Emanata l'O.M. incarichi di presidenza
Fonte: sito web Anp – 17 aprile 2002
E' stata emanata, in data odierna, l'O.M. n. 44 avente per oggetto gli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003. Si tratta di un adempimento che giunge con sensibile ritardo e dopo un ripensamento dell'Amministrazione, che ha rinunciato ad apportare al testo le consistenti innovazioni inizialmente promesse e su cui si era registrato un positivo confronto con le organizzazioni sindacali. Su questo atteggiamento di conservazione amministrativa di norme ormai superate dall'evolversi della normativa primaria, l'Anp aveva già espresso a suo tempo un giudizio di aperto dissenso.
O.M. incarichi di
presidenza:
un caso di necrofilia organizzativa
E' stata consegnata oggi, 25 marzo, una nuova versione dell'informativa
alle OO.SS. sull'annuale ordinanza relativa agli incarichi di presidenza.
Contrariamente alle disponibilità manifestate in occasione del precedente
incontro, svoltosi oltre un mese fa, l'Amministrazione ha annunciato che
sarà riproposto il testo dello scorso anno, con minime modifiche di dettaglio.
Sono state così ritirate - con clamoroso ripensamento postumo - le innovazioni
richieste concordemente dalle organizzazioni sindacali e sulle quali
l'Amministrazione aveva inizialmente dichiarato il proprio accordo di massima:
· possibilità per i maestri laureati di presentare domanda nel corrispondente settore formativo
· graduatorie regionali, con precedenza di nomina nella provincia di residenza (i ruoli dei dirigenti sono regionali)
· graduatorie distinte unicamente per settori formativi (scuola di base e scuola superiore) e non anche per tipologie di istituti superiori (la normativa in materia di incarichi prevede che si facciano distinte graduatorie per ogni tipologia per la quale vi è un distinto concorso: ed i concorsi ormai si fanno solo per settori formativi)
Da questa brusca inversione di tendenza derivano alcune conseguenze paradossali:
· i maestri elementari laureati possono partecipare al concorso per diventare dirigenti, ma non possono fare domanda per l'incarico
· gli incaricati triennalisti potrebbero non trovare un posto utile nella propria provincia ed essere costretti a tornare all'insegnamento pur in presenza di altri posti disponibili nella regione. In conseguenza, la loro nomina come vincitori non potrebbe decorrere da gennaio 2003 per mancanza di una sede provvisoria da assegnare
· gli incaricati triennalisti - ma anche tutti gli altri - potranno partecipare al concorso delle superiori ed essere nominati da gennaio su qualunque tipologia di istituti: ma non potranno aspirare ad ottenere un incarico se non nella tipologia precedentemente consentita dalla loro classe di concorso o di abilitazione
Si conferma così ciò che era largamente noto: l'amministrazione è incapace
di sperimentare ed introdurre soluzioni nuove. Sappiamo oggi - al di là di ogni
possibile dubbio - che non è neppure capace di applicare fino in fondo le sue
stesse leggi.
Ormai da due anni i dirigenti accedono alla guida delle diverse istituzioni
scolastiche di secondo grado senza distinzione di tipologia; ed è vigente il
contratto che attua per i loro ruoli la dimensione regionale. Ma di tutto
questo il Ministero che li gestisce sembra incapace di rendersi conto, unico
soggetto in tutta Italia ad aggrapparsi testardamente a difesa di un assetto
organizzativo dichiarato estinto per legge.
[MPI1][MPI2]VISTO il
D.L.vo 16.4.1994, n. 297 ed, in particolare, gli artt. 410, 411, 412, 429 e
477;
VISTA
la legge 29.9.1967, n. 946 (art. 7);
VISTO
il D.P.R. 1.10.1970, n. 1508;
VISTO
il D.P.R. 1.2.1971, n. 980;
VISTO
il D.P.R. 31.10.1975, n. 970;
VISTA
la legge 15.5.1997, n.127;
VISTA
la Legge 10.2.2000, n. 30;
VISTA
la Legge 8.3.2000, n. 53;
VISTO
il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO
il D.P.R. 6.11.2000, n. 347;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTO
il D.lgs. 30.3.2001, n. 165;
VISTA la Legge 28.12.2001, n.
