre, vuoti dovuti alla mancata ripresa di precedenti norme contrattuali che sono, quindi, destinate a decadere quando il CCNL sarà sottoscritto definitivamente, a norma delle disposizioni contenute nella premessa al testo contrattuale.

Le invasioni di campo nelle materie riserva di legge riguardano essenzialmente le competenze e il funzionamento degli organi collegiali della scuola e le competenze e le prerogative del dirigente dell’istituzione scolastica; si tratta, infatti, di materie relative all’organizzazione e alla disciplina degli uffici e alle responsabilità dei dirigenti (D.Lgs 165/2001: Art.2, comma 2; Art.4, comma 2 e 3; Art.5, commi 1 e 2; Art.6; Artt.16 e 17 sulla dirigenza e Art.25, comma 2, sulla dirigenza delle istituzioni scolastiche; D.Lgs.297/94, artt.7 e 10 sulle competenze degli organi collegiali).

 

In effetti, il citato D.Lgs 165/2001 (Art.2, comma 1; Art.40, comma 1) affida alla disciplina civilistica e pattizia la regolamentazione del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, prevedendo esclusivamente in questo campo anche la derogabilità di disposizioni di legge per via contrattuale; le competenze e il funzionamento degli organi collegiali non afferiscono, però, al rapporto di lavoro del personale e non sono modificabili dai contratti.

Ritenendo che queste invasioni di campo determinino una situazione di ingovernabilità gestionale ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, favoriscano un clima di conflittualità tra i diversi operatori della scuola e siano gravemente lesive degli interessi professionali dei dirigenti delle scuole così come definiti per legge, questa Organizzazione chiede alle competenti Autorità che, in sede di formulazione della autorizzazione governativa alla stipula del contratto, venga data indicazione alle parti di sanare i profili di illegittimità contenuti nella ipotesi di accordo e di colmarne i vuoti contrattuali.

Le considerazioni sopra esposte sono analiticamente motivate nelle schede allegate, che includono le proposte di modifica.

La scrivente Organizzazione si riserva ogni altra opportuna iniziativa di tutela dei principi e degli interessi lesi, in tutte le sedi competenti.

 

Distinti saluti.

 

Giorgio Rembado

Presidente Anp/CIDA

 

 


 

A.        INVASIONI DI CAMPO NELLE MATERIE RISERVA DI LEGGE

 

1.        Relazioni sindacali

 

NORME CONTENUTE NELLA PREINTESA

PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E PROPOSTE DI MODIFICA

Art.6, commi 2 e 4

 

Al comma 2, lett. i), viene introdotta fra le materie oggetto di contrattazione, “l’articolazione dell’orario del personale docente”, sulla quale c’è già la competenza ex lege del Dirigente (D.Lgs. 297/94, art.396, comma 2, lett.d) e D.Lgs. 165/2001, art.25), del Collegio dei Docenti (D.Lgs. 297/94, art.7, comma 2, lett.b)) e del Consiglio di Istituto (cfr. D.Lgs. 297/94, art.10, comma 4).

Ora si aggiunge anche la competenza della R.S.U.

Viene introdotto un vincolo temporale in merito alla presentazione della propria proposta contrattuale da parte del dirigente e al comma 4 viene fissato addirittura un termine per la conclusione delle procedure di contrattazione nelle istituzioni scolastiche, oltretutto stabilito dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, che, a livello di istituzione scolastica, non è soggetto contrattuale.

Vengono messe in discussione la competenza del dirigente in materia di gestione dell’ufficio e la libertà delle parti nella contrattazione; si interviene anche sull’organizzazione degli uffici (rapporto fra dirigente generale e dirigente della scuola), tutte materie riserva di legge.

 

Si propone di eliminare la prima norma e le disposizioni limitative della libertà contrattuale della parte datoriale.

 

Art.7

 

Viene definita in modo minuzioso la composizione delle delegazioni di parte pubblica ad ogni livello di contrattazione, mentre per l’istituzione scolastica viene indicato il solo dirigente.

Si potrebbe intendere che questo escluda il potere di delega e di scelta dei componenti della delegazione datoriale da parte del dirigente.

Vengono inficiate le prerogative gestionali dei dirigenti ai diversi livelli dell’Amministrazione; la prescrittività appare anche poco funzionale.

 

Si propone di lasciare ai dirigenti titolari del potere di rappresentanza nei diversi livelli la facoltà di formare la delegazione di parte pubblica nel modo ritenuto più idoneo.

 

Art.8, comma 12

 

Si stabilisce che le assemblee sindacali, sia a livello di scuola che territoriali, anche quando tenute al di fuori dell’orario di servizio del personale, possano essere indette dalle sole organizzazioni sindacali rappresentative.

