Decreto Legge sul regolare avvio dell'anno scolastico


COMUNICATO STAMPA ANP

 

Fonte: sito web ANP - 28 giugno 2001

 

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data odierna rappresenta la strada obbligata per garantire il regolare inizio dell'anno scolastico e quindi per tutelare quel milione di studenti che mediamente ogni anno ha fin qui visto calpestare il proprio diritto di istruzione, per i ritardi nelle nomine e per il carosello delle cattedre in corso d'anno.

E' inoltre un primo passo sulla strada della piena attuazione dell'autonomia delle scuole, a cui viene trasferito il potere di nomina dei supplenti a partire dal 1° agosto di ogni anno (solo per quest'anno, dal 1° settembre).

Questo provvedimento resta pur sempre il frutto di una logica emergenziale: ma da esso si dovrà partire per ridefinire l'intera disciplina del reclutamento, nella piena salvaguardia dei diritti dell'utenza ed attraverso la selezione del personale più qualificato.

Non si comprendono le prese di posizione di alcuni sindacati (CGIL, UIL, Gilda), contrari al trasferimento delle competenze di nomina dai Dirigenti territorialmente competenti ai Capi di Istituto. Di fatto, tale misura rappresenta solo una modesta anticipazione di qualche mese rispetto a quanto era già sancito dalla normativa attuale per le nomine successive al 1° gennaio di ciascun anno. Di potere di nomina, infatti, si tratta e non di potere di scelta: le graduatorie cui si farà ricorso restano quelle provinciali, anziché – come sarebbe stato più agevole e più coerente con il nuovo statuto di autonomia delle scuole – quelle di istituto.

Resta la necessità che, nelle norme regolamentari attuative del provvedimento odierno, si realizzi un significativo snellimento delle procedure rispetto a quelle fino ad ora seguite. Vanno altresì nettamente separati competenze e tempi di intervento fra gli uffici scolastici territoriali e le segreterie delle scuole, per evitare duplicazioni di compiti e slittamenti nel completamento delle operazioni.

Per assicurare che le attività demandate alle scuole possano iniziare fin dal primo giorno utile, è altresì fondamentale che i dirigenti degli uffici territoriali concludano tutte le operazioni riguardanti i Capi di istituto – e quindi anche le nomine dei presidi incaricati – entro il termine del 31 agosto. In caso contrario, le scuole si vedrebbero trasferire il potere di nomina dei docenti, ma non potrebbero agire per la mancanza del soggetto abilitato ad esercitarlo. A nulla sarebbe valso allora l'intervento legislativo odierno.

 

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002"

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n.123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n.124;
CONSIDERATO lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n.124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;
CONSIDERATO che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legge




ART.1

1.     Le disposizioni contenute nell'art. 21 commi 1 e 2 della legge n.124 del 3 maggio 1999, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base di cui all'art.401 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istituzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, come sostituito dall'art.1, comma 6 della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

a.      1° scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n.124/1999.

b.     2° scaglione: docenti che abbiano superato le prove in un precedente concorso per titoli ed esami, anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n.124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tal scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'art.2, comma 2 della predetta legge n.124/1999.

2.     Le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n.123, di seguito denominato Regolamento si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'art.2, comma 4, lettera a2) e b) confluiscono in un unico scaglione.

3.     Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante, in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

4.     La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001 /2002. I relativi contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina annuale per l'anno scolastico 2001/2002.

5.     I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6.     Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

7.     La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai precedenti commi 1,2,3 non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate.

 

ART.2

 

1.     A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'art.1, comma 1, lett. b) gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami, ed i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2.     Nelle integrazioni della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta, è graduato, nell'ambito del proprio scaglione in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all'art.1 comma 2. i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie, pareggiate, parifica e, legalmente riconosciute e nelle scuole materne autorizzate con nomine dei docenti approvate dalla competente autorità scolastica, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3.     L'art, 401 dei Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art.1 comma 6 della Legge 124 del 3 maggio 1999, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato dando precedenza in caso di parità di punteggio ai già iscritti in graduatoria rispetto ai nuovi inseriti.

 

Art.3

 

1.     Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico.

2.     I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe i cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinati nell'organico di ciascun anno

3.     La formazioni di classi di cui al precedente comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

 

Art.4

 

1.     Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2.     Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze temporanee, il dirigente utilizza le graduatorie di Istituto, predisposte, per la prima fascia in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli artt.1 e 2.

 

Art.5

 

1.     Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 le operazioni previste dall'art.4 sono completate entro il 31 agosto 2001. II termine d cui all'art. 3 comma 3 è fissato ai 31 luglio 2001.