448, con particolare riferimento all’art. 22, comma 11;
VISTO il Contratto Collettivo
Nazionale per il comparto scuola sottoscritto in data 4.8.1995;
VISTO
il C.C.N.L. per il comparto scuola sottoscritto in data 26.5.1999;
VISTO
il C.C.N.I. per il comparto scuola
sottoscritto in data 3.8.1999;
VISTO il C.C.N.L. della V
area della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 1°.3.2002;
VISTA l’O.M. n. 152 del
26.5.2000, registrata alla Corte dei Conti il 20.6.2000, reg. 208, fg. 02, come
modificata ed integrata dall’ O. M. n. 81 del 4.5.2001, registrata alla Corte
dei Conti il 22.6.2001, reg. 4, fg. 336;
RITENUTA la necessità di
apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni recate dalla
predetta Ordinanza;
ORDINA
Per effetto delle modifiche di cui al presente atto e di
quelle precedentemente disposte, il testo dell’O.M. n. 152 del 26.5.2000 è
modificato ed integrato come segue:
Art. 1
1. 1. Gli incarichi di
presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria nonché nei licei
artistici e negli istituti d'arte sono disciplinati, in via permanente e fino
all’anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima
graduatoria del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici
indetto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, dalle disposizioni che seguono, fatte salve
eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 22, comma
11, della Legge 28.12.2001 n. 448, ai fini del conferimento degli incarichi di
presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione del
primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste
dall’art. 29, comma 3, del citato D.lgs. n. 165/2001, ove compilate in data
antecedente a quella delle operazioni di conferimento degli incarichi di
presidenza, sono utilizzate, fino all’approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori dello stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie
provinciali di cui alla presente ordinanza.
A tal fine il 50 per cento
dei posti disponibili per gli incarichi di presidenza è riservato a coloro che
beneficiano della riserva dei posti di cui all’art. 29, comma 3, del più volte
citato D.lgs. n. 165/2001.
2.
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono annualmente pubblicate
dagli Uffici scolastici regionali - Centri
servizi amministrativi (ex Provveditorati agli Studi), mediante
affissione all’albo il 22 aprile e diramate a mezzo della rete INTERNET e
INTRANET.
Art. 2
1. 1. Gli incarichi di
presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono conferiti a
domanda dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di
apposite graduatorie provinciali distintamente formate per ciascun tipo di
istituto dagli Uffici scolastici regionali - Centri servizi amministrativi.
2.
Per i licei artistici e gli istituti
d'arte deve essere formata un'unica graduatoria, così come un'unica graduatoria deve essere formata per gli istituti
tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.
3.
Per le scuole in lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere
formate apposite graduatorie.
4.
Apposite graduatorie devono essere formate, altresì, per le scuole magistrali e
per le scuole aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970.
5.
Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento dell’incarico di
presidenza, nella scuola magistrale con metodo Montessori di Roma sono inseriti
solo i docenti i quali, oltre che dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg.
del D.L.vo 16.4.1994, n.297, siano in possesso di laurea in pedagogia e del
titolo di specializzazione per l’insegnamento della metodologia montessoriana
negli istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi
organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati dal Ministero della Pubblica
Istruzione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 1.2.1971, n. 980.
Art. 3
1. 1.
Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie
nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a) a) professori compresi nelle
graduatorie di merito dei concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al
cui incarico di presidenza aspirano.
Coloro i quali hanno superato
le prove degli ultimi concorsi a posti di preside possono documentare tale
circostanza, qualora non sia ancora possibile conseguire la prevista
certificazione di rito, allegando alla domanda di incarico di presidenza una
dichiarazione con la quale, sotto la propria
personale responsabilità,
attestino la votazione complessiva riportata (voto di esame e punteggio
assegnato per i titoli);
b) b) professori con contratto a tempo
indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art. 6, siano in
possesso dei requisiti prescritti dagli
artt. 407 e segg., del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 per partecipare ai concorsi a
posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al
cui incarico di presidenza aspirano. Ai
fini del computo del quinquennio é preso in considerazione il servizio
effettivamente prestato per almeno 180 giorni, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto nella
scuola.
2. 2.
Ai professori, con contratto a tempo indeterminato, dei tipi di istituto cui si
riferiscono le graduatorie degli aspiranti ad incarico di presidenza, sono
equiparati, ai sensi del l'art.408, 2° comma, del D.Lgs. n. 297/94, i docenti
che abbiano fatto parte in passato dei ruoli relativi agli istituti stessi,
conservando titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.
