Mobilità
dirigenti all'estero
Firmato il contratto

 

Fonte: Sito web ANP

Ieri è stato firmato il contratto sulla mobilità dei dirigenti delle scuole e delle istituzioni scolastiche all'estero.
La novità più importante è l'applicazione della disciplina relativa alla suddivisione in fasce con evidenti riflessi sulle nomine future.

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

 

Nell’anno 2001 il giorno ventuno del mese di giugno in Roma, presso il ministero degli Affari

Esteri,

 

PREMESSO:

che è stata costituita ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9.8.2000, che ha

modificato il CCNQ del 24.11.1998 ,la V autonoma area della dirigenza scolastica a decorrere dal

1.09.2000 nell’ambito del comparto scuola,+ in relazione alla previsione dell’art.21 comma 17 della

Legge n.59/97;

che con il protocollo d’intesa del 26.7.2000 sono state individuate le OO.SS ammesse alle

trattative nazionale per l’area suddetta;

che con D.M. 3024 del 28.3.2000 così come modificato dal D.M. 5221 del 27.11.2000 e dal

D.M. 2618 del 26.01.2001 è stata costituita la delegazione di parte pubblica;

 

LE PARTI CONCORDANO

il presente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

che disciplina, secondo le disposizioni contenute nell’art. 6 dell’Accordo successivo al CCNL/95,

sottoscritto l’11.12.1996 e nell’art. 4 del CCNL/99, per l’anno scolastico 2001/2002, la mobilità dei

dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero compresi i Corsi ex

art.636 D.L.vo 297/94.

 

Art.1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1) Il presente contratto integrativo si applica per l’a.s.2001/2002 al personale della V area autonoma

della dirigenza scolastica in servizio all’estero.

2) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende

avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

3) Tutte le operazioni di cui al presente contratto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si

intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1 settembre/31 agosto).

4) Con apposita Circolare vengono diramate le istruzioni relative alle modalità, ai tempi di

presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti

comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.

5) Le annesse tabelle, di cui agli allegati A e B, sono parte integrante del presente contratto.

 

Art.2 - Disponibilità per i trasferimenti e termine delle operazioni

1) Sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti di contingente vacanti all’inizio

dell’a.s.2001/2002, ivi compresi quelli di nuova istituzione.

A tal fine sarà cura dell’Amministrazione comunicare in tempi utili per la presentazione della domanda di

trasferimento, l’elenco dei posti vacanti e disponibili di cui al precedente comma nonché l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate.

 

2) Non sono considerati disponibili, per i trasferimenti, i posti che si rendano vacanti dopo la pubblicazione dei

movimenti. Su detti posti saranno effettuate le nuove destinazioni per a.s.2001/2002

 

Art.3 - Trasferimenti d'ufficio e a domanda presso le istituzioni scolastiche

1) I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa

sede e quelli a domanda sono disposti nell'ambito delle istituzioni , ovvero Uffici scolastici, della

stessa area linguistica o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di

selezione ex art.640, D.L.vo 297/94 e ex art. 5 dell'Accordo successivo al CCNL/95 sottoscritto

l'11.12.96.

2) Può presentare domanda di trasferimento, il dirigente che si trovi almeno nel secondo anno

scolastico di servizio all'estero nell'attuale sede e possa prestare almeno due anni scolastici di

servizio nella nuova sede. Per il personale che presta servizio in emisfero australe, il computo dei

due anni scolastici si effettua con riferimento alla data di inizio dell'anno scolastico metropolitano

cui si riferisce il provvedimento di destinazione all'estero.

3) Il trasferimento d'ufficio per perdita di posto, non interrompe la continuità del servizio.

4) L'attribuzione delle sedi di trasferimento sia d’ufficio che a domanda, avviene sulla base del

punteggio assegnato in conformità delle relative tabelle, allegati A e B.

 

Art. 4 Trasferimenti d’ufficio e a domanda

1) I trasferimenti a domanda e d’ufficio avvengono –tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in

conformità alle allegate tabelle – nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasce istituite in relazione ai posti definiti nel

contingente per l’anno scolastico 2001/2002:

I FASCIA

Direzioni didattiche delle scuole/uffici scolastici dei corsi di livello elementare ex art. 636 del

D.L.vo 297/94; scuole secondarie di I grado/uffici scolastici dei corsi di livello secondario di I

grado ex art.636 del T.U. 297/94; istituti comprensivi (scuola elementare e secondaria di I grado)

II FASCIA

Istituti di scuola secondaria di secondo grado e istituti comprensivi (scuola elementare e secondaria

di I e II grado)

Pertanto i dirigenti - ex direttori didattici e presidi di I grado - possono chiedere il trasferimento sui

posti di scuole e iniziative scolastiche compresi nella prima fascia, mentre i dirigenti – ex presidi di

scuola secondaria di II grado- possono chiedere il trasferimento nell’ambito delle istituzioni comprese

nella seconda fascia.

