Reclutamento dei dirigenti delle
istituzioni scolastiche
La Camera approva nuove norme
Fonte: sito web ANP - 14 dicembre 2001
La camera dei Deputati ha
approvato oggi un importante emendamento all'art.17 della legge Finanziaria
(n.17.150 proposto dal Governo), che riportiamo di seguito. Le nuove norme
prevedono la diversificazione delle procedure concorsuali tra presidi
incaricati triennalisti e gli altri candidati ed una riduzione della durata del
corso di formazione.
Emendamento 17.150 del Governo
Dopo il comma 7, aggiungere i
seguenti:
«7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti
scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165, il periodo di formazione ha durata di nove mesi e si articola in
160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
7-ter. li reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
attraverso l'esame di ammissione loro riservato poiché il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una
indizione separata effettuata con bando del competente Direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di
formazione, ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione
frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi
l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono
curati dagli Uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del
periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale
di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti
regionali di ricerca educativa.
7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso
concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per
cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva
dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
7-sexies. D 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del
comma 7-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati
allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore».
Presenti 474
Votanti 472
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 7