3. 3.
Per quanto concerne gli incarichi di presidenza nelle scuole medie, dal requisito
di cui alla lettera b) dell'art.410 del D.Lgs. n. 297/94, si prescinde, per
gli insegnanti laureati in servizio con contratto a tempo
indeterminato nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, purché
provenienti dai ruoli della scuola media, anche se immessi in tali ruoli per
effetto di leggi speciali.
4. 4.
Nelle graduatorie relative agli istituti menzionati dall'art. 411, 3° comma,
del D.Lgs. n. 297/94 nonché dall'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70, sono inclusi
gli insegnanti che, forniti di una delle lauree richieste per l’ammissione ai
concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti stessi, appartengano ai
ruoli dei rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al trasferimento o al
passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli istituti interessati o
siano appartenuti, in passato, ai ruoli
del personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e conservino titolo
alla restituzione ai suddetti ruoli.
5. 5.
Nelle graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte sono
inclusi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche e
professionali, ivi compresi gli insegnanti di arte applicata, di storia
dell’arte o di storia dell'arte applicata in servizio nei licei artistici e
negli istituti d'arte, che siano in possesso di laurea o diploma di accademia
di belle arti.
6. 6.
Si prescinde dai titoli di studio
indicati nel precedente comma per i docenti di materie artistico -
professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e
degli istituti d'arte, per effetto di precedenti norme che non prevedevano
detti titoli. Tale particolare
situazione va attestata con dichiarazione personale nella domanda di incarico.
7.
Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo
risultante dalla valutazione dei titoli indicati nella annessa tabella, che è
parte integrante della presente ordinanza.
8.
E' riconosciuta una precedenza nella scelta della sede, nell’ordine, agli
aspiranti che, avendo maturato il diritto all’incarico, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
1) 1) non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n. 946 e art. 3
della legge 28.3.1991 n. 120;
2) 2) portatori di handicap di cui
all’art. 21 della legge n. 104/1992
richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94 e personale che ha bisogno di
particolari cure continuative;
3) 3) appartenenti ad una delle
categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/1992
richiamato dall’art. 601 del D.Lgs n. 297/94 nonché il coniuge che assiste
l’altro coniuge portatore di handicap.
Viene, altresì, riconosciuta
una precedenza nella scelta della sede agli aspiranti che ricoprono cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali, ai sensi del D.lgs.
18-8-2000, n. 267.
Art. 4
1. 1.
Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato composta da un
dirigente scolastico, con contratto a tempo indeterminato della stessa
provincia, che la presiede, da un docente con contratto a tempo indeterminato,
appartenente ai ruoli della scuola secondaria della medesima provincia e da un
impiegato dell’Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi.
2. 2.
Le graduatorie, approvate dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato sono pubblicate all’albo entro il 28 giugno.
3. 3.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato darà
comunicazione della data di pubblicazione delle graduatorie ai dirigenti
scolastici degli istituti e delle scuole della provincia, invitando i dirigenti
scolastici stessi a pubblicare un apposito avviso all’albo dell’istituto.
4.
Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L del comparto scuola sottoscritto in data
4.8.1995, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente alle
Organizzazioni Sindacali elementi
conoscitivi in merito alla situazione degli organici delle presidenze della
propria provincia e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione delle
graduatorie stesse.
Art. 5
1. 1.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca
gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie,
invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che
risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti
impossibilitati a presenziare alla
convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. 2.
Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce, seguendo l'ordine
di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti i posti di durata
annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il
ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce
l'incarico stesso.
3. 3. In sede di convocazione,
le preferenze espresse nella domanda non hanno carattere vincolante.
4. 4. Gli aspiranti che abbiano
chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto
ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i
dieci punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di
valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel
novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con
precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione,
nell’incarico ricoperto nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per
conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.
5. 5. Viene attribuita, altresì,
una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitatamente al caso in
cui si renda necessario procedere al conferimento di nuovi incarichi rispetto
all’anno precedente.
6. 6. Nel caso di
unificazione di due o più istituzioni
scolastiche, realizzata nell'ambito del
piano di dimensionamento della rete scolastica, la presidenza che venga
richiesta per conferma da più aspiranti che abbiano svolto l’incarico di
presidenza negli istituti unificati, viene conferita per incarico all'aspirante che abbia riportato maggior punteggio.
