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Sito telematico dedicato all'informazione, al confronto, al dibattito sui problemi connessi con il primo CONTRATTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI – a cura del D.S. Paolo Quintavalla  in servizio presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Parma - In Rete dal maggio 2000 –

 

 

 

 

 

 

Rappresentatività e aree dirigenziali: incontro all'ARAN

 

Fonte: sito web ANP – 25 giugno 2003

 

Si è tenuta oggi - presso l'ARAN - la riunione di insediamento per l'avvio dei lavori del nuovo Comitato Paritetico ex art. 43 del D.Lgs.165/01, nella sua articolazione specifica per le aree dirigenziali. Compito del Comitato è la certificazione della rappresentatività dei sindacati, in base alle deleghe ed ai voti riportati nelle elezioni delle RSU.
Come si sa, per quanto riguarda la dirigenza il dato da accertare è solo quello riferito alle deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali, dal momento che la maggioranza delle Confederazioni non ha ritenuto di costituire le RSU dei dirigenti. Si prevede che il Comitato espleterà questo compito entro la prima metà di ottobre 2003. La rappresentatività sarà computata con riferimento alla data del 31.12.2002. Fin qui niente di nuovo.
L'informazione più rilevante, fornita nel corso della riunione dal direttore del Servizio di contrattazione 1, dott.ssa Silvana Dragonetti, riguarda la definizione delle aree dirigenziali, che hanno una grande importanza per il calcolo della rappresentatività.
In particolare, ha reso noto che il Comitato di Settore, come richiesto dalla CIDA pochi giorni fa, dovrebbe integrare - il prossimo 2 luglio - l'Atto di indirizzo ed indicare nuovi criteri per la definizione delle aree di contrattazione, che tengano conto, tra l'altro, dei profili dirigenziali e delle novità in materia di contrattazione per le aree dirigenziali introdotte dall'art. 7, comma 4 della Legge n.145/02 (legge Frattini), laddove dispone che «i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

   

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