 

Art.5 - Precedenze

1) Nei trasferimenti hanno precedenza nell’ordine le sottoelencate categorie di personale:

a) Personale non vedente (Legge 120/91)

b) Personale di cui all’art. 21, Legge 104/92

c) Personale in servizio in sedi classificate come particolarmente disagiate

Le situazioni che danno titolo all’inclusione nelle categorie a e b devono essere documentate con

certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie

provinciali.

2) Qualora concorrano al trasferimento a domanda ad una stessa sede più unità di personale comprese

nelle categorie di cui al precedente comma, nell’ambito della stessa categoria, si terrà conto del

punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal seguente art.7 comma 4 in materia di

ordine delle operazioni. 3) Nel caso in cui a seguito di modifica dell'elenco delle sedi particolarmente disagiate, non spetti più

la precedenza assoluta nei movimenti, all'interessato va attribuita la maggiorazione del punteggio di

cui alla lettera d) - ANZIANITA' DI SERVIZIO - della tabella allegata, relativamente al periodo in

cui la sede era considerata particolarmente disagiata.

 

Art.6 - Individuazione perdenti posto

1) A seguito di soppressione di posto, nell'ambito delle revisioni annuali del contingente di cui agli artt.

639, 2° comma, e 640 2° comma del D.L.vo 297/94, sarà individuato, con riferimento alle fasce,

presso le sedi interessate il personale considerato come perdente posto per l'anno scolastico

successivo, mediante apposita graduatoria formulata dal Console, secondo la specifica tabella dei

punteggi (Allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all’albo del Consolato e avverso il punteggio

attribuito, gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo

motivato all’autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi cinque

giorni.

2) Il personale di cui al precedente art. 5, comma 1 lettere a e b, sarà inserito nella graduatoria dei

perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.

3) Nell’ambito di ciascuna fascia è individuato come perdente posto il personale cui è attribuito minore

punteggio.

4) Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

5) La procedura di trasferimento d’ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli

metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.

 

Art.7 - Ordine delle operazioni

1) Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine:

a) trasferimenti d’ufficio del personale individuato perdente posto ai sensi del precedente art.6;

b) trasferimento d’ufficio del personale destinatario di un provvedimento di incompatibilità a

permanere nella stessa sede;

c) trasferimenti a domanda.

2) I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in

subordine di una circoscrizione consolare limitrofa. Successivamente possono disporsi per aree

linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e,

comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito

della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.

3) Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti possono avvenire

anche per altro emisfero.

4) Le operazioni di trasferimento a domanda sono disposte secondo il seguente ordine:

a. trasferimenti su istituzioni ovvero Uffici scolastici, appartenente alla medesima area linguistica e

su sedi dello stesso emisfero;

b. trasferimenti su istituzioni ovvero Uffici scolastici, appartenenti ad altra area linguistica, purché

ne sia stata conseguita la relativa idoneità, in sedi dello stesso emisfero;

c. trasferimenti su sedi di altro emisfero appartenenti alla medesima area linguistica;

d. trasferimenti su sedi di altro emisfero appartenenti ad altra area linguistica, purché ne sia stata

conseguita la relativa idoneità.

5) La non accettazione del trasferimento d’ufficio e a domanda, comporta la restituzione ai ruoli

metropolitani

 

Art. 8 – Disposizioni comuni 1) Nel corso del periodo di servizio all’estero è consentito al personale un solo trasferimento a

domanda.

 

NOTA A VERBALE

In coerenza con quanto stabilito dal presente contratto in materia di mobilità, le parti concordano che la

destinazione all’estero per l’a.s. 2001/2002 sia disposta per fasce.

A tal fine le parti si impegnano a definire nelle competenti sedi le relative modalità.

 

NOTA A VERBALE

Le parti contraenti concordano quanto segue:

L’Amministrazione si impegna ad allegare alla circolare di cui al p.4) dell’art. 1 del Contratto

Collettivo Integrativo per la mobilità del personale in servizio all’estero:

- l’elenco dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2001/2002, noti alla data di trasmissione della

circolare medesima, nonché l’elenco dei posti non disponibili per contenzioso in atto;

- l’elenco delle sedi classificate come particolarmente disagiate;

- le modalità di ricorso ai mezzi di tutela.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Cons. d’Amb. Faustino TRONI (PRESIDENTE) ………………………………….