Analogamente si procederà per l’assegnazione dell’incarico nelle presidenze dei
predetti istituti non richieste per conferma, in caso di unificazione di
istituti di diverso ordine o tipo. Per
gli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media nei quali
risulti vacante la direzione o la presidenza e nei circoli didattici, ancorché
dimensionati, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce
l’incarico di presidenza a docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti
all’incarico di presidenza nelle scuole medie.
7. 7. I docenti non presenti
alla convocazione e non rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla
base delle preferenze espresse. Qualora
non siano disponibili le scuole indicate da questi ultimi nelle preferenze, il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, conferisce la nomina in
altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente dichiarato di non
gradire incarichi in scuole diverse da
quelle segnalate.
8. 8. Non si dà luogo ad incarico
di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di
ruolo per lo stesso anno scolastico.
9. 9. L’aspirante trasferito
d'ufficio ai sensi dell'art. 468 del
D.Lgs. n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di
presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato trasferito.
10. 10. Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale dichiara decaduto chi non assume servizio,
senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero,
per le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.
11. 11. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale non si fa luogo a
nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria di cui alla lettera b) del
precedente art. 3 se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli
aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
12. 12. La presidenza che si renda
vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno
stesso è conferita, per incarico, a docenti scelti tra quelli in servizio nella
scuola interessata, iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al precedente
art. 3 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In mancanza di iscritti
nelle graduatorie, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina
un docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nel
seguente ordine:
1) il collaboratore vicario del dirigente scolastico;
2) un collaboratore del dirigente scolastico;
3) 3) un altro docente tenendo presente l’anzianità di servizio.
Nel caso in cui tale
circostanza si realizzi in istituzioni scolastiche che comprendano solo circoli
didattici, dovrà essere conferita la reggenza ad altro dirigente scolastico,
possibilmente, della medesima tipologia di istituto.
13. 13. Nell’ipotesi di assenza o
di impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione
direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad
altro dirigente scolastico ai sensi dell'art. 40, comma 1, punto 2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, comparto scuola, 1998/2001,
sottoscritto in data 31.8.1999 e dell’art. 26, comma 1, lett. c) del C.C.N.L.
della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.
14. 14. A tal fine il dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale conferisce l'incarico di reggenza:
1) al dirigente scolastico appartenente al ruolo dello stesso tipo di
istituzione scolastica a cui si riferisce l’incarico;
2) 2) al dirigente
scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di istituzione scolastica e in
possesso di idoneità conseguita in un concorso a posti di preside di tipo di
scuola o istituto a cui si riferisce l'incarico;
3) 3) al dirigente
scolastico appartenente al ruolo di altro tipo di istituzione scolastica e in
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per partecipare a
concorso a posti di preside per lo stesso tipo di scuola o istituto a cui si
riferisce l'incarico.
15. 15. In caso di comprovata
impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un dirigente
scolastico indicato nei precedenti punti, le funzioni direttive sono svolte, ai
sensi dell'art. 396, comma 5, del
D.Lgs. n. 297/94, dal collaboratore vicario.
16. 16. Negli istituti comprensivi
di scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado, istituiti ai sensi
dell'art. 21 della legge 31.1.1994, n. 97 e successive modifiche e
integrazioni, l'incarico di reggenza viene conferito, ove possibile, con
precedenza, ad altro dirigente scolastico di analoga istituzione scolastica.
17. 17. Gli incarichi di cui sopra
saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza.
18. 18. In caso di assenza o di
impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due mesi dei titolari non si
fa luogo al conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal
collaboratore vicario ai sensi dell’art. 396, comma 5 del D.Lgs. n. 297/94.
19. 19. Non si fa luogo a
conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una
sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o
che siano stati sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da
provvedimento di custodia cautelare.
20. 20. Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale, per gravi e documentati motivi, sentito il
parere della commissione di cui al primo comma del precedente art. 4), con
provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, può disporre la nomina
in sede diversa da quella a cui l’interessato avrebbe avuto titolo secondo la
graduatoria o la revoca dell’incarico di presidenza.
21. 21. Le nomine conferite devono
essere pubblicate all'albo.
Art. 6
1. 1. Gli
aspiranti ad un incarico di presidenza, compresi coloro che sono in
assegnazione
provvisoria in provincia diversa da quella
di titolarità, debbono presentare domanda, in carta semplice, nel periodo dal
23 aprile al 22 maggio direttamente al dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato della provincia in cui hanno la sede di
titolarità al momento della presentazione della domanda.
