LA CAMERA APPROVA LA FINANZIARIA 2002

Confermati i 40 miliardi per il contratto
Raccomandazione al Governo sul reclutamento

Fonte: sito web ANP – 20 dicembre 2001

Nella serata di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura la Finanziaria 2002; entro la settimana è prevista l'approvazione definitiva da parte del Senato.
Per quanto riguarda la dirigenza delle scuole, all'art.13, comma 3, sono stati confermati i 40 miliardi (20,66 milioni di Euro) per il contratto dell'Area V.

Abbiamo già dato notizia delle importanti novità relative al prossimo reclutamento dei dirigenti. E' stata anche approvata una raccomandazione al Governo sulle modalità delle procedure di reclutamento (cfr. pag. 358).
Trovano così piena applicazione le proposte avanzate congiuntamente dall'Anp e dal Conapi. Per l'Anp ci sono ora le condizioni per chiudere positivamente una vicenda che ci ha visto impegnati sin dal febbraio 1998

14 dicembre 2001



Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche
La Camera approva nuove norme

La camera dei Deputati ha approvato oggi un importante emendamento all'art.17 della legge Finanziaria (n.17.150 proposto dal Governo), che riportiamo di seguito. Le nuove norme prevedono la diversificazione delle procedure concorsuali tra presidi incaricati triennalisti e gli altri candidati ed una riduzione della durata del corso di formazione.


 

Emendamento 17,150 del Governo

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, il periodo di formazione ha durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

7-ter. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione, ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli Uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7-sexies. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 7-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore».

Presenti 474
Votanti 472
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 7

 

RACCOMANDAZIONE AL GOVERNO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

La Camera,
valutate le modifiche integrative apportate all'articolo 17 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici

impegna il Governo

affinché
nel primo corso concorso sia ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che all'atto dell'emanazione del bando, risulti in possesso di laurea, ed abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni nei rispettivi settori formativi della scuola di base, della secondaria superiore e degli istituti educativi;
i presidi incaricati nel primo concorso di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengano reclutati attraverso un percorso riservato in cui l'ammissione al corso di formazione prevista dallo stesso articolo venga effettuata tramite esame-colloquio su esperienze professionali presentate dal candidato;
il suddetto percorso, riservato ai presidi incaricati, abbia durata e modalità organizzative tali a garantire la preposizione dei vincitori alle istituzioni scolastiche entro il 2002;
sia prevista la compensazione fra regioni e settori formativi, al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità del 50 per cento dei posti da attribuire ai presidi incaricati triennalisti;
lo stesso trattamento riservato ai presidi triennalisti sia garantito ai vice rettori e alle vice direttrici incaricati da almeno tre anni dei convitti e degli educandati femminili dello Stato.
9/1984/128. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Colasio, Rusconi, Volpini, Carra, Magnolfi, Ruzzante, Bimbi, Abbondanzieri.