Mobilità
dirigenti
all'estero
Firmato il contratto
Fonte: Sito web ANP
Ieri è stato firmato il contratto sulla mobilità dei dirigenti delle
scuole e delle istituzioni scolastiche all'estero.
La novità più importante è l'applicazione della disciplina relativa alla
suddivisione in fasce con evidenti riflessi sulle nomine future.
Ministero degli Affari
Esteri
DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
Nell’anno 2001 il giorno
ventuno del mese di giugno in Roma, presso il ministero degli Affari
Esteri,
PREMESSO:
che è stata costituita ai
sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9.8.2000, che ha
modificato il CCNQ del
24.11.1998 ,la V autonoma area della dirigenza scolastica a decorrere dal
1.09.2000 nell’ambito del
comparto scuola,+ in relazione alla previsione dell’art.21 comma 17 della
Legge n.59/97;
che con il protocollo d’intesa
del 26.7.2000 sono state individuate le OO.SS ammesse alle
trattative nazionale per
l’area suddetta;
che con D.M. 3024 del
28.3.2000 così come modificato dal D.M. 5221 del 27.11.2000 e dal
D.M. 2618 del 26.01.2001 è
stata costituita la delegazione di parte pubblica;
LE PARTI CONCORDANO
il presente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO
che disciplina, secondo le
disposizioni contenute nell’art. 6 dell’Accordo successivo al CCNL/95,
sottoscritto l’11.12.1996 e
nell’art. 4 del CCNL/99, per l’anno scolastico 2001/2002, la mobilità dei
dirigenti scolastici in
servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero compresi i Corsi
ex
art.636
D.L.vo 297/94.
Art.1 - Campo di applicazione, durata e
decorrenza del contratto
1) Il presente contratto
integrativo si applica per l’a.s.2001/2002 al personale della V area autonoma
della dirigenza scolastica in
servizio all’estero.
2) Gli effetti giuridici
decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende
avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
3) Tutte le operazioni di cui al
presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si
intendono riferite per gli
effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto).
4) Con apposita Circolare vengono
diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di
presentazione delle domande di
trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti
comprese le indicazioni per il
ricorso ai mezzi di tutela.
5) Le annesse tabelle, di cui
agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.
Art.2 - Disponibilità per i
trasferimenti e termine delle operazioni
1) Sono considerati disponibili
per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio
dell’a.s.2001/2002, ivi
compresi quelli di nuova istituzione.
A tal fine sarà cura
dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della
domanda di
trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al precedente comma nonché l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate.
2) Non sono considerati
disponibili, per i trasferimenti, i posti che si rendano vacanti dopo la
pubblicazione dei
movimenti. Su detti posti
saranno effettuate le nuove destinazioni per a.s.2001/2002
Art.3 - Trasferimenti d'ufficio e a
domanda presso le istituzioni scolastiche
1) I trasferimenti d'ufficio per
soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa
sede e quelli a domanda sono
disposti nell'ambito delle istituzioni , ovvero Uffici scolastici, della
stessa area linguistica o di
altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di
selezione ex art.640, D.L.vo
297/94 e ex art. 5 dell'Accordo successivo al CCNL/95 sottoscritto
l'11.12.96.
2) Può presentare domanda di
trasferimento, il dirigente che si trovi almeno nel secondo anno
scolastico di servizio
all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di
servizio nella nuova sede. Per
il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei
due anni scolastici si
effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano
cui si riferisce il
provvedimento di destinazione all'estero.
3) Il trasferimento d'ufficio per
perdita di posto, non interrompe la continuità del servizio.
4) L'attribuzione delle sedi di
trasferimento sia d’ufficio che a domanda, avviene sulla base del
punteggio assegnato in
conformità delle relative tabelle, allegati A e B.
Art. 4 Trasferimenti d’ufficio
e a domanda
1) I trasferimenti a domanda e
d’ufficio avvengono –tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante
in
conformità alle allegate
tabelle – nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasce istituite in relazione
ai posti definiti nel
contingente per l’anno
scolastico 2001/2002:
I FASCIA
Direzioni didattiche delle
scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del
D.L.vo 297/94; scuole
secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I
grado ex art.636 del T.U.
