Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche
La Camera approva nuove norme

Fonte: sito web ANP - 14 dicembre 2001

La camera dei Deputati ha approvato oggi un importante emendamento all'art.17 della legge Finanziaria (n.17.150 proposto dal Governo), che riportiamo di seguito. Le nuove norme prevedono la diversificazione delle procedure concorsuali tra presidi incaricati triennalisti e gli altri candidati ed una riduzione della durata del corso di formazione.


 

Emendamento 17.150 del Governo

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, il periodo di formazione ha durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

7-ter. li reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato poiché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione, ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 7-bis.
7-quater. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli Uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

7-quinquies. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7-sexies. D 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 7-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore».

Presenti 474
Votanti 472
Astenuti 2
Maggioranza 237
Hanno votato sì 465
Hanno votato no 7