AREA V
Piattaforma per il contratto integrativo nazionale
approvata dal Consiglio Nazionale
dell'ANP del 23-24 marzo 2002
Materie assegnate al CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo):
a.
Ordine, tempi delle operazioni per l'assegnazione degli incarichi,
aliquota dei posti destinati alla mobilità professionale e casi di particolare
urgenza o esigenze familiari per consentire eccezionalmente la mobilità su
posti liberi;
b.
criteri generali per l'assegnazione della retribuzione di
posizione e di risultato;
c.
determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art.
26, c. 1 (incarichi aggiuntivi)
d.
implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche
sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
e.
linee generali per la realizzazione di programmi di formazione
e aggiornamento;
f.
modalità e percentuali per i congedi per motivi di famiglia e
di studio.
A. Assegnazione e mutamento degli incarichi dirigenziali - mobilità
·
va stabilito, a salvaguardia dei diritti e degli
interessi dei dirigenti delle scuole, che entro il 15 luglio 2002 le direzioni
scolastiche regionali devono perfezionare tutti i contratti individuali, con
l'indicazione dell'importo della retribuzione di posizione e della sede
assegnata. La scadenza è condizionata dal DL 255/2001 (convertito con
L.333/2001) che prescrive il termine del 31 luglio per l'attribuzione degli
incarichi di presidenza.
·
fermi restando i criteri generali stabiliti
dall'art.23, co.1, del CCNL, si dovrà dare precedenza, in fase di prima applicazione,
a quelli che si riferiscono alle «attitudini, capacità ed esperienza
professionale del singolo dirigente» da collegare alle «caratteristiche e
complessità delle istituzioni scolastiche da affidare», dal momento che
ora non sono disponibili le valutazioni conseguenti alla verifica dei
risultati;
·
nella stipula dei contratti individuali i dirigenti
regionali, secondo le previsioni dell'art.24, co.3, del CCNL dovranno procedere
prioritariamente all'attribuzione degli incarichi nella provincia di residenza
del dirigente scolastico interessato, e successivamente nelle altre province
della regione;
·
per garantire la trasparenza e l'imparzialità
dell'azione amministrativa, ferme restando le competenze della direzione
regionale, dovrà essere reso noto e tenuto aggiornato l'elenco completo delle
istituzioni scolastiche e degli uffici privi di dirigente;
·
la misura del 15% destinata alla “mobilità
professionale” deve essere intesa come limite massimo rispetto ai posti
vacanti. A questo fine, ovviamente, i dirigenti delle amministrazioni
scolastiche regionali applicheranno i criteri stabiliti dall'art.23, comma 1,
del CCNL;
·
sempre nel medesimo limite del 15%, concluse le
operazioni interne alla regione, il dirigente dell'amministrazione scolastica
regionale potrà attribuire incarichi dirigenziali anche a dirigenti provenienti
da altre regioni, in presenza di particolari esigenze di natura familiare o
personale;
·
costituiscono particolari esigenze personali o di
famiglia (ex art.24, comma 5, del CCNL) il trasferimento del coniuge o la
necessità di cure specialistiche.
B. Criteri generali per l'assegnazione della retribuzione di posizione,
parte variabile, e di risultato
Le risorse da utilizzare saranno quelle che confluiranno nei Fondi
regionali, vale a dire quelle:
·
stabilite dalla Finanziaria 2002;
·
già utilizzate per l'indennità di direzione;
·
destinate per la valutazione dei dirigenti ex CCNL/99
del comparto Scuola;
·
dovute per l'inflazione sulla retribuzione accessoria;
·
corrisposte per le zone a rischio;
·
derivanti dall'ammontare della RIA dei dirigenti
collocati in pensione a partire dal 1° settembre 2001, destinate ad aumentare
di anno in anno;
·
a carattere eventuale, note solo a consuntivo, come le
quote degli incarichi aggiuntivi destinate ai fondi ed i risparmi di gestione
ex art.43 della legge 449/97.
Le direzioni regionali, ai fini della contrattazione integrativa regionale,
renderanno noti l'ammontare del Fondo e gli incrementi dello stesso non appena
intervenuti.
Prima di ripartire le risorse economiche tra i fondi regionali, dovrà essere
accantonato l'importo per il finanziamento dell'assicurazione contro i rischi
professionali e le responsabilità civili e per il patrocinio legale, al fine di
far rifluire nei Fondi regionali le eventuali economie totali o parziali.