Dott.ssa Rossella SCHIETROMA …..………………………………

Per il Ministero degli Affari Esteri Per il Ministero della Pubblica Istruzione

……………………………………. ……………………………………

Cons. d’Amb. M. Romana DESTRO-BISOL Dott. Giampaolo PILO

Cons. Giulio MARONGIU Dott. Giuseppe RAIETA

Dott. Bruno PAGNANI

LA DELEGAZIONE SINDACALE

A.N.P. – C.I.D.A. firmato

C.G.I.L./SCUOLA firmato

C.I.S.L./SCUOLA firmato

U.I.L./SCUOLA firmato

S.N.A.L.S./SCUOLA firmato

Roma 21 giugno 2001

 

 

 

All.A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO

ANZIANITA' DI SERVIZIO PUNTI

a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso

l'anno in corso                                                4

b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella

stessa sede di attuale servizio oltre il triennio              2

c) Per il personale attualmente in servizio all'estero in

sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle

precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio,

escluso l'anno in                                              4

d) Per il personale attualmente in servizio all’estero in

sede considerata disagiata, ma precedentemente

identificata come ‘’particolarmente disagiata’’, in

aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere

a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata

classificata particolarmente disagiata                         5

e) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia                2

N.B. Si valuta solo il servizio prestato nell’ex ruolo

direttivo.

ESIGENZE DI FAMIGLIA

a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso

altra sede estera (valido solo per trasferimento

nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare

in cui detto coniuge presta servizio)                          12

b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato

giudizialmente o consensualmente con atto omologa-

to dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori

o ai figli minori                                              12

c) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati

fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti,

ovvero del coniuge o del genitore totalmente e

permanente inabile al lavoro ed a carico, che

possono essere assistiti soltanto nella sede

richiesta                                                      6

d) Per ogni figlio a carico

TITOLI

a) Per l'inclusione nelle graduatorie di merito in

pubblici concorsi ordinari ai fini dell'accesso

all’ex ruolo direttivo, compresi i concorsi per

la destinazione all'estero                                     3

b) per ogni diploma universitario conseguito oltre al

titolo di studio attualmente necessario per l'accesso

al ruolo di appartenenza                                       3

c) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in

pubblici concorsi ordinari (concorso ispettivo)

per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello

di appartenenza                                                4

d) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da

Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari

stranieri ma comunque certificati da competente

Autorità consolare italiana)                                   2

(fino ad un massimo di punti 4)

N.B. - Dei titoli di cui al precedente punto a) e' valutabile uno

Solo; i titoli di cui ai punti b, c, d, sono

valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione

all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta

destinazione.

 

ALL.B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI

D'UFFICIO dei dirigenti SCOLASTICi IN SERVIZIO ALL'ESTERO

ANZIANITA' DI SERVIZIO

PUNTI

a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso

l’anno in corso                                                4

b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella

stessa sede di attuale servizio                                2

c) Per ogni anno di servizio di ruolo all’estero prestato

in sede classificata come particolarmente disagiata,

escluso l’anno in corso, in aggiunta al punteggio

previsto dalle precedenti lettere a) e b)                      5

d) Per il personale che abbia prestato servizio all'estero

in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle

precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio,

escluso l'anno in corso                                        4

e) Per il personale attualmente in servizio all'estero

in sede considerata disagiata, ma precedentemente

identificata "particolarmente disagiata", in aggiunta

al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b),

per ogni anno scolastico in cui la sede è stata

classificata particolarmente disagiata                         5

f) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia                2

N.B. Si valuta solo il servizio prestato nell’ex ruolo

direttivo.

 

ESIGENZE DI FAMIGLIA

PUNTI

a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso

altra sede estera (valido solo per trasferimento

nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare

in cui detto coniuge presta servizio)                          12

b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato

giudizialmente o consensualmente con atto omologato

dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o

ai figli minori                                                12

c) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni                 4

d) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma

che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero

senza limite, qualora si trovi a causa di infermità

o difetto fisico o mentale, nella assoluta e perma-

nente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo

lavoro                                                         3

e) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici,

psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del

coniuge o del genitore totalmente e permanentemente

inabili al lavoro, che possono essere assistiti

soltanto nel comune richiesto                                  6

N.B. L’età dei figli di cui ai punti c) e d) si intende compiuta

entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce il

trasferimento.

 

TITOLI

a) Per l'inclusione nelle graduatorie di merito in

pubblici concorsi ordinari ai fini dell'accesso all’ex

ruolo direttivo, compresi i concorsi per la destinazione

all'estero                                                     3

b) per ogni diploma universitario conseguito oltre al

titolo di studio attualmente necessario per l'accesso

al ruolo di appartenenza                                       3

c) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in

pubblici concorsi ordinari (concorso ispettivo) per

l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di

appartenenza                                                   4

d) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da

Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari

stranieri ma comunque certificati da competente

Autorità consolare italiana)                                   2

(fino ad un massimo di punti 4)

N.B. - Dei titoli di cui al precedente punto a) e' valutabile uno

Solo; i titoli di cui ai punti b, c, d, sono

valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione

all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta

destinazione.