297/94; istituti comprensivi (scuola elementare e secondaria di I grado)
II FASCIA
Istituti di scuola secondaria
di secondo grado e istituti comprensivi (scuola elementare e secondaria
di I e II grado)
Pertanto i dirigenti - ex
direttori didattici e presidi di I grado - possono chiedere il trasferimento
sui
posti di scuole e iniziative
scolastiche compresi nella prima fascia, mentre i dirigenti – ex presidi di
scuola secondaria di II grado-
possono chiedere il trasferimento nell’ambito delle istituzioni comprese
nella seconda fascia.
Art.5 - Precedenze
1) Nei trasferimenti hanno
precedenza nell’ordine le sottoelencate categorie di personale:
a) Personale non vedente (Legge
120/91)
b) Personale di cui all’art. 21,
Legge 104/92
c) Personale in servizio in sedi
classificate come particolarmente disagiate
Le situazioni che danno titolo
all’inclusione nelle categorie a e b devono essere documentate con
certificazione o copia
autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie
provinciali.
2) Qualora concorrano al
trasferimento a domanda ad una stessa sede più unità di personale comprese
nelle categorie di cui al
precedente comma, nell’ambito della stessa categoria, si terrà conto del
punteggio individuale, fermo
restando quanto previsto dal seguente art.7 comma 4 in materia di
ordine delle operazioni. 3) Nel caso in cui a seguito di
modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più
la precedenza assoluta nei
movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di
cui alla lettera d) -
ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in
cui la sede era considerata
particolarmente disagiata.
Art.6 - Individuazione perdenti posto
1) A seguito di soppressione di
posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt.
639, 2° comma, e 640 2° comma
del D.L.vo 297/94, sarà individuato, con riferimento alle fasce,
presso le sedi interessate il
personale considerato come perdente posto per l'anno scolastico
successivo, mediante apposita
graduatoria formulata dal Console, secondo la specifica tabella dei
punteggi (Allegato B). La
graduatoria sarà pubblicata all’albo del Consolato e avverso il punteggio
attribuito, gli interessati
potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo
motivato all’autorità che ha
redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque
giorni.
2) Il personale di cui al
precedente art. 5, comma 1 lettere a e b, sarà inserito nella graduatoria dei
perdenti posto solo qualora la
contrazione dei posti lo renda inevitabile.
3) Nell’ambito di ciascuna fascia
è individuato come perdente posto il personale cui è attribuito minore
punteggio.
4) Nei confronti del personale
perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.
5) La procedura di trasferimento
d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli
metropolitani in caso di
indisponibilità di sedi vacanti.
Art.7 - Ordine delle operazioni
1) Le operazioni relative ai
trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine:
a) trasferimenti d’ufficio del
personale individuato perdente posto ai sensi del precedente art.6;
b) trasferimento d’ufficio del
personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a
permanere nella stessa sede;
c) trasferimenti a domanda.
2) I trasferimenti d'ufficio sono
disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in
subordine di una
circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree
linguistiche diverse, per le
quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e,
comunque, dopo la conclusione
delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito
della circoscrizione o
dell'area linguistica interessata.
3) Una volta esperite tutte le
possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti possono avvenire
anche per altro emisfero.
4) Le operazioni di trasferimento
a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:
a. trasferimenti su
istituzioni ovvero Uffici scolastici, appartenente alla medesima area
linguistica e
su sedi dello stesso emisfero;
b. trasferimenti su
istituzioni ovvero Uffici scolastici, appartenenti ad altra area linguistica,
purché
ne sia stata conseguita la
relativa idoneità, in sedi dello stesso emisfero;
c. trasferimenti su sedi di
altro emisfero appartenenti alla medesima area linguistica;
d. trasferimenti su sedi di
altro emisfero appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata
conseguita la relativa
idoneità.
