Riforma
degli organi collegiali
audizione alla VII Commissione della Camera
Fonte: sito web ANP - 30 gennaio 2002
Si è svolta - oggi 30 gennaio 2002 alle ore
14,30 - l'audizione presso la VII Commissione della Camera (Istruzione e
Cultura), avente per oggetto la riforma degli organi collegiali. Erano
invitati, oltre all'Anp, i maggiori sindacati rappresentativi della scuola. Su
invito del presidente della Commissione, on. Adornato, Giorgio Rembado ha
esposto analiticamente il punto di vista dei dirigenti delle scuole. Lo stesso
hanno fatto, dai loro rispettivi punti di vista, gli altri intervenuti. Al
termine dell'audizione è stata depositata presso la Commissione una memoria
scritta. Il presidente Adornato ha ringraziato del contributo e si è
riservato di acquisire ulteriormente pareri e proposte durante l'iter
parlamentare del provvedimento, per il quale si prevedono tempi relativamente
brevi.
Riforma organi collegiali della scuola:
il punto di vista e le proposte dell'Anp
(audizione alla VII Commissione della Camera in data 30 gennaio 2002)
Il punto di vista
L'Associazione - che raccoglie l'adesione della maggioranza dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche - non ritiene di dover esprimere specifici
giudizi sulle singole proposte di legge presentate alle Camere. Considera
invece opportuno rifarsi ai principi sulla base dei quali andrebbero operate, a
suo avviso, le scelte legislative in materia:
- rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche (esplicitamente richiamata nella nuova
formulazione dell'art. 117 della Costituzione)
- efficacia nell'azione dei
diversi organi da prevedere
- efficienza nei loro
rapporti con i soggetti giuridici e sociali esterni alle scuole
- rendicontabilità rispetto
agli obiettivi assegnati
a. rispetto dell'autonomia
- la legge di riforma
dovrebbe normare l'esistenza di un numero molto limitato di organi
collegiali
- gli organi direttamente
previsti dalla legge dovrebbero essere unicamente quelli la cui attività
ha ricadute esterne all'istituzione scolastica o connessioni funzionali
inscindibili con il territorio:
·
consiglio di amministrazione
·
collegio dei docenti
·
organi di valutazione degli studenti
·
nucleo di valutazione della qualità del servizio
- dovrebbe essere assegnato
alle scuole un amplissimo potere di autoregolamentazione, tendenzialmente
a natura statutaria, sul modello di quello vigente per le
università, fatta salva la riserva di legge in materia di ordinamenti
- in tale potere rientrerebbe
la facoltà di definire la funzione degli organi e le modalità di
partecipazione all'interno della scuola, rispetto a cui la legge dovrebbe
limitarsi a fissare alcuni indirizzi o principi generali, senza alcuna
individuazione del numero, della composizione o delle prerogative
b. efficacia nell'azione degli organi
- si raccomanda una
definizione delle competenze dei diversi organi che preveda una netta
separazione dei poteri, evitando, per esempio, che quello di indirizzo
venga conferito sia al consiglio di amministrazione che al collegio dei
docenti. Anche la eventuale definizione di un potere di indirizzo
didattico è rischiosa, dato che il cuore dell'attività delle scuole è
costituito dalla didattica e si verrebbe automaticamente a creare un
potenziale conflitto con i poteri di indirizzo generale
- si raccomanda che la
composizione degli organi rispetti il principio di competenza, per
evitare che responsabilità decisionali di rilevante importanza siano
affidate a persone non preparate ad esercitarle (vedi oltre)
c. efficienza nei rapporti con altri soggetti esterni
- i rapporti ordinari con
l'esterno ed i rapporti negoziali in genere dovrebbero appartenere alla
sfera di attività esclusiva del dirigente dell'istituzione (sia pure con
facoltà per quest'ultimo di delegarli). Non deve esservi spazio a
possibili confusioni di ruoli circa i soggetti legittimati ad assumere
impegni ed intrattenere relazioni in nome e per conto dell'istituzione
scolastica. Attualmente, questo è invece possibile per quanto riguarda il
presidente del consiglio di istituto, alcune funzioni obiettivo e, in
particolari ambiti, il direttore dei servizi generali ed amministrativi
- il potere di vigilanza
sull'attività degli organi collegiali - che potrebbe comprendere, a
determinate condizioni, quello di scioglimento - deve essere attentamente
definito
d. rendicontabilità in relazione agli obiettivi assegnati
- per ogni organo dovrebbe
essere prevista una sede in cui rendere conto in via ordinaria del
raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla legge o determinati nel
corso del funzionamento: e ciò a prescindere dalle ipotesi di eventuale
intervento straordinario per l'esercizio del potere di vigilanza
- tale sede non dovrebbe in
nessun caso essere totalmente interna all'organo stesso, per evitare il
rinnovarsi di fenomeni diffusi di autoreferenzialità, che hanno connotato
in passato le realtà scolastiche
Qualche proposta
a. consiglio di amministrazione
- preveda la presenza di tre
contributi differenziati:
- la committenza (stato, enti
locali) come espressione dell'interesse a conseguire gli obiettivi
assegnati
- l'utenza (genitori e
studenti maggiorenni) come espressione dell'interesse alla migliore
qualità nel servizio erogato
- la competenza professionale
(i docenti più eventuali esperti) quale espressione del collegamento fra
gli obiettivi indicati dall'esterno e le condizioni per la loro
realizzazione
- sia limitato ad un numero
di membri non troppo elevato (massimo nove, non contando il dirigente
della scuola ed il direttore dei servizi, fuori quota)
Il limite per gli studenti (la maggiore età) si giustifica
se l'organo deve assumere reali responsabilità di governo e non rimanere solo sede
di esternazione e di dibattito svincolato dall'esercizio di poteri.
