COMUNICATO STAMPA ANP
Il decreto legge approvato dal
Consiglio dei Ministri in data odierna rappresenta la strada obbligata per
garantire il regolare inizio dell'anno scolastico e quindi per tutelare quel
milione di studenti che mediamente ogni anno ha fin qui visto calpestare il
proprio diritto di istruzione, per i ritardi nelle nomine e per il carosello
delle cattedre in corso d'anno.
E' inoltre un primo passo sulla
strada della piena attuazione dell'autonomia delle scuole, a cui viene
trasferito il potere di nomina dei supplenti a partire dal 1° agosto di ogni
anno (solo per quest'anno, dal 1° settembre).
Questo provvedimento resta pur
sempre il frutto di una logica emergenziale: ma da esso si dovrà partire per
ridefinire l'intera disciplina del reclutamento, nella piena salvaguardia dei
diritti dell'utenza ed attraverso la selezione del personale più qualificato.
Non si comprendono le prese di
posizione di alcuni sindacati (CGIL, UIL, Gilda), contrari al trasferimento
delle competenze di nomina dai Dirigenti territorialmente competenti ai Capi di
Istituto. Di fatto, tale misura rappresenta solo una modesta anticipazione di
qualche mese rispetto a quanto era già sancito dalla normativa attuale per le
nomine successive al 1° gennaio di ciascun anno. Di potere di nomina, infatti,
si tratta e non di potere di scelta: le graduatorie cui si farà ricorso restano
quelle provinciali, anziché – come sarebbe stato più agevole e più coerente con
il nuovo statuto di autonomia delle scuole – quelle di istituto.
Resta la necessità che, nelle
norme regolamentari attuative del provvedimento odierno, si realizzi un
significativo snellimento delle procedure rispetto a quelle fino ad ora
seguite. Vanno altresì nettamente separati competenze e tempi di intervento fra
gli uffici scolastici territoriali e le segreterie delle scuole, per evitare
duplicazioni di compiti e slittamenti nel completamento delle operazioni.
Per assicurare che le attività
demandate alle scuole possano iniziare fin dal primo giorno utile, è altresì
fondamentale che i dirigenti degli uffici territoriali concludano tutte
le operazioni riguardanti i Capi di istituto – e quindi anche le nomine dei
presidi incaricati – entro il termine del 31 agosto. In caso
contrario, le scuole si vedrebbero trasferire il potere di nomina dei docenti,
ma non potrebbero agire per la mancanza del soggetto abilitato ad esercitarlo.
A nulla sarebbe valso allora l'intervento legislativo odierno.
SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE
L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, ed in particolare gli articoli 1, 2
e 4;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000,
n.123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999,
n.124;
CONSIDERATO lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in
relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n.124 del
1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che tale stato di incertezza compromette l'espletamento
delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo
indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento
per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 e all'assunzione a tempo
determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche
disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legge
ART.1
1.
Le
disposizioni contenute nell'art. 21 commi 1 e 2 della legge n.124 del 3 maggio
1999, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione
delle graduatorie di base di cui all'art.401 del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istituzione approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994 n.297, come sostituito dall'art.1, comma 6 della stessa legge,
hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai
docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel
seguente ordine di priorità:
a.
1°
scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme
previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla
data di entrata in vigore della predetta legge n.124/1999.
b.
2°
scaglione: docenti che abbiano superato le prove in un precedente concorso per
titoli ed esami, anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata
in vigore della predetta legge n.124/1999, in una graduatoria per l'assunzione
del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed
esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tal scaglione sono
compresi anche i docenti di cui all'art.2, comma 2 della predetta legge
n.124/1999.
2.
Le
disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27
marzo 2000, n.123, di seguito denominato Regolamento si intendono
modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente,
l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'art.2, comma 4, lettera a2) e
b) confluiscono in un unico scaglione.
3.
Nella fase
di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati
all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante, in base ai
titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al
Regolamento.
4.
La
graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1
viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici
2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al
termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001 /2002. I relativi
contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente
competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in
servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti
giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina annuale
per l'anno scolastico 2001/2002.
5.
I dirigenti
territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza attingendo alle
graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.
6.
Decorso il
termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei
supplenti annuali attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
7.
La
riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui
ai precedenti commi 1,2,3 non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite
che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione
utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine
che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è
scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni
salvaguardate.
ART.2
1.
A decorrere
dall'anno scolastico 2002/2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare
con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo
nello scaglione di cui all'art.1, comma 1, lett. b) gli idonei dei concorsi a
cattedre e posti, per titoli ed esami, ed i possessori dei diplomi rilasciati
dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.
2.
Nelle
integrazioni della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito
nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e
quello che chiede l'inserimento per la prima volta, è graduato, nell'ambito del
proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le
disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui
all'art.1 comma 2. i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000
nelle scuole paritarie, pareggiate, parifica e, legalmente riconosciute e nelle
scuole materne autorizzate con nomine dei docenti approvate dalla competente
autorità scolastica, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio
prestato nelle scuole statali.
3.
L'art, 401
dei Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art.1 comma
6 della Legge 124 del 3 maggio 1999, si interpreta nel senso che l'integrazione
e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio
spettante a ciascun candidato dando precedenza in caso di parità di punteggio
ai già iscritti in graduatoria rispetto ai nuovi inseriti.
Art.3
1.
Le
variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica,
verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano
modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal
dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi,
eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente
scolastico.
2.
I posti e
gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe i cui al comma 1
non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche
costituiti tra più scuole, così come determinati nell'organico di ciascun anno
3.
La
formazioni di classi di cui al precedente comma 1 è comunicata dal dirigente
scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di
ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e
degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a
disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.
Art.4
1.
Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il
personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine dell'attività didattica
attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.
2.
Decorso il
termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei
supplenti annuali attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le
nomine relative alle supplenze temporanee, il dirigente utilizza le graduatorie
di Istituto, predisposte, per la prima fascia in conformità ai nuovi criteri
definiti per le graduatorie permanenti dagli artt.1 e 2.
Art.5
1.
Limitatamente
all'anno scolastico 2001/2002 le operazioni previste dall'art.4 sono completate
entro il 31 agosto 2001. II termine d cui all'art. 3 comma 3 è fissato ai 31
luglio 2001.