Sabato 3 febbraio a Roma, nella sede della CIDA di Via Nazionale 75, si è riunita la Conferenza dei Presidenti regionali dell'Anp.
Nel corso dei lavori, oltre a fare il punto sulle tematiche di maggiore attualità - riforma MPI, contratto, reclutamento, relazioni sindacali di istituto, mobilità, ordinanza incarichi, ecc. - è stata anche presentata l'ipotesi sulla valutazione dei dirigenti delle scuole predisposta dalla presidenza a seguito dell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'Anp dello scorso novembre 2000.
"Infine il Consiglio Nazionale ha approvato all'unanimità un O.d.G. sulla questione della valutazione dei dirigenti delle scuole che si riporta integralmente.
"Il Consiglio nazionale dell'ANP, riunito a Chianciano Terme (SI) nei giorni 25 e 26 novembre 2000
VENUTO A CONOSCENZA
delle prime risultanze delle valutazioni dei Capi di Istituto in alcune province;
PRENDE ATTO
della già prevedibile inadeguatezza della scheda di valutazione utilizzata dai Nuclei di valutazione dei Capi di istituto per l'a.s. 1999/2000;
RIBADISCE
la determinazione dei Dirigenti Scolastici di sottoporsi a sistematica valutazione con modalità scientificamente e professionalmente le più adeguate e correlate alla complessa essenza della scuola;
IMPEGNA
la Presidenza Nazionale dell'ANP a:
perseguire con fermezza l'applicazione puntuale ed immediata di quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla valutazione dei dirigenti pubblici;
intervenire per modificare radicalmente le modalità di valutazione sperimentate nell'a.s. 1999/2000, alla luce dei limiti presentati dalla vecchia scheda e della necessità di correlarla maggiormente ai profili professionali già definiti dal decreto istitutivo della dirigenza;
elaborare una autonoma proposta ANP di un processo di valutazione coerente con i dettati normativi del D.Lvo. n. 286/99".
La valutazione dei dirigenti delle scuole
Alcuni punti di attenzione
Normativa applicabile
Non sono più applicabili l'art. 20 del CCNL / 99 e l'art. 41 del CCNI relativo
per difetto di giurisdizione: il personale ha mutato qualifica
per mutata natura delle responsabilità, ora regolate dall'art. 21 DLgs 29:
quindi cadono le CCMM 312/99 e 18/00 e tutta la modulistica relativa
Non è più applicabile il comma 1 dell'art. 25-bis DLgs 29 (abrogato dal DLgs 286/99 - art. 10 comma 2 ultimo periodo): quindi niente nucleo
Si applica il DLgs 286/99, ed in particolare l'art. 5, che peraltro presenta un serio ostacolo, in quanto il comma 1 prevede che la valutazione si svolga "in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro"
Principi della valutazione
effettuata da un organo valutatore di prima istanza, che abbia diretta conoscenza dell'attività del valutato
approvata (o sottoposta a verifica) da parte di un organo valutatore di seconda istanza
partecipazione del valutato al procedimento
periodicità annuale (DLgs 286 art. 5 comma 2)
incompatibilità tra strutture e soggetti adibiti a controllo/ispezione e soggetti incaricati della valutazione
Oggetto della valutazione (DLgs 286 art. 5 commi 1 e 2)
risultati dell'azione amministrativa
risultati della gestione
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative
Conseguenze della valutazione
quelle previste dall'art. 21 del DLgs 29 e cioè:
trasferimento ad altro incarico (=altra scuola? altro ufficio dell'amministrazione?) per mancato conseguimento degli obiettivi assegnati o per risultati negativi dell'attività di gestione
esclusione per almeno due anni dal conferimento di incarichi dirigenziali (messa a disposizione) per grave inosservanza delle direttive o per ripetuta valutazione negativa
rescissione del rapporto di lavoro in casi di particolare gravità
Osservazioni
in assenza di un contratto individuale, che indichi gli obiettivi e le risorse assegnate, non è possibile valutare il mancato conseguimento, se non in termini molto generali
i tempi del contratto collettivo rischiano di far emanare le disposizioni amministrative anche più tardi dell'anno scorso
d'altro canto non si può saltare quest'anno, in quanto la valutazione ha periodicità annuale (art. 5 comma 2 DLgs 286)
la responsabilità per l'azione amministrativa va accompagnata da quella per le responsabilità tipiche del dirigente della scuola (garanzia della qualità dei processi formativi, integrazione con il territorio, tutela della libertà di insegnamento)
Qualche ipotesi (solo per il 2000-2001, in assenza di contratto)
la valutazione di prima istanza viene svolta da un dirigente (designato dal dirigente regionale) che abbia competenza territoriale ravvicinata rispetto al dirigente da valutare; la valutazione di seconda istanza viene svolta dal dirigente regionale
la valutazione parte da una relazione (o da una scheda) compilata dal valutando al termine dell'anno scolastico, nella quale riferisca - in maniera strutturata - in ordine ad alcuni punti fra quelli previsti dall'art. 25 bis del DLgs 29. Si potrebbe pensare ad una struttura mista:
alcuni punti obbligatori; per esempio:
analisi della situazione di partenza della scuola cui è stato preposto e motivata indicazione delle priorità di intervento adottate
descrizione ragionata della struttura di staff che si è dato
descrizione ragionata delle strutture di controllo interno di gestione da lui istituite
descrizione ragionata delle strutture di monitoraggio attivate relativamente alla qualità dei processi formativi
descrizione ragionata delle iniziative assunte per la collaborazione con altri soggetti del territorio
descrizione ragionata delle iniziative assunte per garantire il diritto all'apprendimento degli studenti
alcuni punti da lui scelti su un elenco; per esempio, tre dei seguenti:
analisi dei rapporti con gli organi collegiali (numero di sedute, proposte formulate dal dirigente con l'indicazione se accolte o meno, proposte adottate su iniziativa degli organi collegiali che abbiano inciso sull'attività del dirigente, ecc.)
