AREA V
Piattaforma per il contratto integrativo nazionale
approvata dal Consiglio Nazionale dell'ANP del 23-24 marzo 2002



Materie assegnate al CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo):

a.       Ordine, tempi delle operazioni per l'assegnazione degli incarichi, aliquota dei posti destinati alla mobilità professionale e casi di particolare urgenza o esigenze familiari per consentire eccezionalmente la mobilità su posti liberi;

b.      criteri generali per l'assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato;

c.       determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 26, c. 1 (incarichi aggiuntivi)

d.      implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;

e.       linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento;

f.        modalità e percentuali per i congedi per motivi di famiglia e di studio.


A. Assegnazione e mutamento degli incarichi dirigenziali - mobilità

·         va stabilito, a salvaguardia dei diritti e degli interessi dei dirigenti delle scuole, che entro il 15 luglio 2002 le direzioni scolastiche regionali devono perfezionare tutti i contratti individuali, con l'indicazione dell'importo della retribuzione di posizione e della sede assegnata. La scadenza è condizionata dal DL 255/2001 (convertito con L.333/2001) che prescrive il termine del 31 luglio per l'attribuzione degli incarichi di presidenza.

·         fermi restando i criteri generali stabiliti dall'art.23, co.1, del CCNL, si dovrà dare precedenza, in fase di prima applicazione, a quelli che si riferiscono alle «attitudini, capacità ed esperienza professionale del singolo dirigente» da collegare alle «caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare», dal momento che ora non sono disponibili le valutazioni conseguenti alla verifica dei risultati;

·         nella stipula dei contratti individuali i dirigenti regionali, secondo le previsioni dell'art.24, co.3, del CCNL dovranno procedere prioritariamente all'attribuzione degli incarichi nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato, e successivamente nelle altre province della regione;

·         per garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, ferme restando le competenze della direzione regionale, dovrà essere reso noto e tenuto aggiornato l'elenco completo delle istituzioni scolastiche e degli uffici privi di dirigente;

·         la misura del 15% destinata alla “mobilità professionale” deve essere intesa come limite massimo rispetto ai posti vacanti. A questo fine, ovviamente, i dirigenti delle amministrazioni scolastiche regionali applicheranno i criteri stabiliti dall'art.23, comma 1, del CCNL;

·         sempre nel medesimo limite del 15%, concluse le operazioni interne alla regione, il dirigente dell'amministrazione scolastica regionale potrà attribuire incarichi dirigenziali anche a dirigenti provenienti da altre regioni, in presenza di particolari esigenze di natura familiare o personale;

·         costituiscono particolari esigenze personali o di famiglia (ex art.24, comma 5, del CCNL) il trasferimento del coniuge o la necessità di cure specialistiche.


B. Criteri generali per l'assegnazione della retribuzione di posizione, parte variabile, e di risultato
Le risorse da utilizzare saranno quelle che confluiranno nei Fondi regionali, vale a dire quelle:

·         stabilite dalla Finanziaria 2002;

·         già utilizzate per l'indennità di direzione;

·         destinate per la valutazione dei dirigenti ex CCNL/99 del comparto Scuola;

·         dovute per l'inflazione sulla retribuzione accessoria;

·         corrisposte per le zone a rischio;

·         derivanti dall'ammontare della RIA dei dirigenti collocati in pensione a partire dal 1° settembre 2001, destinate ad aumentare di anno in anno;

·         a carattere eventuale, note solo a consuntivo, come le quote degli incarichi aggiuntivi destinate ai fondi ed i risparmi di gestione ex art.43 della legge 449/97.

Le direzioni regionali, ai fini della contrattazione integrativa regionale, renderanno noti l'ammontare del Fondo e gli incrementi dello stesso non appena intervenuti.
Prima di ripartire le risorse economiche tra i fondi regionali, dovrà essere accantonato l'importo per il finanziamento dell'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili e per il patrocinio legale, al fine di far rifluire nei Fondi regionali le eventuali economie totali o parziali.