5) La non accettazione del
trasferimento d’ufficio e a domanda, comporta la restituzione ai ruoli
metropolitani
Art. 8 – Disposizioni comuni 1) Nel corso del periodo di
servizio all’estero è consentito al personale un solo trasferimento a
domanda.
NOTA A VERBALE
In coerenza con quanto
stabilito dal presente contratto in materia di mobilità, le parti concordano
che la
destinazione all’estero per
l’a.s. 2001/2002 sia disposta per fasce.
A tal fine le parti si
impegnano a definire nelle competenti sedi le relative modalità.
NOTA A VERBALE
Le parti contraenti concordano
quanto segue:
L’Amministrazione si impegna
ad allegare alla circolare di cui al p.4) dell’art. 1 del Contratto
Collettivo Integrativo per la
mobilità del personale in servizio all’estero:
- l’elenco dei posti vacanti e
disponibili per l’a.s. 2001/2002, noti alla data di trasmissione della
circolare medesima, nonché
l’elenco dei posti non disponibili per contenzioso in atto;
- l’elenco delle sedi
classificate come particolarmente disagiate;
- le modalità di ricorso ai
mezzi di tutela.
LA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA
Cons. d’Amb. Faustino TRONI
(PRESIDENTE) ………………………………….
Dott.ssa Rossella SCHIETROMA …..………………………………
Per il Ministero degli Affari
Esteri Per il Ministero della Pubblica Istruzione
……………………………………. ……………………………………
Cons. d’Amb. M. Romana
DESTRO-BISOL Dott. Giampaolo PILO
Cons. Giulio MARONGIU Dott.
Giuseppe RAIETA
Dott. Bruno PAGNANI
LA DELEGAZIONE SINDACALE
A.N.P. – C.I.D.A. firmato
C.G.I.L./SCUOLA firmato
C.I.S.L./SCUOLA firmato
U.I.L./SCUOLA firmato
S.N.A.L.S./SCUOLA firmato
Roma
21 giugno 2001
All.A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN
SERVIZIO ALL'ESTERO
ANZIANITA' DI SERVIZIO PUNTI
a) Per ogni anno di servizio di
ruolo all'estero, escluso
l'anno in corso 4
b) Per ogni anno di servizio di
ruolo all'estero nella
stessa sede di attuale servizio
oltre il triennio 2
c) Per il personale attualmente in
servizio all'estero in
sede disagiata in aggiunta al
punteggio previsto dalle
precedenti lettere a) e b), per
ogni anno di servizio,
escluso l'anno in 4
d) Per il personale attualmente in
servizio all’estero in
sede considerata disagiata, ma
precedentemente
identificata come
‘’particolarmente disagiata’’, in
aggiunta al punteggio previsto
dalle precedenti lettere
a) e b), per ogni anno scolastico
in cui la sede è stata
classificata particolarmente
disagiata 5
e) Per ogni anno di servizio di
ruolo in Italia 2
N.B. Si valuta solo il
servizio prestato nell’ex ruolo
direttivo.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
a) Per ricongiungimento al coniuge
in servizio presso
altra sede estera (valido solo per
trasferimento
nell'ambito della stessa
Circoscrizione Consolare
in cui detto coniuge presta
servizio) 12
b) Nel caso di personale senza il
coniuge o separato
giudizialmente o consensualmente
con atto omologa-
to dal Tribunale, per
ricongiungimento ai genitori
o ai figli minori 12
c) Per la cura e l'assistenza dei
figli minorati
fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti,
ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e
permanente inabile al lavoro ed a
carico, che
possono essere assistiti soltanto
nella sede
richiesta 6
d) Per ogni figlio a carico
TITOLI
a) Per l'inclusione nelle
graduatorie di merito in
pubblici concorsi ordinari ai
fini dell'accesso
all’ex ruolo direttivo,
compresi i concorsi per
la destinazione all'estero 3
b) per ogni diploma universitario
conseguito oltre al
titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso
al ruolo di appartenenza 3
c) per ogni inclusione nella
graduatoria di merito in
pubblici concorsi ordinari
(concorso ispettivo)
per l'accesso al ruolo di livello
superiore a quello
di appartenenza 4
d) Per ogni corso di aggiornamento
(anche organizzato da
Amministrazioni scolastiche o
Istituti universitari
stranieri ma comunque certificati
da competente
Autorità consolare italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)
N.B. - Dei titoli di cui al
precedente punto a) e' valutabile uno
Solo; i titoli di cui ai
punti b, c, d, sono
valutabili solo se conseguiti
dopo la destinazione
all'estero ovvero non
valutati ai fini della suddetta
destinazione.