Retribuzione di posizione, parte variabile
§
la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile,
è corrisposta su tredici mensilità. Quindi, una volta determinati gli importi
della parte variabile con i contratti integrativi regionali, la retribuzione di
posizione va corrisposta interamente e mensilmente dalle DD.PP.TT.;
§
analogamente a quanto avviene per i dirigenti di altre
aree si possono ipotizzare tre fasce retributive, nelle quali inserire le istituzioni
scolastiche o gli uffici in ragione della loro rilevanza e/o complessità:
Per cui la retribuzione di
posizione - parte variabile - dovrebbe essere corrisposta con i seguenti
seguenti criteri:
o prima
fascia, corrispondente alle scuole di minore complessità o grandezza: la retribuzione
di posizione – parte variabile – sarà pari al 50% di quella corrisposta per la
seconda fascia di scuole;
o seconda
fascia, corrispondente alla situazione di scuole od uffici media complessità:
la retribuzione sarà pari alla media pro capite delle risorse economiche
disponibili;
o terza
fascia, relativa a scuole di dimensioni rilevanti o particolarmente complesse:
la retribuzione dovrà corrispondere al 150% della seconda fascia di scuole.
Nei contratti integrativi regionali, al fine di
collocare le istituzioni scolastiche in ciascuna delle fasce sopra individuate,
dovranno essere utilizzati parametri definiti in sede di contratto integrativo
nazionale, per ciascuno dei quali sarà indicata un'apposita pesatura
prevedibilmente nel seguente ordine:
·
complessità della scuola in rapporto alla presenza di
aziende, convitti ed educandati che comportano la gestione di più bilanci;
·
presenza di laboratori e/o reparti di lavorazione con
alto grado di specializzazione, centri territoriali per l'EDA , gestione di
progetti europei;
·
gestione in proprio di mense e/o servizi di trasporto;
·
complessità della scuola in rapporto alla presenza di
ordini, gradi e tipi diversi;
·
complessità della scuola in rapporto al numero delle
sedi;
·
complessità della scuola in relazione al numero degli
alunni e del personale docente ed ATA;
·
caratteristiche sociali del territorio di riferimento
(zone a rischio, presenza rilevante di extracomunitari, …);
Retribuzione di risultato
·
la retribuzione di risultato non può essere inferiore
al 20% di quella di posizione e va corrisposta a seguito della valutazione
annuale, dalle DD.PP.TT.;
·
i compensi per gli incarichi aggiuntivi, in aggiunta
alla retribuzione di posizione, sono corrisposti ai dirigenti immediatamente
dopo il loro espletamento.
C. Determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 26
(incarichi aggiuntivi)
·
la nuova normativa, prevista dall'art.26 del CCNL, si
applica a tutti gli incarichi assunti dopo la stipula dei contratti integrativi
regionali;
·
i compensi spettanti per l'assolvimento degli incarichi
di cui al comma 1 dell'art.26 sono corrisposti per intero al dirigente
interessato, in quanto:
o
sono previsti da norme di legge;
o
il dirigente è obbligato ad accettarli;
·
le risorse da destinare ai compensi previsti
dall'art.26, comma 1, sono quelle già stabilite dalle norme. L'Amministrazione
terrà aggiornata una ricognizione completa di tali tipologie di compensi;
·
il trattamento di missione, ai sensi dell'art.51 del
CCNL, va parificato a quello dovuto alla dirigenza ministeriale;
·
i compensi per le reggenze vanno adeguati alla nuova
struttura retributiva dei dirigenti, e si estendono anche alla retribuzione di
posizione e a quella di risultato, ove spettante;
·
vanno equilibrati i compensi dovuti per la presidenza
delle commissioni di esame.
D. implicazioni delle innovazioni organizzative e
tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti
Le innovazioni in atto relative al decentramento dell'amministrazione e
quelle conseguenti al processo di autonomizzazione delle istituzioni
scolastiche, destinato ad evolversi ulteriormente per effetto delle modifiche
apportate al Titolo V della Costituzione, hanno indotto l'Amministrazione a
mettere in campo forme organizzative che in alcune circostanze hanno prodotto
un abbassamento del profilo dirigenziale dei dirigenti delle istituzioni
scolastiche.
Non si può negare che le conferenze di servizio impropriamente utilizzate, ad
esempio, possano provocare tale effetto, mediante l'espropriazione di parte
delle competenze dei dirigenti, senza per altro sollevarli da responsabilità
che sono e rimangono individuali.