Retribuzione di posizione, parte variabile

§         la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, è corrisposta su tredici mensilità. Quindi, una volta determinati gli importi della parte variabile con i contratti integrativi regionali, la retribuzione di posizione va corrisposta interamente e mensilmente dalle DD.PP.TT.;

§         analogamente a quanto avviene per i dirigenti di altre aree si possono ipotizzare tre fasce retributive, nelle quali inserire le istituzioni scolastiche o gli uffici in ragione della loro rilevanza e/o complessità:

Per cui la retribuzione di posizione - parte variabile - dovrebbe essere corrisposta con i seguenti seguenti criteri:

o       prima fascia, corrispondente alle scuole di minore complessità o grandezza: la retribuzione di posizione – parte variabile – sarà pari al 50% di quella corrisposta per la seconda fascia di scuole;

o       seconda fascia, corrispondente alla situazione di scuole od uffici media complessità: la retribuzione sarà pari alla media pro capite delle risorse economiche disponibili;

o       terza fascia, relativa a scuole di dimensioni rilevanti o particolarmente complesse: la retribuzione dovrà corrispondere al 150% della seconda fascia di scuole.

Nei contratti integrativi regionali, al fine di collocare le istituzioni scolastiche in ciascuna delle fasce sopra individuate, dovranno essere utilizzati parametri definiti in sede di contratto integrativo nazionale, per ciascuno dei quali sarà indicata un'apposita pesatura prevedibilmente nel seguente ordine:

·        complessità della scuola in rapporto alla presenza di aziende, convitti ed educandati che comportano la gestione di più bilanci;

·        presenza di laboratori e/o reparti di lavorazione con alto grado di specializzazione, centri territoriali per l'EDA , gestione di progetti europei;

·        gestione in proprio di mense e/o servizi di trasporto;

·        complessità della scuola in rapporto alla presenza di ordini, gradi e tipi diversi;

·        complessità della scuola in rapporto al numero delle sedi;

·        complessità della scuola in relazione al numero degli alunni e del personale docente ed ATA;

·        caratteristiche sociali del territorio di riferimento (zone a rischio, presenza rilevante di extracomunitari, …);

Retribuzione di risultato

·         la retribuzione di risultato non può essere inferiore al 20% di quella di posizione e va corrisposta a seguito della valutazione annuale, dalle DD.PP.TT.;

·         i compensi per gli incarichi aggiuntivi, in aggiunta alla retribuzione di posizione, sono corrisposti ai dirigenti immediatamente dopo il loro espletamento.


C. Determinazione dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 26 (incarichi aggiuntivi)

·         la nuova normativa, prevista dall'art.26 del CCNL, si applica a tutti gli incarichi assunti dopo la stipula dei contratti integrativi regionali;

·         i compensi spettanti per l'assolvimento degli incarichi di cui al comma 1 dell'art.26 sono corrisposti per intero al dirigente interessato, in quanto:

o        sono previsti da norme di legge;

o        il dirigente è obbligato ad accettarli;

·         le risorse da destinare ai compensi previsti dall'art.26, comma 1, sono quelle già stabilite dalle norme. L'Amministrazione terrà aggiornata una ricognizione completa di tali tipologie di compensi;

·         il trattamento di missione, ai sensi dell'art.51 del CCNL, va parificato a quello dovuto alla dirigenza ministeriale;

·         i compensi per le reggenze vanno adeguati alla nuova struttura retributiva dei dirigenti, e si estendono anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato, ove spettante;

·         vanno equilibrati i compensi dovuti per la presidenza delle commissioni di esame.

D. implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti
Le innovazioni in atto relative al decentramento dell'amministrazione e quelle conseguenti al processo di autonomizzazione delle istituzioni scolastiche, destinato ad evolversi ulteriormente per effetto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, hanno indotto l'Amministrazione a mettere in campo forme organizzative che in alcune circostanze hanno prodotto un abbassamento del profilo dirigenziale dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Non si può negare che le conferenze di servizio impropriamente utilizzate, ad esempio, possano provocare tale effetto, mediante l'espropriazione di parte delle competenze dei dirigenti, senza per altro sollevarli da responsabilità che sono e rimangono individuali.
Né si può dimenticare il fatto che tali improvvisate forme organizzative, in molte circostanze, non hanno neppure riconosciuto le spese di missione a carico dell'amministrazione che le adottava.
Come pure è successo che molti dirigenti si siano visti attribuire da parte dell'amministrazione scolastica periferica compiti di natura organizzativa di livello territoriale, in aggiunta a quelli ordinari, al di fuori di una formale attribuzione di incarico e senza alcun corrispettivo economico.
E' necessario che il contratto integrativo impedisca o limiti, magari rendendolo costoso, il potere dell'amministrazione in alcuni settori che competono ai dirigenti delle singole istituzioni scolastiche soprattutto quando, consapevolmente od inconsapevolmente, il risultato è quello di un ritorno al passato, magari con la riduzione del dirigente delle scuole a direttivo.
Proposte:

·         va applicato interamente l'artico 51 del CCNL;

·         l'eventuale affidamento di compiti derivanti da innovazioni che comportino un aggravamento dei carichi di lavoro e un aumento di responsabilità (ad esempio le scuole polo) va esplicitato (ex art.26 CCNL) mediante formale atto scritto di incarico che preveda la misura della retribuzione aggiuntiva.

E. Linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento
Il contratto integrativo dovrà individuare:

·         gli ambiti di intervento. Evidentemente non si potrà non partire dalle innovazioni in atto, quale, per esempio, l'implementazione dell'autonomia in tutti i suoi aspetti e il nuovo regolamento di contabilità, o da alcuni punti di sofferenza, come l'applicazione della normativa sulla sicurezza;

·         le risorse da destinare alla formazione dei dirigenti vanno scorporate da quelle previste per l'intero comparto;

·         le modalità di attuazione, prevedendo, se necessario, criteri di rotazione, piuttosto che una distribuzione uniforme sul territorio delle risorse che non consentisse interventi di qualità.

F. Modalità e percentuali per i congedi per motivi di famiglia e di studio (art.20 CCNL)
Si tratta di congedi non retribuiti e non utili ai fini pensionistici. Proposte:

1.      le richieste di congedo, ai sensi della legge 53/2000, sono presentate con un preavviso di 30 giorni quando si tratti di motivi di studio e, quando si tratti di motivi di salute, sono documentate;

2.      l'amministrazione è tenuta ad accoglierle a domanda degli interessati, fino al limite del 10% dell'organico;

3.      in caso di negazione del congedo o di differimento dello stesso, l'amministrazione dovrà motivare le proprie decisioni esclusivamente per “comprovate esigenze organizzative” (L. 53/2000);

  1. i dirigenti che rientrano dal congedo hanno priorità nella frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento.


Fase transitoria
Il ritardo della stipula del primo CCNL obbliga le parti a risolvere alcune questioni, soprattutto di natura giuridica, relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002.
In particolare:

1.      la copertura mediante contratto individuale dei due anni scolastici sopra ricordati. E' necessario affrontare il problema, dal momento che l'assenza di incarico dirigenziale ha conseguenze economiche sulla retribuzione accessoria e sul trattamento pensionistico. La soluzione va cercata o tramite un contratto individuale almeno biennale per il periodo pregresso, oppure mediante retrodatazione della decorrenza del primo contratto individuale, fatte salve le situazioni economiche intervenute sul trattamento accessorio fino al 31 dicembre 2001, e giuridiche fino al 31 agosto 2002, per effetto della proroga automatica della normativa contenuta nel CCNL Scuola 1999. Si dovrà ricorrere, se necessario, anche all'arti.24, CCNL/2002 – mutamento di incarico –, nel caso di variazione di sede nel biennio 2000-2001 e 2001-2002;

2.      la retribuzione di posizione per il 2001. Decorre dal 1° gennaio 2001, nel contratto integrativo nazionale dovrà essere indicata la compensazione tra l'indennità di direzione corrisposta in proroga e la retribuzione di posizione, salvaguardando gli effetti pensionistici.

3.      la retribuzione di risultato per l'anno scolastico in corso (2001-2002), atteso che l'assenza di incarico, con relativa indicazione di obiettivi e tempi, non consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di procedere alle verifiche in merito al raggiungimento dei risultati. La proposta è di procedere analogamente a quanto stabilito nel CCNL per gli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001, vale a dire riconoscere un importo di € 516,46 (lire 1.000.000) per ogni dirigente scolastico;