2. 2. I
docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97 della presidenza in scuole o
istituti ubicati nelle province interessate alle suddivisioni territoriali
previste dai D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252,
253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30.4.1992, n. 277, possono presentare domanda di
incarico nella provincia nella quale svolgono servizio di preside incaricato,
qualora quest'ultima non coincida con quella di titolarità.
3. Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio di cattedra in
scuole o istituti di provincia diversa da quella di titolarità possono chiedere
con apposita istanza che la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei
termini previsti dalla presente ordinanza, venga trasmessa al dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della provincia per la
quale hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra. L’istanza di
cui sopra, nella quale l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di
preferenza nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro cinque
giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale -
Centro servizi amministrativi dell'elenco dei movimenti del personale docente
al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato della
provincia di titolarità, il quale provvede immediatamente a trasmettere
l’istanza anzidetta e la domanda di incarico di presidenza dell’interessato con
la prevista documentazione al dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato della provincia nella quale l'interessato stesso ha
ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra.
4.
4.
Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella domanda le eventuali
sanzioni disciplinari riportate e se siano stati trasferiti d'ufficio per
incompatibilità, nonché la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di
servizio prestato come preside incaricato fino all’anno scolastico 1998/99.
5. Non sono inclusi nella graduatoria gli
aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside
incaricato, abbiano riportato qualifiche inferiori ad “ottimo”.
6. Coloro i quali aspirano all'inclusione in
più graduatorie debbono presentare distinte domande per l’inclusione in
ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre
domande presentate allo stesso dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale o suo delegato con l'indicazione dell'ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto. L’ordine di preferenza per i singoli tipi di
istituto deve essere identico in tutte le domande.
7. 7. Ove
il docente non produca distinte domande per l'inclusione in ciascuna
graduatoria o in ciascuna domanda non faccia riferimento alle altre domande
presentate, si terrà conto soltanto della domanda di inclusione nella
graduatoria relativa al tipo di istituto in cui il docente medesimo è titolare
all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi. Nel caso in cui non indichi in ciascuna
domanda nell'identico ordine di preferenza i singoli tipi di istituto per i
quali aspira ad incarico, le preferenze
si considerano come non espresse.
8. Nelle domande gli aspiranti possono indicare
nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti in cui
desiderino essere nominati.
9. 9. Alle
domande vanno allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di
ammissione e dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.
10. 10. Si può fare riferimento ai
documenti allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo
stesso dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo delegato
dell'anno precedente, nonché ad altri documenti che risultano già in possesso
dello stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione
di presentazione dei medesimi documenti.
11. 11. I titoli valutabili
possono essere attestati dall'interessato anche mediante dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità; non è ammessa la dichiarazione
sostitutiva per la documentazione
medica.
12. 12. Gli aspiranti di cui
all'ultimo comma dell'art. 3 che intendano far valere il diritto a precedenza
nella scelta della sede, devono produrre idonea documentazione.
13.
Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.
104/92 devono produrre la certificazione rilasciata dalle Commissioni delle
competenti A.S.L. previste dall'art. 4 della legge medesima. Per i soggetti di cui commi 5, 6 e 7
dell'art. 33 della stessa legge dovrà essere indicata anche la situazione di
gravità.
14. 14.
Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni in legge 27.10.1993 n.
423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con
certificazione rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata,
in servizio presso l'A.S.L. da cui è
assistito l'interessato.
Per le persone bisognose di
cure continuative, dalle certificazioni dovrà necessariamente risultare
l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia
stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
15. 15. La mancata emissione
dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata
e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
16.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 1 della legge
15.10.1990, n. 295, integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore
sociale e da un esperto in servizio
presso le Aziende Sanitarie Locali.
17. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui
ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge dovranno, inoltre, documentare:
A) Il rapporto di parentela ed affinità entro il 3° grado, di adozione,
di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della
sentenza di affidamento o di adozione;
B) B)
L’attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto
handicappato, con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
18.
L’aspirante qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre,
certificare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che non vi sono altri parenti o
affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado, idonei a prestare
assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere pertanto, l'unico
membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che
nessuno altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga della
precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato.
19. 19. Nel caso di assistenza
domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto
handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante
certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
20. 20. La particolare condizione
fisica che da titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
21.Tutte
le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda.
