Indizione di assemblee sindacali in orario di lavoro
Sentenza del Tribunale di Lucca sulle prerogative delle RSU

 

Fonte: sito web ANP - 12 dicembre 2001

Il Tribunale di Lucca ha emesso il 13 luglio 2001 una interessante sentenza circa il diritto di un singolo componente della RSU di una scuola ad indire assemblea sindacale in orario di servizio del personale coinvolto. Il dott. Paolo Bernardini, in funzione di giudice del lavoro, ha stabilito che il rispetto dei contratti, sia quelli collettivi nazionali che quelli quadro, non può integrare il reato di comportamento antisindacale ex art.28, L.300/70, per il dirigente che li applichi.
Diversamente hanno sentenziato i giudici di altri tribunali (Civitavecchia e Pinerolo).
In attesa delle immancabili sentenze di appello, bisogna ricordare che i dirigenti devono in ogni caso applicare le norme contrattuali validamente sottoscritte, in particolare, al di là delle contrapposte sentenze:

1.     l'art.2, comma 2, del CCNQ 7/8/98 che rinvia all'art.10 del medesimo contratto, secondo cui il diritto ad indire assemblee spetta esclusivamente ai soggetti sindacali in possesso del requisito di rappresentatività;

2.     l'art.13 del CCNL del 15/3/2001 - secondo biennio economico del comparto scuola - che ha stabilito che
«1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

o        a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

o        b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

o        c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall'art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo».

3.     la RSU a maggioranza può indire assemblee esclusivamente nel luogo di lavoro, poiché non sono state costituite forme di coordinamento tra le RSU non essendo stato mai stipulato un accordo di comparto, integrativo dell'Accordo quadro del 7/8/98.

4.     le pubbliche amministrazioni (e i dirigenti che le rappresentano) ai sensi dell'art.40, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad adempiere «agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

 

TRIBUNALE DI LUCCA

 

N. 115112001 R.G.

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/7/2001 osserva come il ricorso sia privo di fondamento.

Come noto, l'art. 44-bis della L. 18/3/68 n. 249 ha disposto in origine che i dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, prosegue la norma, singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità (articolo aggiunto dall'art. 20, L. 28 ottobre 1970, n. 775 per conformarsi alla disciplina dettata dell'art. 20 dello Statuto di lavoratori allora di recente promulgazione).

Oggi, in maniera più completa, l'art 47 del D. Lgs. 3/2/93 n. 29 (sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396) dispone che nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme proposte dalle disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

La norma aggiunge che fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni (cioè lo Statuto dei lavoratori e successive modificazioni), le pubbliche amministrazioni osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa le organizzazioni sindacali che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali suddette, viene altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. Gli accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative, possono prevedere che siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come si vede tale normativa (collocabile sul piano delle fonti allo stesso livello dello statuto dei lavoratori anche ai fini del disposto dell'art. 40 di esso) rimanda con ampi poteri di disciplina alla contrattazione collettiva la quale va pure ricordato si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (art. 45 D. Lgs. citato), con facoltà di disciplinare i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (art. 10 D. Lgs. citato). Del resto l'art. 2 del più volte citato decreto legislativo dispone che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

Il riferimento contenuto, dunque, nello Statuto dei lavoratori ai contratti collettivi (e la relativa interpretazione giurisprudenziale) riguarda soltanto quelli di diritto comune ovvero conclusi nell'ambito del settore privato; ben diversa portata hanno come si è avuto ora modo di notare, e senza che ciò abbia portato a rilievi di incostituzionalità, gli accordi quadro e di comparto stipulati nell'ambito della pubblica amministrazione.

In attuazione di quanto disposto dal citato articolo 47 è stato, pertanto, sottoscritto l'Accordo 7 agosto 1998 ovvero il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utili dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

All'art.1 si precisa che, “ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge n.300 del 1970”.

L'art.2 disciplina il diritto di assemblea e nel fare salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore dispone che le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 10 ovvero

1.     i componenti delle RSU;

2.     i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'art.10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

3.     i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art.5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

4.     dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.

La clausola dell'accordo, così come del resto la disciplina dello Statuto dei lavoratori, tiene infatti conto della esistenza o sopravvivenza nei luoghi di lavoro delle diverse rappresentanze sindacali le quali a differenza di quelle unitarie esercitano in maniera autonoma e separata la loro attività; se si rammenta invero la ratio per la quale furono introdotte nelle relazioni sindacali le nuove figure rappresentative unitarie (RSU) si comprende il perché appaia coerente assegnare a costoro invece un obbligo di agire congiuntamente all'indirizzo della controparte e pertanto ritenere che il dato letterale della clausola 2 si riferisce non tanto alla possibilità per i singoli componenti della RSU di convocare l'assemblea quanto alla diversa ipotesi della eventuale coesistenza nell'unità amministrativa dei diversi titolari dei diritti sindacali elencati nella successiva clausola 10,

Coerentemente l'art.5 dell'Accordo quadro del 7/8/98 (per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo regolamento elettorale) ha stabilito che, fermo rimanendo quanto previsto dall'art.47, comma 2 del D.Lgs. n. 29 dei 1993, i CCNL di compatto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del D.Lgs. n. 29 dei 1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo e che in favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente ì seguenti diritti: a) diritto ai permessi retribuiti; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art.12 del CCNL quadro dei 7 agosto 1998; c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori; d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

A tal fine la norma dell'art.8 dispone che le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
Tale disposizione è fondamentale in quanto assegna rilievo unitario alla rappresentativa tramite il criterio democratico della volontà della maggioranza facendola divenire volontà unitaria del gruppo, riferibile anche ai dissenzienti; principio maggioritario che nella dogmatica giuridica tradizionale si pone in contrasto con il sistema del diritto privato retto dall'autonomia del singolo e dunque coerente quest'ultimo soltanto con il principio di unanimità.

Dunque l'art.13 del successivo accordo di comparto del 15/3/2001 nel prevedere che le assemblee possono essere indette con specifico ordine dei giorno:

a.      singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

b.     dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7 agosto 1998;

c.      dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

viene semplicemente a chiarire quanto già era desumibile in via interpretativa sul punto dai testi quadro del 1998.
Non occorre statuire sulle spese procedurali in considerazione del fatto che le parti convenute si sono difese personalmente (la particolarità della fattispecie e l'incertezza del quadro giurisprudenziale avrebbe giustificato comunque la loro compensazione).

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Lucca il 13/7/2001.

Il Giudice
Dr Paolo Bernardini