ALL.B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI
D'UFFICIO dei dirigenti
SCOLASTICi IN SERVIZIO ALL'ESTERO
ANZIANITA' DI SERVIZIO
PUNTI
a) Per ogni anno di servizio di
ruolo all'estero, escluso
l’anno in corso 4
b) Per ogni anno di servizio di
ruolo all'estero nella
stessa sede di attuale servizio 2
c) Per ogni anno di servizio di
ruolo all’estero prestato
in sede classificata come
particolarmente disagiata,
escluso l’anno in corso, in
aggiunta al punteggio
previsto dalle precedenti lettere
a) e b) 5
d) Per il personale che abbia
prestato servizio all'estero
in sede disagiata in aggiunta al
punteggio previsto dalle
precedenti lettere a) e b), per
ogni anno di servizio,
escluso l'anno in corso 4
e) Per il personale attualmente in
servizio all'estero
in sede considerata disagiata, ma
precedentemente
identificata "particolarmente
disagiata", in aggiunta
al punteggio previsto dalle
precedenti lettere a) e b),
per ogni anno scolastico in cui la
sede è stata
classificata particolarmente
disagiata 5
f) Per ogni anno di servizio di
ruolo in Italia 2
N.B. Si valuta solo il
servizio prestato nell’ex ruolo
direttivo.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
PUNTI
a) Per ricongiungimento al coniuge
in servizio presso
altra sede estera (valido solo per
trasferimento
nell'ambito della stessa
Circoscrizione Consolare
in cui detto coniuge presta
servizio) 12
b) Nel caso di personale senza il
coniuge o separato
giudizialmente o consensualmente
con atto omologato
dal Tribunale, per ricongiungimento
ai genitori o
ai figli minori 12
c) Per ogni figlio di età
inferiore a sei anni 4
d) Per ogni figlio di età
superiore a sei anni, ma
che non abbia superato il 18° anno
di età, ovvero
senza limite, qualora si trovi a
causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nella
assoluta e perma-
nente impossibilita' di dedicarsi
ad un proficuo
lavoro 3
e) Per la cura e l'assistenza dei
figli minorati fisici,
psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente
e permanentemente
inabili al lavoro, che possono
essere assistiti
soltanto nel comune richiesto 6
N.B. L’età dei figli di cui
ai punti c) e d) si intende compiuta
entro il 31 dicembre
dell'anno solare cui si riferisce il
trasferimento.
TITOLI
a) Per l'inclusione nelle
graduatorie di merito in
pubblici concorsi ordinari ai
fini dell'accesso all’ex
ruolo direttivo, compresi i
concorsi per la destinazione
all'estero 3
b) per ogni diploma universitario
conseguito oltre al
titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso
al ruolo di appartenenza 3
c) per ogni inclusione nella
graduatoria di merito in
pubblici concorsi ordinari
(concorso ispettivo) per
l'accesso al ruolo di livello
superiore a quello di
appartenenza 4
d) Per ogni corso di aggiornamento
(anche organizzato da
Amministrazioni scolastiche o
Istituti universitari
stranieri ma comunque certificati
da competente
Autorità consolare italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)
N.B. - Dei titoli di cui al
precedente punto a) e' valutabile uno
Solo; i titoli di cui ai
punti b, c, d, sono
valutabili solo se conseguiti
dopo la destinazione
all'estero ovvero non
valutati ai fini della suddetta
destinazione.