22.
Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il
diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92,
i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai dirigenti preposti
agli Uffici scolastici regionali o loro delegati la cessazione delle condizioni
relative all'handicap entro la data di inizio delle operazioni di conferimento
degli incarichi di presidenza.
23.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'Amministrazione
provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di
presidenza.
24.
Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto art. 3 ultimo comma, il
personale non vedente ha precedenza assoluta ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 120/91 nel conferimento dell'incarico.
25.
Nel caso di pluralità di domande è ammesso il riferimento ai titoli allegati ad
una delle domande di incarico.
26.
La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del nominato da tutte
le graduatorie in cui è incluso.
27. 27.
L’eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola
graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.
Art. 7
1. 1. In
caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale nomina, tra i docenti in
servizio nella provincia, nell'ordine :
1)
1) un professore con contratto a tempo
indeterminato in servizio nei ruoli delle scuole secondarie o artistiche dello
stesso grado, incaricato della presidenza nell’anno scolastico in corso o nel
precedente (sarà data la preferenza al docente con maggiore anzianità di
servizio prestato in qualità di preside incaricato);
2)
2) un professore con contratto a tempo
indeterminato in servizio nella stessa scuola;
3)
3) un professore con contratto a tempo
indeterminato in servizio in altre scuole.
2. 2. Nell’ambito
di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il
possesso dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.Lgs. n. 297/94, ma
sarà data la precedenza all’aspirante che abbia i requisiti stessi.
3.
Negli istituti tecnici o professionali alla cui presidenza si accede con il
possesso di laurea tecnica, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale procede al conferimento dell’incarico di presidenza secondo l'ordine sopraindicato
ai soli docenti forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai
concorsi a cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a norma dell'art.
411, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 1508/70. Analogamente si procede nei licei artistici
e negli istituti d'arte, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 412 del medesimo decreto
legislativo.
4.
Dal requisito di cui sopra può prescindersi solo nel caso in cui non vi sia
nella provincia un docente fornito del titolo di cui al comma precedente.
Art. 8
1. 1. Avverso
le graduatorie è ammesso reclamo, per
errori materiali, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o suo
delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.
2. 2. I
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali o loro delegati
procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti
per il visto e la registrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 14.1.1994, n.
20.
Roma, 17 aprile 2002
IL MINISTRO
F.to Letizia MORATTI
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
A)
A)
Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria di
cui alla lettera a) dell’art. 3.
Per
l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a
posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui
incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla votazione
complessiva (voto di esame e punteggio per titoli) conseguita nel concorso
rapportata a cento. All’aspirante incluso nella graduatoria di merito di più
concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per
la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono
valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l’ultimo
concorso a posti di preside cui l’interessato ha partecipato.
B)
B)
Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in ambedue le
graduatorie.
1)
Titoli di servizio
Si
valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno
scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi,
compresi quelli svolti nell’anno scolastico in corso, fino alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e
quelli validi a tutti gli effetti come
servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono
esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva
assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di
professore, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.
Ove
di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di
titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E’
valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a) a) per ogni anno di servizio
di insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo
indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di punti 45 (1);
b) b) per ogni anno di incarico di
preside, punti 20 (1) (2);
c) c) per ogni anno di incarico
di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o addetto alla
vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola coordinata
di istituto professionale, punti 5 (1)
(3) (4);
d) d) per ogni anno di incarico di
collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3
(1);
e) e) per ogni anno di incarico
di membro anche elettivo della giunta esecutiva del consiglio di circolo o
d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell’ufficio di
presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati
consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica,
punti 2;
f) f) per ogni anno di
incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio
di circolo o d’istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale,
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la
valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1;
g) g) per richiesta di conferma
dell’incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto in cui l’interessato
ricopre l’incarico nell’anno scolastico in corso, punti 10 (5).
I
punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti
anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o
con esonero dall’insegnamento.