Né si può dimenticare il fatto che tali improvvisate forme organizzative, in
molte circostanze, non hanno neppure riconosciuto le spese di missione a carico
dell'amministrazione che le adottava.
Come pure è successo che molti dirigenti si siano visti attribuire da parte
dell'amministrazione scolastica periferica compiti di natura organizzativa di
livello territoriale, in aggiunta a quelli ordinari, al di fuori di una formale
attribuzione di incarico e senza alcun corrispettivo economico.
E' necessario che il contratto integrativo impedisca o limiti, magari
rendendolo costoso, il potere dell'amministrazione in alcuni settori che
competono ai dirigenti delle singole istituzioni scolastiche soprattutto
quando, consapevolmente od inconsapevolmente, il risultato è quello di un
ritorno al passato, magari con la riduzione del dirigente delle scuole a
direttivo.
Proposte:
·
va applicato interamente l'artico 51 del CCNL;
·
l'eventuale affidamento di compiti derivanti da
innovazioni che comportino un aggravamento dei carichi di lavoro e un aumento
di responsabilità (ad esempio le scuole polo) va esplicitato (ex art.26 CCNL)
mediante formale atto scritto di incarico che preveda la misura della
retribuzione aggiuntiva.
E. Linee generali per la realizzazione di programmi di
formazione e aggiornamento
Il contratto integrativo dovrà individuare:
·
gli ambiti di intervento. Evidentemente non si potrà
non partire dalle innovazioni in atto, quale, per esempio, l'implementazione
dell'autonomia in tutti i suoi aspetti e il nuovo regolamento di contabilità, o
da alcuni punti di sofferenza, come l'applicazione della normativa sulla
sicurezza;
·
le risorse da destinare alla formazione dei dirigenti
vanno scorporate da quelle previste per l'intero comparto;
·
le modalità di attuazione, prevedendo, se necessario,
criteri di rotazione, piuttosto che una distribuzione uniforme sul territorio
delle risorse che non consentisse interventi di qualità.
F. Modalità e percentuali per i congedi per motivi di
famiglia e di studio (art.20 CCNL)
Si tratta di congedi non retribuiti e non utili ai fini pensionistici.
Proposte:
1.
le richieste di congedo, ai sensi della legge 53/2000, sono
presentate con un preavviso di 30 giorni quando si tratti di motivi di studio
e, quando si tratti di motivi di salute, sono documentate;
2.
l'amministrazione è tenuta ad accoglierle a domanda degli
interessati, fino al limite del 10% dell'organico;
3.
in caso di negazione del congedo o di differimento dello
stesso, l'amministrazione dovrà motivare le proprie decisioni esclusivamente
per “comprovate esigenze organizzative” (L. 53/2000);
Fase transitoria
Il ritardo della stipula del primo CCNL obbliga le parti a risolvere alcune
questioni, soprattutto di natura giuridica, relative agli anni scolastici
2000-2001 e 2001-2002.
In particolare:
1.
la copertura mediante contratto individuale dei due
anni scolastici sopra ricordati. E' necessario affrontare il problema, dal
momento che l'assenza di incarico dirigenziale ha conseguenze economiche sulla
retribuzione accessoria e sul trattamento pensionistico. La soluzione va
cercata o tramite un contratto individuale almeno biennale per il periodo
pregresso, oppure mediante retrodatazione della decorrenza del primo contratto
individuale, fatte salve le situazioni economiche intervenute sul trattamento
accessorio fino al 31 dicembre 2001, e giuridiche fino al 31 agosto 2002, per
effetto della proroga automatica della normativa contenuta nel CCNL Scuola
1999. Si dovrà ricorrere, se necessario, anche all'arti.24, CCNL/2002 –
mutamento di incarico –, nel caso di variazione di sede nel biennio 2000-2001 e
2001-2002;
2.
la retribuzione di posizione per il 2001. Decorre
dal 1° gennaio 2001, nel contratto integrativo nazionale dovrà essere indicata
la compensazione tra l'indennità di direzione corrisposta in proroga e la
retribuzione di posizione, salvaguardando gli effetti pensionistici.
3.
la retribuzione di risultato per l'anno scolastico in corso
(2001-2002), atteso che l'assenza di incarico, con relativa indicazione di
obiettivi e tempi, non consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali
di procedere alle verifiche in merito al raggiungimento dei risultati. La
proposta è di procedere analogamente a quanto stabilito nel CCNL per gli anni
scolastici 1999-2000 e 2000-2001, vale a dire riconoscere un importo di €
516,46 (lire 1.000.000) per ogni dirigente scolastico;