Tale norma costituisce una violazione della legge n. 300/1970 (art. 20, comma 1) e delle stessa libertà di associazione sindacale prevista dalla Costituzione. Inoltre, non si limita solo a regolamentare le modalità di fruizione delle libertà e dei permessi per la partecipazione alle assemblee indette dalle Rsu e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, ma invade il campo in materia di utilizzazione dei locali scolastici.

 

Si propone di eliminare questa norma

2.         Funzionamento e competenze degli Organi Collegiali

 

NORME CONTENUTE NELLA PREINTESA

PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E PROPOSTE DI SOLUZIONE

Art. 26, commi 4 e 5 (seconda parte); Art.29; Art.30, commi 2 e 4

 

Art.26. Viene assegnata al Collegio dei Docenti la funzione di definire un piano annuale delle attività, comprensivo degli impegni di lavoro, e la potestà di modificarlo.

Art.29. Viene assegnata agli organi collegiali la competenza di «precisare il regime delle responsabilità» per i docenti che svolgono attività didattiche al di fuori di quelle curricolari (N.B.: si tratta di attività prestate su base volontaria, spesso con studenti adulti).

Art.30, commi 2 e 4. Attribuisce al Collegio dei docenti una funzione gestionale in merito alla realizzazione del POF per quanto attiene la creazione di funzioni strumentali, la determinazione del loro numero, l’individuazione dei criteri di attribuzione e i destinatari. Non solo, il Collegio può anche decidere di non attivare nessuna funzione strumentale, o di attivarle solo in parte, e determinare così gravi problemi alla gestione e alla organizzazione delle Istituzioni scolastiche.

Tutte queste norme riguardano il funzionamento degli uffici e il regime delle responsabilità e sono quindi riserva di legge; inoltre, attribuiscono al Collegio dei Docenti funzioni gestionali che, tra l’altro, configurano un conflitto di interessi, in quanto il Collegio deve individuare al proprio interno i percettori di compensi aggiuntivi e i carichi di lavoro. Si tratta di una violazione esplicita dei poteri e delle prerogative attribuite al Collegio dal D.Lgs, 297/94, che all’art.7 li limita solo a funzioni correlate alla didattica e non certo alla gestione dell’istituzione scolastica.

 

Si propone di eliminare queste norme

 

Art.27, comma 3, lett.b), e comma 4

 

Gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal  Collegio dei docenti.

A sua volta, il Consiglio di istituto stabilisce non, come sarebbe giusto, gli obiettivi e le finalità, ma, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, le modalità e i criteri per i rapporti con le famiglie e gli studenti.

Si tratta di norme che entrano nel merito del funzionamento degli uffici e che sovrappongono alle competenze del dirigente competenze improprie degli organi collegiali, oltretutto giuridicamente irresponsabili in tale materia.

Inoltre, il contratto non può regolare le modalità di erogazione del servizio in favore di soggetti terzi rispetto alle parti, quali sono le famiglie, ciò che costituisce materia tipicamente pubblicistica.

 

Si propone di eliminare queste norme

Art.86, comma 1

 

Il Consiglio di Istituto, previa acquisizione della delibera del Collegio dei Docenti, delibera a sua volta in materia di attribuzione del salario accessorio (fondo di istituto).

In tal modo il Collegio dei docenti decide perfino sull’attribuzione dei compensi accessori al personale ATA.

Si tratta di disposizioni attinenti all’organiz­zazione degli uffici; vengono attribuite al Consiglio di istituto e al Collegio dei docenti funzioni gestionali, anziché di indirizzo e controllo, anche contro l’esplicita previsione del D.Lgs 165/2001, art.45, comma 4, che riserva ai dirigenti la responsabilità «dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori» al personale.

 

Si propone di eliminare questa norma

3.      3.      Prerogative e competenze del Dirigente

 

NORME CONTENUTE NELLA PREINTESA

PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E PROPOSTE DI SOLUZIONE

Art.31

 

Vengono limitati a due i collaboratori designati dal dirigente retribuibili con il fondo di istituto. Se si tiene presente che quasi tutte le scuole hanno più sedi, magari in comuni diversi, non si capisce come debbano essere retribuiti se non altro i responsabili (fiduciari) di plesso, succursali, sezioni staccate.

Non si fa più cenno ad una terza figura, quella del vicario.

Viene inficiata la possibilità stessa di gestione della scuola; per di più, qui ne va non solo dell’efficienza del servizio, ma anche della stessa sicurezza degli alunni.