La presenza non solo simbolica (quindi, non limitata ad un membro) della
committenza serve se l'organo deve essere un consiglio di amministrazione, cioè
un organo di indirizzo e di governo: se rimane un organo di rappresentanza
politica, non serve cambiargli il nome.
La presidenza va comunque affidata al rappresentante della committenza (ed in
tale qualità potrebbe operare il dirigente); la verbalizzazione al direttore
dei servizi generali ed amministrativi.
b. collegio dei docenti
- dovrebbe avere competenza
unicamente tecnico-professionale, legata ai diversi aspetti della
didattica, con esclusione di qualsiasi potere di indirizzo, organizzazione
e gestione. Dovrebbe essere altresì esclusa ogni competenza che -
direttamente o indirettamente - coinvolga la retribuzione, anche
accessoria, o l'orario di lavoro. I legittimi interessi di tutela del
personale hanno già la loro sede istituzionale nell'ambito delle relazioni
sindacali di istituto e non devono incidere sulle decisioni di natura
professionale
c. organi di valutazione degli studenti
- dovrebbero essere composti
dai docenti responsabili della programmazione e della didattica per i
diversi gruppi di alunni. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle
scuole - che comprende la possibilità di classi aperte e di gruppi di
studenti centrati sull'interesse, il livello o variabili comunque diverse
da quella dell'età - non si può pensare ad una composizione rigida
dell'organo, né al recupero della vecchia denominazione di consiglio di
classe. Peraltro, il riferimento concettuale rimarrebbe invariato: la
valutazione periodica e finale compete a chi ha svolto i passaggi
precedenti di programmazione e di attuazione delle scelte didattiche
- la presidenza dovrebbe
essere affidata al dirigente dell'istituzione scolastica o ad un suo
delegato preferibilmente esterno all'organo (la funzione di presidenza è
in primo luogo quella di garanzia del rispetto di criteri omogenei fra i
diversi gruppi di valutatori)
d. nucleo di valutazione della qualità del servizio
- dovrebbe comprendere al suo
interno l'espressione tecnicamente qualificata di diversi interessi
di conoscenza e garanzia:
- docenti della scuola
- docenti universitari (per
le scuole superiori) ovvero docenti e dirigenti del grado di scuola
immediatamente superiore per le scuole elementari e medie
- esperti designati dai
genitori degli studenti ed eventualmente dagli studenti maggiorenni
- la composizione del nucleo
dovrebbe essere affidata al potere di autoregolamentazione delle scuole,
ma essere comunque ristretta (non più di sette membri) e prevedere la
prevalenza numerica degli esterni
- la presidenza del nucleo
dovrebbe essere esercitata dal dirigente scolastico o da docente da lui
delegato, in possesso di requisiti di competenza certificabili
- gli interessi della
committenza esterna (stato, enti locali) dovrebbero essere garantiti dal
raccordo funzionale organico con il sistema di valutazione nazionale
- la funzione del nucleo non
dovrebbe essere quella di valutare singole persone, ma solo aggregati
funzionali (classi, gruppi di livello o di interesse, la scuola nel suo
complesso)
- i risultati della
valutazione - e della periodica cross examination con l'INVALSI -
dovrebbero essere resi pubblici