Tutti
i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso
anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti
dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l’incarico di collaboratore del
preside e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente,
cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti,
non è cumulabile il punteggio attribuito per l’incarico di presidenza, di cui
alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di
Circolo o d’Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d’Istituto e del
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere
e) ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2) 2) Titoli di studio e di cultura
a) a) laurea (o diploma di
accademia di belle arti per i soli istituti di istruzione artistica) (6) con
cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che consente l’inclusione nelle
graduatorie previste dalla presente ordinanza:
con voti 110 su 110 e la lode, punti
5;
con voti 110 su 110, punti 4;
con voti da 99 a 109 su 110, punti
3;
con voti da 90 a 98 su 110, punti
2;
per
ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di
Vigilanza Scolastica o diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di
Educazione fisica, punti 3;
b) b) per ogni diploma di
specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti
ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze
dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente.
per
ogni diploma: punti 3 (7);
c) c) per ogni corso di
perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto
dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,
6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o
nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente,
per
ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (7);
d) d) per ogni inclusione interna nei
concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l’arte applicata,
di storia dell’arte e di storia dell’arte applicata negli istituti di
istruzione artistica,
punti
3 (8);
e) e) inclusione in graduatorie
di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o
istituti di istruzione di secondo grado o artistica, punti 2 (9);
la
valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di istruzione
secondaria di primo grado.
f) f) inclusione in
graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di
scuole o istituti di istruzione secondaria e artistica, punti 2;
la
valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di primo grado (10).
g) g) inclusione in graduatorie di
merito di concorsi per titoli ed esami a posti di preside di scuole o istituti
di istruzione secondaria o artistica di tipo diverso da quello al cui incarico
si aspira,
punti
10;
la valutazione è ridotta alla metà
per i concorsi in istituti di primo grado.
h) h) inclusione in graduatorie di
merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
i) i) idoneità in
concorso universitario o libera docenza,
punti 5;
l) incarichi di insegnamento presso università statali o
pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il
conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero copertura di insegnamenti
nelle università conferita per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni
anno.
C) C) Detrazioni
Per
ogni sanzione disciplinare riportata nell’ultimo quinquennio per la quale non
sia intervenuta riabilitazione, punti 6.
D) D) Preferenze in caso di parità di merito
In
caso di parità di merito si deve tenere conto del requisito dell’età.
________________________________
NOTE
(1) (1) I servizi prestati
in istituti o scuole di grado immediatamente inferiore vengono valutati la
metà. Per le graduatorie relative agli incarichi di presidenza degli istituti
di secondo grado, i servizi prestati nelle scuole elementari, vengono valutati
un quarto. Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per ogni
anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato quale assistente
negli istituti di istruzione artistica, limitatamente agli aspiranti ad
incarichi di presidenza nei suddetti istituti.
(2) (2) Per i periodi
inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di servizio
e per la frazione residua superiore a 15 giorni.
(3) (3) E’ attribuito un
punteggio aggiuntivo di punti 6 al direttore di scuole coordinate di istituto
professionale e al collaboratore del preside con funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 giorni
anche non continuativi il preside assente o impedito. Per i periodi inferiori a
180 giorni vanno attribuiti punti 0,80
per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi e per la frazione residua superiore a 15
giorni. La sostituzione del preside titolare in congedo ordinario non dà
diritto al punteggio aggiuntivo.
(4) (4) Lo stesso punteggio
è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali
o per lavoratori.
(5) (5) L’insegnante che chiede la conferma
dell’incarico di presidenza per avere titolo all’attribuzione di dieci punti,
deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in tutte le domande di
incarico la scuola o l’istituto di cui è preside incaricato nell’anno
scolastico in corso. I dieci punti attribuiti per la conferma concorrono a
determinare il punteggio complessivo in base al quale l’interessato è collocato
nella graduatoria cui si riferisce l’istituto o scuola chiesti per conferma.
(6) (6) Il diploma di
Accademia di Belle Arti deve essere congiunto al diploma di maturità artistica
o di arti applicate o di maestro d’arte. Detti diplomi, che non danno diritto a
punteggio, devono essere comunque allegati al diploma di A.A.BB. AA.
(7) (7) Vanno riconosciuti
oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90),
ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso le scuole di
specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90)
anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle
università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i
corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite
convenzioni (art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di
specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento
post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora
siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse
caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami
specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(8) (8) Il punteggio va
attribuito per le graduatorie relative ai licei artistici ed agli istituti
d’arte.
(9) (9) Per ogni classe di
concorso il punteggio è attribuito una sola volta.
(10) (10) Per gli insegnanti
di educazione fisica l’inclusione in graduatoria di merito in concorsi per
merito distinto espletati anteriormente all’entrata in vigore del D.L.
30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti
1.