Il 24 gennaio 2002, è passato al Senato il disegno di legge A.C.1696,
Disposizioni di riordino della dirigenza statale.
La proposta del Governo inizia ora il suo iter in seconda lettura con il
numero 1052.
L'azione della CIDA per la modifica del disegno di legge in questione, iniziata
già da tempo, proseguirà anche nelle Commissioni competenti del Senato.
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Testo DDL 1052 |
24 Gennaio 2002: |
da assegnare |
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Iter: |
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Iniziativa Governativa: |
Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi Di concerto con |
Natura: |
ordinaria |
Presentazione: |
Trasmesso in data 24 Gennaio 2002; annunciato nella seduta
n.106 del 25 Gennaio 2002 |
Classificazione TESEO: |
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente
del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro per la funzione
pubblica
(FRATTINI)
di concerto col Ministro degli
affari esteri
(RUGGIERO)
col Ministro dell’interno
(SCAJOLA)
col Ministro della giustizia
(CASTELLI)
col Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
(MARONI)
e col Ministro dell’economia e
delle finanze
(TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 1696)
approvato dalla Camera dei
deputati il 23 gennaio 2002
Trasmesso dal Presidente della
Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 2002
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Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: «e
le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
1. All’articolo 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I dirigenti,
per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo
di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze
comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del
comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell’ambito degli uffici ad essi affidati».
1. All’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1.
Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti
di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del
presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero
con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati
l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri
atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto, nonchè la durata dell’incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi
di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per
gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall’articolo 24. È
sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto»;
c) al comma 3, le
parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;
d) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4.
Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o,
in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6»;
e) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. I criteri di conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del
comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all’articolo 7»;
f) dopo il comma 5 sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui al medesimo articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi
del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all’articolo 7»;
g) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti
indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può
eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il
termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare
e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche
presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio»;
h) il comma 7 è
abrogato;
i) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo»;
l) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali»;
m) al comma 12 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246»;
n) dopo il comma 12 è
aggiunto il seguente:
«12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi».
2. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi,
ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i
sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando
il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23, ovvero recedere
dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;
b) il comma 2 è
abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo
unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo
ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le modalità
stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,».
4. L’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – (Ruolo dei dirigenti) – 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il
ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all’articolo 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all’articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. È comunque assicurata la mobilità dei
dirigenti nell’ambito delle amministrazioni dello Stato. I relativi
provvedimenti sono adottati, su domanda dell’interessato, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, sentite l’amministrazione di provenienza e
quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando
la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con
l’ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico
legato all’anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica –
cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato».
5. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2,
lettera a), ultimo periodo, le parole: «per un periodo non inferiore a
cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a
due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi i
cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
b) al comma 2, lettera
b), l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono ammessi, altresì,
dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali
equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti
pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere
maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all’interno delle
strutture stesse»;
c) al comma 3, lettera b),
sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo, per il concorso al quale
possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche
la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate».
6. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via
transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati
conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, da parte di un’apposita commissione
nominata dal Ministro. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono
confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima
applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai
quali non sia riattribuito l’incarico in precedenza svolto è conferito un
incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia
possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la
mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un
incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico,
di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata
rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto
prioritariamente dei posti vacanti presso l’amministrazione che conferisce
l’incarico.
7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15,
comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle
seguenti: «dei ruoli»;
b) all’articolo 53,
comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,» sono inserite le
seguenti: «salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente
decreto,».
1. A coloro i quali, anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387,
sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell’articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i
medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo
n. 387 del 1998.
1. Nei limiti dei posti disponibili
nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli
di ciascuna amministrazione, il personale di cui all’articolo 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di
concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia
dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta
effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all’articolo 10,
comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore
dello stesso regolamento.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei fondi per i
trattamenti economici accessori delle rispettive amministrazioni.
1. Le nomine degli organi di vertice e dei
membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti
pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie,
conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza
naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima
riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di
entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate
entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli
incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla
loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti
del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonchè ai
componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e
interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o
comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale
della tredicesima legislatura, nonchè quelle conferite o comunque rese
operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di
insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate
o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
1. Dopo l’articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di
mobilità tra pubblico e privato). – 1. In deroga all’articolo 60 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè gli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi
pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici
economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una
qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione.
2. Per i magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi
competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all’accoglimento della
domanda.
3. Nel caso di svolgimento di attività presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in
aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è
computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. L’aspettativa per lo svolgimento di attività
o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al
comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei
due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo
ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato
pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti
presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le
predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche
indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile;
b) il personale
intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro
natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o
comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità.
5. Il dirigente non può, nei successivi due
anni, ricoprire incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate
alla lettera a) del comma 4.
6. Sulla base di appositi protocolli di intesa
tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e
con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a
carico delle imprese destinatarie.
7. Il servizio prestato dai dipendenti durante
il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6 costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
8. Le disposizioni del presente articolo non
trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle
Forze di polizia, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure
attuative del presente articolo».
2. All’articolo 101 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano
ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini
delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro, previa autorizzazione dell’Agenzia autonoma di cui all’articolo 102.
Alla cessazione dell’incarico, il segretario comunale e provinciale viene
ricollocato nella posizione di disponibilità nell’ambito dell’albo di
appartenenza».
3. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Vicedirigenza) – 1. La
contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di
un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale
laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia
svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la
disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che,
in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di
concorsi pubblici per l’accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono
delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all’articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle
posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è
definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle
regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.
3. L’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di
un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ad iniziare
dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione».
4. Al comma 2 dell’articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il
seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X
qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a
carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione
di ruolo e funzioni».
di collocamento fuori ruolo)
1. L’articolo 1 della legge 27 luglio
1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 – 1. Il personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto
dell’amministrazione interessata, d’intesa con il Ministero degli affari esteri
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo
per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei
mesi presso enti o organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche
di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il
cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è
disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato
alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo
quanto disposto dall’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. In attesa dell’adozione del provvedimento
di cui al comma 1, può essere concessa dall’amministrazione di appartenenza
l’immediata utilizzazione dell’impiegato presso gli enti od organismi
internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo».
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai
sensi dell’articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente
più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio
prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato
per intero ai fini della progressione della carriera, dell’attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima
legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza,
nonchè ai fini della valutazione dei titoli.
3. All’articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: «o di fuori ruolo» sono inserite le
seguenti: «o svolge altra forma di collaborazione autorizzata».
1. È istituito, presso il Ministero degli
affari esteri, un elenco per l’iscrizione delle imprese private che siano
disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire
posti o incarichi nell’ambito delle organizzazioni internazionali.
2. Per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, le
imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di
iscrizione indicando espressamente:
a) l’area di attività
in cui operano;
b) gli enti od
organismi internazionali di interesse;
c) i settori
professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
d) l’impegno a mantenere
il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale
chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali,
con eventuale indicazione della durata massima dell’aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte
nell’elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base
di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e
la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle
dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di
analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non
superiore a tre anni, non rinnovabile.
1. Con uno o più regolamenti adottati con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità e le procedure attuative degli articoli 3, comma 5, lettera a),
8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l’organizzazione e il
funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonchè
le procedure e le modalità per l’inquadramento, nella fase di prima attuazione,
dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole
amministrazioni, fatta salva la possibilìtà per il dirigente di optare per il
rientro nell’amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite
procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non
sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del
componente del comitato dei garanti di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 3, comma
3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è
abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.
1.
In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è
espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale
richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole
amministrazioni.