LA CAMERA APPROVA LA FINANZIARIA 2002
Confermati i 40
miliardi per il contratto
Raccomandazione al Governo sul reclutamento
Fonte: sito web ANP – 20 dicembre 2001
Nella
serata di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura la
Finanziaria 2002; entro la settimana è prevista l'approvazione definitiva da
parte del Senato.
Per quanto riguarda la dirigenza delle scuole, all'art.13, comma 3, sono stati
confermati i 40 miliardi (20,66 milioni di Euro) per il contratto dell'Area V.
Abbiamo
già dato notizia delle importanti novità relative al prossimo reclutamento dei dirigenti.
E' stata anche approvata una raccomandazione
al Governo sulle modalità delle procedure di reclutamento (cfr. pag. 358).
Trovano così piena applicazione le proposte avanzate
congiuntamente dall'Anp e dal Conapi. Per l'Anp ci sono ora le condizioni
per chiudere positivamente una
vicenda che ci ha visto impegnati sin dal febbraio 1998
14 dicembre 2001
Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche
La Camera approva nuove norme
La camera
dei Deputati ha approvato oggi un importante emendamento all'art.17 della legge
Finanziaria (n.17.150 proposto dal Governo), che riportiamo di seguito. Le
nuove norme prevedono la diversificazione delle procedure concorsuali tra
presidi incaricati triennalisti e gli altri candidati ed una riduzione della
durata del corso di formazione.
Emendamento
17,150 del Governo
Dopo
il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165, il periodo di formazione ha durata di nove mesi e si articola in
160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
7-ter. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una
indizione separata effettuata con bando del competente Direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di
formazione, ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione
frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi
l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati
dagli Uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale
di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti
regionali di ricerca educativa.
7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso
concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per
cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva
dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
7-sexies. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del
comma 7-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati
allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore».
Presenti 474
Votanti 472
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 7
RACCOMANDAZIONE AL GOVERNO IN MATERIA DI
RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
La Camera,
valutate le modifiche integrative apportate all'articolo 17 in materia di
reclutamento dei dirigenti scolastici
impegna
il Governo
affinché
nel primo corso concorso sia ammesso il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che all'atto dell'emanazione del bando, risulti in possesso
di laurea, ed abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi
della scuola di base, della secondaria superiore e degli istituti educativi;
i presidi incaricati nel primo concorso di cui all'articolo 29 comma 3 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, vengano reclutati attraverso un percorso
riservato in cui l'ammissione al corso di formazione prevista dallo stesso
articolo venga effettuata tramite esame-colloquio su esperienze professionali
presentate dal candidato;
il suddetto percorso, riservato ai presidi incaricati, abbia durata e modalità
organizzative tali a garantire la preposizione dei vincitori alle istituzioni
scolastiche entro il 2002;
sia prevista la compensazione fra regioni e settori formativi, al fine di
garantire la salvaguardia dell'integrità del 50 per cento dei posti da
attribuire ai presidi incaricati triennalisti;
lo stesso trattamento riservato ai presidi triennalisti sia garantito ai vice
rettori e alle vice direttrici incaricati da almeno tre anni dei convitti e
degli educandati femminili dello Stato.
9/1984/128. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Colasio, Rusconi, Volpini,
Carra, Magnolfi, Ruzzante, Bimbi, Abbondanzieri.