Di fatto, oltre a porre un limite illegittimo al numero dei collaboratori che il dirigente può designare (D.Lgs.165/2001, art.25, comma 5), restringe ulteriormente la precedente previsione contrattuale che contemplava due collaboratori più il vicario.

 

Si propone la modifica della norma prevedendo che il dirigente possa nominare e retribuire con il Fondo dell’istituzione scolastica i collaboratori necessari a garantire tutte le funzioni organizzative e gestionali nelle diverse sedi, plessi e sezioni staccate.

In alternativa, si propone di istituire un congruo budget, rapportato alla complessità della scuola e determinato dal CCNL in misura percentuale rispetto al fondo di istituto, da utilizzare per retribuire le figure di collaborazione con il dirigente.

 

Art.55, commi 2 e 3

 

Vengono stabilite norme per la sostituzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi in caso di assenza.

La materia attiene all’organizzazione degli uffici e al reclutamento, riserva di legge.

 

Si propone di sopprimere queste disposizioni e di regolare la materia per via amministrativa, salvaguardando le competenze del dirigente (D.Lgs.165/2001, art.52 disciplina delle mansioni).

 

Art.91

 

Il dirigente scolastico può infliggere al personale ATA il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa, mentre la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, e il licenziamento con preavviso e senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.

La materia attiene all’organizzazione degli uffici e alle competenze del dirigente scolastico (D.Lgs.165/2001, art.25, comma 4)

 

Si propone di attribuire al dirigente scolastico tutte le sanzioni disciplinari per il personale ATA, esclusa solo la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale a tempo indeterminato, dal momento che esistono precise procedure e numerose garanzie (cfr. art.90 della stessa ipotesi di accordo) a tutela dei lavoratori.

 

B.        I VUOTI NORMATIVI

 

           La premessa all’ipotesi di accordo stabilisce che tutte le norme contrattuali previgenti, a partire dal primo CCNL stipulato nel 1995, sono abrogate; una volta sottoscritto definitivamente, il CCNL 2002/2005 sarà l’unica fonte contrattuale a regolamentare il rapporto di lavoro del personale del Comparto Scuola.

           Nell’opera di riscrittura delle diverse norme, tuttavia, si registrano dei “vuoti”, che più che frutto di dimenticanza, sembrano essere una ulteriore limitazione ai poteri dei dirigenti scolastici, una penalizzazione delle alte professionalità della scuola e un pregiudizio della funzionalità dell’istituzione. Forse anche un tentativo di trasferire alla fiscalità generale alcuni costi contrattuali?

 

INDENNITA’ DI FUNZIONI SUPERIORI ED INDENNITA’ DI DIREZIONE

PROPOSTE

L’art.69, comma 1, del CCNL del 4 agosto 1995 normava la retribuzione dei docenti incaricati della presidenza e dei docenti incaricati della sostituzione del dirigente temporaneamente assente, tramite l’istituto della indennità di funzioni superiori. Questa previsione è semplicemente scomparsa dall’ipotesi di accordo, per cui dal momento della stipula definitiva non si saprà se retribuire queste funzioni.

Ugualmente scomparso è l’istituto dell’indennità di direzione, prevista dall’art.33 del CCNI del 31 agosto 1999, che spettava ai Capi di Istituto prima dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, ma anche ai presidi incaricati e ai docenti incaricati della sostituzione del dirigente temporaneamente assente.

Dato che l’incarico di presidenza esisterà fino all’espletamento del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che la sostituzione del dirigente temporaneamente assente va in ogni caso prevista, è necessario normare per via contrattuale la relativa retribuzione.

 

Si propone di riprendere integralmente i due istituti nel contratto, dal momento che si tratta di personale comunque appartenente al Comparto Scuola.

 

PRESIDI E DIRETTORI DIDATTICI CHE NON HANNO ACQUISITO LA QUALIFICA DIRIGENZIALE

 
PROPOSTE

Per quanto pochi, esistono ancora presidi e direttori didattici che, per vari motivi, non hanno acquisito la qualifica dirigenziale il 1° settembre 2000. Anche questa figura è completamente scomparsa dall’ipotesi di accordo.

Si tratta di personale appartenente a qualifiche ad esaurimento (o perché ammesso al prossimo corso di formazione dirigenziale, o perché destinato definitivamente ad altri compiti, o perché collocato in pensione nel giro di pochi anni), al quale, in quanto non citato nel testo contrattuale, non viene riconosciuto neppure l’incremento dell’inflazione.

 

Trattandosi di personale che è rimasto nel comparto, la posizione normativa e retributiva dello stesso va in ogni caso regolata nel CCNL, assicurando in primo luogo benefici economici paragonabili a quelli delle altre categorie