analisi dei rapporti con il direttore dei servizi generali ed amministrativi (elenco delle direttive impartite, riscontro della loro attuazione, ecc.)
analisi delle relazioni sindacali intrattenute (materie discusse, accordi raggiunti, questioni tuttora aperte, eventuale contenzioso pregresso o in atto, ecc.)
analisi di uno o più progetti nei quali il dirigente abbia svolto un ruolo propositivo o di coordinamento diretto o di studio e ricerca
analisi dei criteri adottati per la gestione dei ricorsi in opposizione avverso gli atti adottati dalla scuola (elenco dei ricorsi presentati divisi per materie, tempi di trattazione, percentuale di quelli accolti e respinti, criteri per la loro istruzione, ecc.)
analisi dei criteri di delega utilizzati nel corso dell'anno (quali materie sono state delegate, per quanto tempo, per quale motivo, con quali verifiche, con quali esiti in ordine agli obiettivi assegnati, ecc.)
analisi dei rapporti intrattenuti con l'ente locale di riferimento in ordine alle materie di competenza
analisi dei rapporti di rete attivati (con quali soggetti, su quali materie, con quali strumenti, con quale impegno finanziario, con quali risultati, se con condivisione di risorse umane, attraverso quali canali di interazione, ecc.)
presa visione del documento di cui sopra, il valutatore di prima istanza intervista in ogni caso il dirigente ed effettua le verifiche che ritiene opportune nell'istituzione scolastica; non può utilizzare a questo scopo funzionari cui siano normalmente affidate visite ispettive o controlli amministrativi e di gestione
in assenza di un incarico individuale conferito fin dall'inizio, con l'indicazione degli obiettivi di gestione, non si dà luogo - solo per quest'anno - a valutazione negativa, ma solo ad apprezzamento, opportunamente articolato, di quanto emerso
eventuali conseguenze della valutazione saranno stabilite in sede di contratto collettivo di lavoro
Considerazioni di legittimità
Il modello proposto non dovrebbe urtare contro insormontabili considerazioni di legittimità, in quanto:
è vero che manca il contratto collettivo di lavoro, ma si può prevedere che, per il primo anno, non si faccia luogo ad apprezzamenti negativi, con le relative conseguenze
è vero che manca il contratto individuale, con l'indicazione degli obiettivi: ma quelli elencati a titolo di esempio discendono dalla legge
è vero che le indicazioni arriveranno fatalmente in ritardo rispetto all'inizio dell'anno, ma la valutazione parte da una scheda compilata dall'interessato alla fine dell'anno
è vero che il modello di gestione considerato auspicabile deve essere noto fin dall'inizio e non rivelato a metà percorso, ma:
i pochi punti obbligatori sono quelli previsti dal DLgs 29 come compiti del dirigente (e, in quanto tali, si debbono presumere noti)
gli altri sono in numero limitato e a scelta su un elenco molto più ampio (che è ispirato allo stesso DLgs e che, in ogni caso, prevede attività praticate nella quasi totalità delle scuole)
pertanto è difficile sostenere che non ci si attendeva di essere valutati su questi punti, considerato anche che si possono in parte scegliere
la predisposizione della scheda - o del modello strutturato - può essere fatta dall'amministrazione, in quanto non è materia contrattuale. Ci si augura che sia formulata in maniera meno ostica rispetto allo scorso anno
è peraltro difficile immaginare che questa procedura si possa attuare senza un minimo di avallo da parte sindacale. Le forme di questo avallo sono da individuare: informazione? concertazione? anticipazione o stralcio del contratto collettivo?